Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27538 del 19/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 19/12/2011, (ud. 13/10/2011, dep. 19/12/2011), n.27538

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

COMUNE Di PUTIGNANO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentato e difeso, giusta delega in calce al ricorso e

Delib. G.C. 3 aprile 2007, n. 63, dall’Avv. DAMASCELLI Antonio,

elettivamente domiciliato in Roma, Viale Liegi 14 presso lo studio

dell’Avv. Giovanni Bellomo;

– ricorrente –

contro

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI della Provincia di Bari, n persona

del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per

delega a margine del controricorso, dagli Avv. DE ZORDO Agostino e

Vito A. Martielli, elettivamente domicilio nello studio del primo, in

Roma Viale Tupini, 133;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 09/14/2006 della Commissione Tributaria

Regionale di Bari – Sezione n. 14, in data 26/01/2006, depositata il

28 febbraio 2006.

Udita la relazione della causa svolta nella C. di C. del 13 ottobre

2011 dal Cons. Dott. Antonino Di Blasi;

Sentito per lo IACP di Bari, l’Avv. Roberto Bragaglia, per delega del

difensore;

Presente il P.M., Dott. SORRENTINO Federico, che ha rassegnato

conclusioni in conformità alla relazione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

Considerato che nel ricorso iscritto al n. 12054/2007 del R.G., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 09/14/2006, pronunziata dalla C.T.R. di Bari, Sezione n. 14, il 26.01.2006 e DEPOSITATA il 2 8 febbraio 2006.

Con tale decisione, la C.T.R. ha accolto l’appello proposto dall’IACP, dichiarando, nel caso, insussistenti i presupposti impositivi.

2 – Il ricorso di che trattasi, che riguarda impugnazione dell’avviso di accertamento, relativo ad ICI degli anni 1998 e 1999, censura l’impugnata decisione, per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 1, n. 4, del D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 1, 3 e art. 7, comma 1, lett. I), nonchè del D.L. n. 203 del 2005, art. 7, comma 2 bis, e della L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 133 – Omessa e insufficiente motivazione su punto decisivo; altresì per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, nonchè per omessa motivazione e violazione dell’art. 112 c.p.c..

3 – L’intimato IACP, giusto controricorso, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità e, comunque, il rigetto dell’impugnazione.

4 – Le questioni poste dai motivi del ricorso, si ritiene, possano essere decise, in base al principio, da ultimo riaffermato dalle SS.UU. della Cassazione (Sent. N. 28160/2008) secondo cui “Agli immobili degli IACP non spetta l’esenzione prevista dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i) – la quale esige la duplice condizione, insussistente per questa speciale categoria di immobili, dell’utilizzazione diretta degli immobili da parte dell’ente possessore e dell’esclusiva loro destinazione ad attività peculiari che non siano produttive di reddito -, ma spetta esclusivamente la riduzione di imposta prevista dall’art. 8, comma 4, del medesimo decreto. Detti immobili, a decorrere dal 1 gennaio 2008, sono esclusi dall’imposta comunale sugli immobili per effetto della disposizione di cui al D.L. n. 93 del 2008, art. 1, comma 3, convertito con modificazioni con L. n. 126 del 2008”.

5 – Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la definizione, proponendosene il relativo accoglimento, per manifesta fondatezza, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.. Il Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi.

La Corte;

Vista la relazione, il ricorso, il controricorso, la memoria dell’Istituto controricorrente e gli altri atti di causa;

Considerato che in esito alla trattazione del ricorso, il Collegio, condividendo la relazione, ritiene che l’impugnazione del Comune di Putignano debba essere accolta e che, per l’effetto, vada cassata l’impugnata decisione e la causa rinviata ad altra sezione della CTR della Puglia, la quale procederà al riesame e quindi, adeguandosi ai richiamati principi, deciderà nel merito ed anche sulle spese del presente giudizio di legittimità, motivando congruamente;

Considerato che a diverso opinamento non può indurre la domanda di applicazione della riduzione ICI, D.Lgs. n. 504 del 1992, ex art. 8, comma 4, proposta dall’IACP con la memoria 04.10.2011, la quale, in quanto nuova, non può trovare ingresso in questa sede, ostandovi il principio secondo cui “il giudizio tributario, anche in base alla disciplina dettata dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18, comma 2, art. 19 e art. 24, comma 2, è caratterizzato da un meccanismo di instaurazione di tipo impugnatorio, circoscritto alla verifica della legittimità della pretesa effettivamente avanzata con l’atto impugnato, alla stregua dei presupposti di fatto e di diritto in esso atto indicati, ed ha un oggetto rigidamente delimitato dalle contestazioni mosse dal contribuente con i motivi specificamente dedotti nel ricorso introduttivo, in primo grado, onde delimitare sin dalla nascita del rapporto processuale tributario le domande e le eccezioni proposte dalle parti” (Cass. n. 9754/2003, n. 11265/2003, n. 8352/2002);

Considerato quindi, che nuove censure del contribuente, introdotte in appello con memoria aggiuntiva o, come nel caso, con memoria ex art. 378 c.p.c., in sede di legittimità, sono inammissibili perchè comportano l’esame di una nuova “causa pretendi” e postulano nuovi accertamenti in fatto;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della CTR della Puglia.

Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2011

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