Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27539 del 30/12/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 30/12/2016, (ud. 03/11/2016, dep.30/12/2016),  n. 27539

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18421/2015 proposto da:

O.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POMPEO

UGONIO, 3, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO ODDI, che lo

rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato

PIETRO MARTINO, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

GENERALI ITALIA S.P.A., già INA Assitalia S.P.A., C.F. (OMISSIS), in

persona dei procuratori speciali, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA GIUSEPPE FERRARI 35, presso lo studio dell’avvocato MARCO

VINCENTI, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in

calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

COMUNE DI DARFO BOARIO TERME;

– intimato –

avverso la sentenza n. 103/2015 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

emessa il 21/01/2015 e depositata il 28/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

03/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO;

udito l’Avvocato Roberto Otti (delega Avvocato Marco Vincenti), per

la controricorrente, che si riporta agli scritti.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

E’ stata depositata la seguente relazione.

“1. O.E. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Brescia, Sezione distaccata di Breno, il Comune di Dado Boario Terme, chiedendo che fosse condannato al risarcimento dei danni conseguenti alle infiltrazioni determinatesi nel fondo di sua proprietà a causa del deflusso delle acque conseguenti alla mancata asfaltatura della strada comunale.

Si costituì in giudizio il convenuto, chiedendo il rigetto della domanda e chiamando in causa l’Assitalia s.p.a. per essere da questa eventualmente manlevato in caso di condanna.

Fatta svolgere una c.t.u., il Tribunale rigettò la domanda e condannò l’attore al pagamento delle spese di giudizio, compensando le spese tra il Comune e la società di assicurazione.

2. Appellata la sentenza dall’attore soccombente in via principale e dalla società di assicurazione in via incidentale, la Corte d’appello di Brescia, con sentenza del 28 gennaio 2015, ha rigettato entrambe le impugnazioni, confermando la pronuncia di primo grado e condannando l’appellante principale al pagamento delle ulteriori spese del grado.

3. Contro la sentenza d’appello ricorre O.E. con atto affidato a due motivi.

Resiste la Generali Italia s.p.a. con controricorso.

Il Comune di Darfo Boario Terme non ha svolto attività difensiva in questa sede.

4. Osserva il relatore che il ricorso può essere trattato in Camera di consiglio, in applicazione degli arti. 375, 376 e 380-bis c.p.c., in quanto appare destinato ad essere rigettato.

5. Il primo motivo di ricorso lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5), violazione e falsa applicazione dell’art. 2051 c.c., oltre ad omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti; il secondo motivo lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

5.1. I motivi, da trattare congiuntamente siccome tra loro evidentemente connessi, sono entrambi infondati, quando non inammissibili.

La giurisprudenza di questa Corte ha in fatti affermato che l’applicazione delle regole di cui all’art. 2051 c.c., presuppone sempre che il danneggiato dimostri il fatto dannoso ed il nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno (sentenza 5 febbraio 2013, n. 2660, e ordinanza 20 ottobre 2015, n. 21212); ed ha pure riconosciuto che il caso fortuito può essere integrato anche dalla condotta dello stesso danneggiato (sentenza 18 settembre 2015, n. 18317).

Nel caso specifico la Corte d’appello, ricordati tali principi, ha discusso ampiamente il merito della causa in relazione ai profili tecnici, tenendo presenti le critiche che il c.t. di parte O. aveva mosso alla c.t.u.; ed è pervenuta alla conclusione secondo cui, fra le possibili cause dei danni, quella prevalente era imputabile allo stesso danneggiato, il quale non aveva predisposto alcuna protezione della pavimentazione dell’autorimessa interrata all’interno della quale si erano verificati i danni. Nell’affermare ciò, la Corte bresciana ha concluso nel senso di escludere il nesso di causalità tra i danni lamentati e la conformazione della strada comunale, in tal modo escludendo l’applicabilità dell’art. 2051 c.c..

A fronte di tale ampia e dettagliata motivazione, le censure dei due motivi di ricorso non contengono, in effetti, alcuna vera indicazione di una violazione di legge ma insistono nel ribadire le ragioni del ricorrente già disattese dalla Corte di merito; in particolare, i motivi insistono nel richiamare le osservazioni critiche del c.t. di parte e nel prospettare elementi di fatto evidentemente non suscettibili di alcuna valutazione in questa sede. Il ricorso si risolve, quindi, nell’evidente tentativo di ottenere in questa sede un nuovo e non consentito esame del merito, non essendo invocabile alcuna violazione di legge nè alcuna omissione rilevante ai sensi dell’invocato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

6. Si ritiene, pertanto, che il ricorso debba essere rigettato”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente ha depositato una memoria a tale relazione, insistendo per l’accoglimento del ricorso.

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione medesima e di doverne fare proprie le conclusioni, posto che la suindicata memoria non aggiunge novità rispetto alle argomentazioni già confutate nella relazione.

L’esito della decisione non rende necessaria l’integrazione del contraddittorio sollecitata nella memoria del ricorrente.

2. Il ricorso, pertanto, è rigettato.

A tale esito segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55.

Sussistono, inoltre, le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 4.500, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 3 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA