Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27538 del 21/11/2017


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 27538 Anno 2017
Presidente: CHIARINI MARIA MARGHERITA
Relatore: ROSSI RAFFAELE

SENTENZA
sul ricorso 13619-2014 proposto da:
GAUDIOSI VINCENZO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIALE CORTINA D’AMPEZZO 269, presso lo studio
dell’avvocato FRANCESCO DE SANTIS, rappresentato e
difeso dall’avvocato GIUSEPPE PALMIERI giusta procura
speciale a margine del ricorso;
– ricorrente contro

ANDRAONE MICHELE, SOC. REALE MUTUA ASSICURAZIONI;

avverso

la

sentenza n.

4250/2013

1

intimati

della

CORTE

Data pubblicazione: 21/11/2017

D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 04/12/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 12/07/2017 dal Consigliere Dott. RAFFAELE
ROSSI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato GIUSEPPE PALMIERI;

Generale Dott. ANNA MARIA SOLDI che ha concluso per

FATTI DI CAUSA

Con la sentenza n. 4250/2013 pronunciata il 4 dicembre 2013, la
Corte di Appello di Napoli ha dichiarato inammissibile per tardività
l’appello proposto avverso la sentenza n. 54/2013 del Tribunale di
Sant’Angelo dei Lombardi da Vincenzo Gaudiosi nei confronti della

La Corte partenopea ha ritenuto non fornita la prova della
consegna per la notificazione dell’atto di citazione in appello entro il
termine, determinato ai sensi dell’art. 325 cod. proc. civ., dell’otto
aprile 2013, considerando a tal fine inidoneo il timbro apposto sulla
predetta citazione (con stampigliatura recante la data 8 aprile 2013)
in quanto privo di firma o sottoscrizione dell’ufficiale giudiziario e
rilevando la mancata produzione da parte impugnante di
certificazione dell’ufficiale giudiziario.
Avverso questa sentenza ricorre Vincenzo Gaudiosi, affidandosi a
quattro motivi.
Alcuna attività difensiva hanno svolto le parti intimate.
Il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione in forma
semplificata.
RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con i quattro motivi di impugnazione, il ricorrente:
– per «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 149 cod. proc.
civ., in relazione all’art. 360, comma 1, num. 3, cod. proc. dv.»,

denuncia come la sentenza impugnata, ai fini dell’accertamento sulla
data di consegna per la notifica della citazione di appello (e quindi
della tempestività di questo), abbia erroneamente negato valenza
dimostrativa al timbro a stampigliatura apposto sul frontespizio
dell’atto, pur in assenza di una contestazione sulla corrispondenza al
vero di quanto risultante dallo stesso (primo motivo);
– per «violazione dell’art. 360, comma 1, num. 5, cod. proc. civ.»,
lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, costituito
R.G. 13619.2014

3

Il Con
iefeJA/t.
Dott. Ra fa e Rossi

società Reale Mutua Assicurazioni e di Michele Andreone.

dagli ulteriori elementi presenti sul frontespizio dell’atto di appello,
ovvero la sigla dell’ufficiale giudiziario, la dicitura «scadenza termini»,
il numero cronologico, la richiesta di notifica (secondo motivo);
– rileva la

«nullità della sentenza e del procedimento per

violazione dell’art. 101 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360,

rilevato la intempestività dell’impugnazione omettendo di provocare
previamente ed adeguatamente il contraddittorio tra le parti sul punto
(terzo motivo);
– eccepisce ancora la «nullità della sentenza e del procedimento
per violazione dell’art. 24 Costituzione, in relazione all’art. 360,
comma 1, num. 4, cod. proc. civ.», per avere la pronuncia gravata
leso il diritto di difesa dell’impugnante, facendogli subire un effetto di
decadenza dovuto esclusivamente al ritardo nel compimento di
un’attività riferibile all’ufficiale giudiziario (quarto motivo).
2. Il primo motivo è fondato e va accolto, con assorbimento delle
ulteriori censure sollevate.
Pacifico che, per il principio della scissione degli effetti della
notificazione, ai fini della tempestività dell’impugnazione il momento
di perfezionamento per il notificante è costituito dalla consegna
dell’atto all’ufficiale giudiziario, questa Corte intende dare continuità
all’orientamento (già più volte ribadito) secondo cui laddove non
venga esibita la ricevuta di cui all’art. 109 del d.P.R. 15 dicembre
1959, n. 1229, la prova della tempestiva consegna all’ufficiale
giudiziario dell’atto da notificare può essere ricavata dal timbro,
ancorché privo di sottoscrizione, da questi apposto su tale atto,
recante il numero cronologico, la data e la specifica delle spese, salvo
che sia in contestazione la conformità al vero di quanto da esso
desumibile, atteso che le risultanze del registro cronologico, che
l’Ufficiale giudiziario deve tenere ai sensi dell’art. 116, comma 1,
num. 1, del citato d.P.R. n. 1229 del 1959, fanno fede fino a querela

R.G. 13619.2014

4

Il Con
Dott. Ra

liere

t.
ossi

comma 1, num. 4, cod. proc. civ.» per avere la Corte di Appello

di falso (ex multis, Cass., Sez. U, 20/06/2007, n. 14294; Cass.
30/05/2013, n. 13640; Cass. 25/02/2015, n. 3755; Cass.
20/10/2015, n. 21281).
La pronuncia gravata – escludendo che la prova della consegna
all’Ufficiale giudiziario dell’atto di impugnazione potesse, in difetto di

apposto sull’atto – si è discostata dagli enunciati principi di diritto:
essa va pertanto cassata, con rinvio alla Corte di Appello di Napoli, in
diversa composizione.
3. Al giudice di rinvio è affidata anche la regolamentazione delle
spese del presente giudizio di cassazione

P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri
motivi, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di
Napoli, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche
sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso In Roma ; nella Carnerd di Consiglio della Terza
Sezione Civile, il giorno 12 luglio 2017.

specifiche doglíanze della parte impugnata, inferirsi dal timbro

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