Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27538 del 30/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 30/12/2016, (ud. 03/11/2016, dep.30/12/2016),  n. 27538

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17503/2015 proposto da:

C.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO

17/A, presso lo studio dell’avvocato TOMMASO ARACHI, che lo

rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato UGO

VESCIO in virtù di mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO, C.F. e P.IVA (OMISSIS), in persona

del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

PANAMA 77, presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA BARNESCHI,

rappresentato e difeso dall’avvocato LUIGI BIMBI giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 653/2015 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

emessa il 09/04/2015 e depositata il 28/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

03/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO;

udito l’Avvocato Alberto Benedetti (delega Avvocato Luigi Bimbi), per

il controricorrente, che si riporta al controricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

E’ stata depositata la seguente relazione.

“1. C.R. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Pisa, Sezione distaccata di Pontedera, il Comune di Castelfranco di Sotto, chiedendo che fosse condannato al risarcimento dei danni conseguenti al mancato svolgimento del servizio di accompagnamento della propria figlia da casa a scuola tramite scuolabus.

Si costituì il convenuto, chiedendo il rigetto della domanda.

Il Tribunale rigettò la domanda e condannò l’attore al pagamento delle spese di lite.

2. La pronuncia è stata appellata dall’attore soccombente e la Corte d’appello di Firenze, con sentenza del 9 aprile 2015, ha dichiarato inammissibile l’appello per tardività, condannando l’appellante al pagamento delle ulteriori spese del grado.

3. Contro la sentenza d’appello ricorre C.R. con atto affidato ad un solo motivo.

Resiste il Comune di Castelfranco di Sotto con controricorso.

4. Osserva il relatore che il ricorso può essere trattato in Camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c., in quanto appare destinato ad essere rigettato.

5. Con l’unico motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione dell’art. 326 c.p.c., comma 1, sostenendo che la notifica della sentenza di primo grado non era idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione.

5.1. Il motivo non è fondato.

Il ricorrente riconosce che la sentenza di primo grado fu notificata il 30 gennaio 2013, ma sostiene che si trattava di una notifica in forma esecutiva, inidonea ai sensi degli artt. 170 e 285 c.p.c.. Il rilievo è però infondato; è lo stesso ricorrente a dare atto che la sentenza fu notificata a C.R. nel domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Vanessa Rocchi di Pontedera. Ora, poichè il testo vigente dell’art. 479 c.p.c., comma 2, applicabile nella fattispecie, dispone che la notifica del titolo esecutivo deve essere fatta alla parte personalmente, la notifica della sentenza presso lo studio del difensore non può che essere finalizzata al decorso del termine breve per l’impugnazione, a nulla rilevando che si sia trattato di notifica a fini esecutivi (v. Sezioni Unite, sentenza 13 giugno 2011, n. 12898, nonchè le sentenze 18 aprile 2014, n. 9051, 13 agosto 2015, n. 16804, e l’ordinanza 3 marzo 2015, n. 4260).

Ne consegue che il successivo atto di appello, notificato il 10 dicembre 2013, era irrimediabilmente tardivo, non potendosi considerare il termine lungo per l’impugnazione ove vi sia stata la notifica della sentenza di primo grado nei termini ora richiamati (art. 326 c.p.c.).

6. Si ritiene, pertanto, che il ricorso debba essere rigettato”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Non sono state depositate memorie alla trascritta relazione.

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione medesima e di doverne fare proprie le conclusioni.

2. Il ricorso, pertanto, è rigettato.

A tale esito segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55.

Sussistono, inoltre, le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte in. ella il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 2.500, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 3 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2016

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