Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2754 del 04/02/2011

Cassazione civile sez. I, 04/02/2011, (ud. 21/01/2011, dep. 04/02/2011), n.2754

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – rel. Presidente –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 29416/2008 proposto da:

V.C. (c.f. (OMISSIS)), domiciliata in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato MARRA Alfonso Luigi,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il

22/11/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

21/01/2011 dal Presidente Dott. CORRADO CARNEVALE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che ha concluso per l’inammissibilità,

in subordine rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto del 22 novembre 2007 la Corte d’appello di Roma – provvedendo sulla domanda di equa riparazione del danno non patrimoniale lamentato dalla signora V.C. per la durata irragionevole di una causa in materia previdenziale da lei promossa in grado di appello davanti a Tribunale di Napoli con ricorso depositato il 12 dicembre 1997 e deciso con sentenza del 12 aprile 2002, impugnato con ricorso per cassazione depositato il 27 giugno 2003 e deciso con sentenza depositata il 16 marzo 2006 – condannava il Ministero della Giustizia al pagamento della somma di Euro 1.200,00, in ragione di Euro 800,00 per ciascun anno di irragionevole ritardo, determinato in un anno e sei mesi, nonchè al rimborso delle spese giudiziali, di distrarsi in favore del procuratore antistatario.

La signora V. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quindici motivi.

Il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo, il secondo e il terzo motivo, concernenti la determinazione dell’equa riparazione con riferimento all’intera durata del giudizio presupposto e non alla sola parte di essa eccedente il periodo di ragionevole durata, sono infondati, perchè si pongono in contrasto, senza che sia addotto alcun argomento che non sia stato già valutato e ritenuto infondato, con l’ormai costante giurisprudenza di questa Corte Suprema, alla quale si è puntualmente uniformata la Corte del merito con il decreto impugnato.

Il quarto motivo è inammissibile, in quanto il quesito formulato ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., non è coerente con il contenuto del motivo, attinente alla misura dell’indennità per ciascun anno e non già, come si precisa nel quesito, al periodo al quale l’indennità deve essere commisurata.

Il quinto e il sesto motivo, riguardanti la misura dell’indennità per ciascun anno, sono infondati, in quanto i parametri di 1.000,00 – 1.500,00 Euro per ogni anno sono meramente orientativi, per cui il giudice può discostarsene quando, come nel caso in esame, la posta in gioco sia particolarmente esigua.

Il settimo e l’ottavo motivo sono inammissibili per difetto del requisito della autosufficienza, non essendo stato indicato l’atto del procedimento conclusosi con il decreto impugnato in cui è stata espressamente formulata l’espressa richiesta del bonus di 2.000,00 Euro, necessaria perchè la Corte del merito potesse esercitare il potere discrezionale riconosciutole dall’ordinamento.

I rimanenti motivi nono, decimo, undicesimo, dodicesimo, tredicesimo, quattordicesimo e quindicesimo, concernenti le spese del giudizio liquidate dalla Corte del merito, sono inammissibili per difetto di specificità, non essendo state spiegate con sufficiente chiarezza le ragioni per le quali si è affermato che le stesse spese siano state liquidate con riferimento alle tariffe relative ai procedimenti di giurisdizione volontaria, invece che – come dovuto – con riguardo alle tariffe relative ai procedimenti contenziosi, e non potendo considerarsi come nota spese, dalle cui voci la Corte del merito avrebbe potuto (Ndr: testo originale non comprensibile) soltanto fornendo una specifica e adeguata motivazione, i prospetti tariffari ripetutamente riprodotti nei motivi, essendo del tutto prive di qualunque indicazione dell’attività e delle spese effettivamente svolte e sostenute per l’espletamento della difesa della parte rappresentata nel giudizio.

Le spese del giudizio di cassazione, in base al principio della soccombenza, vanno poste a carico della ricorrente e liquidate come nel dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore del Ministero della Giustizia, delle spese del giudizio di cassazione liquidate in 700,00 Euro per onorario, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2011

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