Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27539 del 21/11/2017
Civile Ord. Sez. 3 Num. 27539 Anno 2017
Presidente: SPIRITO ANGELO
Relatore: ROSSETTI MARCO
ORDINANZA
sul ricorso 8111-2014 proposto da:
LONGOBARDI GIULIO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA BOCCA DI LEONE 78, presso lo studio dell’avvocato
ANTONIO ROMEI,
che lo
p4- 9cura in calce al
rappresenta e difende giusta
ricorso;
– ricorrente contro
PIPPA GIOVANNA, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIALE DELLE MILIZIE 19, presso lo studio dell’avvocato
ALDO LUCIO LANIA, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato DANIELA LANIA giusta procura a
margine del controricorso;
ALLIANZ SPA, in persona dei procuratori dott.ssa ANNA
Data pubblicazione: 21/11/2017
GENOVESE e Dott. ANDREA CERRETTI,
elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 88, presso lo studio
dell’avvocato GIORGIO SPADAFORA che la rappresenta e
difende giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrenti –
MAZZOTTA DANIELA, ASL RM/C;
– intimate –
avverso la sentenza n. 799/2013 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 11/02/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 19/07/2017 dal Consigliere Dott. MARCO
ROSSETTI;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero,
in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.
ALBERTO CARDINO che ha concluso chiedendo il rigetto
del ricorso;
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nonchè contro
R.G.N. 8111/14
Udienza del 19 luglio 2017
FATTI DI CAUSA
1. Giulio Longobardi ha proposto ricorso per cassazione avverso la
sentenza della Corte d’appello di Roma n. 799 del 11.2.2013 con la
quale, decidendo in sede di rinvio, la Corte territoriale condannò
Giovanna Pippa, Daniela Mazzotta e la ASL RM/C, in solido, al
124.402,17, a titolo di risarcimento del danno.
2. Con atto datato 20.6.2017, e debitamente sottoscritto, il
ricorrente ha dichiarato di voler rinunciare al ricorso, con
compensazione delle spese.
La ASL, Giovanna Pippa e Daniela Mazzotta hanno accettato la
rinuncia, con atti debitamente sottoscritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Essendo regolari la rinuncia al ricorso e l’accettazione, va
dichiarato estinto il giudizio, ai sensi dell’art. 391 c.p.c..
Le spese di lite vanno compensate, così come richiesto dalle parti.
P.q.m.
la Corte di cassazione, visto l’art. 391 c.p.c., dichiara estinto il
giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione
civile della Corte di cassazione, addì 19 luglio 2017
Presidente
il Furaieltm;io
pagamento in favore dell’odierno ricorrente della somma di euro