Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27539 del 19/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 19/12/2011, (ud. 13/10/2011, dep. 19/12/2011), n.27539

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

P.E. residente ad (OMISSIS), rappresentato e difeso,

giusta delega a margine del ricorso, dall’Avv. DISCEPOLO Maurizio,

elettivamente domiciliato nel relativo studio in Roma, Via Conca

D’Oro n. 184/190;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ANCONA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentato e difeso, per procura in calce al ricorso e Delib. G.C.

n. 23 del 2006, dagli Avv.ti FRATICELLI Gianni e Federico Canalini,

elettivamente domiciliato nello studio del secondo in Roma, Via

Collazia, 2/F;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 145/01/2007 della Commissione Tributaria

Regionale di Ancona – Sezione n. 01, in data 11/01/2007, depositata

il 24 gennaio 2008.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13 ottobre 2011 dal Cons. Dott. Antonino Di Blasi;

Presente il P.M., Dott. SORRENTINO Federico.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

Considerato che nel ricorso iscritto al n. 9269/2008 del R.G., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 145/01/2007, pronunziata dalla CTR di Ancona Sezione n. 01 l’11.01.2007 e DEPOSITATA il 24 gennaio 2008.

Il ricorso, che attiene ad impugnazione di avvisi di rettifica di accertamento e liquidazione, relativi ad ICI degli anni dal 1994 al 2001, censura l’impugnata decisione per vizio di legge ed omessa o contraddittoria motivazione su fatto controverso e decisivo.

2 – L’intimato Comune, giusto controricorso, ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile e, comunque, rigettato.

3 – Ai ricorsi proposti contro sentenze o provvedimenti pubblicati a partire dal 2.03.2006, data di entrata in vigore del D.Lgs. 15 febbraio 2006, n. 40, recante modifiche al codice di procedura civile in materia di ricorso per cassazione, si applicano le disposizioni dettate nello stesso decreto al Capo 1^.

Secondo l’art.366 bis epe – introdotto dall’art. 6 del decreto – i motivi di ricorso debbono essere formulati, a pena di inammissibilità, nel modo descritto e, in particolare, nei casi previsti dall’art. 360 nn. 1), 2), 3) e 4), l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto (Cass. SS.UU. n. 23732/2007, n. 23153/2007, n. 20360/2007, n. 19892/2007, n. 5471/2008), mentre, nel caso previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5), l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione (Cass. SS.UU. n. 20603/2007, n. 16002/2007, n. 4719/2008).

3 bis – Si propone di trattare il ricorso in camera di consiglio e dichiararlo inammissibile, in quanto la formulazione dei motivi non soddisfa i requisiti postulati dall’art. 366 bis c.p.c., dal momento che gli stessi, peraltro non sufficientemente specifici, non si concludono con la formulazione di pertinente quesito, dando risposta al quale la decisione avrebbe dovuto essere cassata in base ad un corrispondente principio di diritto, limitandosi ad un generico interpello della Corte in merito alla illegittimità ed erroneità della decisione impugnata (Cass. 3519/2008, n. 16569/2008, n. 11210/2008, n. 6420/2008) e, d’altra parte manca la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

4 – Il ricorso sembra, comunque, infondato nel merito, avuto riguardo al fatto che al diverso classamento, nel caso, non può riconoscersi l’effetto retroattivo voluto dal contribuente, tenuto conto che la domanda di variazione, assunta a presupposto del nuovo classamento intervenuto il 23.06.2003, risulta presentata il 29.11.2001, e che, per il precedente periodo, l’immobile era catastato e dotato di rendita sulla base di classamento del 16.10.1985, in atti dal 26.05.1999.

5 – Si ritiene, dunque, ricorrere i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la definizione, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., proponendosi una declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione, o di rigetto, per manifesta infondatezza. Il Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi.

La Corte;

Vista la relazione, il ricorso, il controricorso, la memoria del contribuente e gli altri atti di causa;

Considerato che in esito alla trattazione del ricorso, il Collegio, condividendo le argomentazioni svolte nella relazione, e tenuto conto che le argomentazioni svolte dal ricorrente in memoria, anche alla luce di quanto affermato dalle SS.UU. della Corte con la sentenza n. 3161 del 2011, ritiene di dover rigettare il ricorso, per manifesta infondatezza;

Considerato che le spese del giudizio, anche avuto riguardo all’epoca di affermazione dell’applicato principio, vanno compensate;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2011

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