Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27538 del 11/10/2021

Cassazione civile sez. VI, 11/10/2021, (ud. 04/05/2021, dep. 11/10/2021), n.27538

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

Dott. PICCONE Valeria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36311-2019 proposto da:

TRENITALIA SPA, (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L.G. FAVARELLI 22,

presso lo studio dell’avvocato ARTURO MARESCA, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

C.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE

n. 71, presso lo studio dell’avvocato ANTONELLA FLORITA,

rappresentato e difeso dall’avvocato MASSIMO FLORITA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1594/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 28/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. VALERIA

PICCONE.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

con sentenza n. 1594 del 2018, la Corte d’appello di Catanzaro ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Lamezia Terme che aveva respinto l’opposizione al decreto ingiuntivo con il quale era stata ingiunto a Trenitalia S.p.A. il pagamento della somma di Euro 90.963,34 in favore di C.M. in conseguenza della dichiarazione di illegittimità ex L. n. 1369 del 1960 di vari contratti di appalto stipulati dalla società opponente con Aziende appaltatrici alle dipendenze delle quali era stato il lavoratore;

in particolare, il giudice di secondo grado, ha ritenuto di attribuire alle somme richieste a titolo di carta di libera circolazione il carattere di mere liberalità dotate, tuttavia, di natura retributiva in quanto aventi la propria causa tipica nel rapporto di lavoro;

per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Trenitalia S.p.A., affidandolo a cinque motivi;

resiste, con controricorso assistito da memoria, C.M.;

e’ stata comunicata alle parti la proposta del giudice relatore unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione della L. n. 1108 del 1955, artt. 1 e 7 e della L. n. 41 del 1986, art. 10, comma 15;

con il secondo motivo si allega la violazione dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4;

con il terzo motivo si censura la decisione impugnata per violazione degli artt. 112,115,416 e 437 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4;

con il quarto motivo si denunzia la violazione degli artt. 2094 e 2099 c.c., e dell’art. 36 Cost.;

con il quinto motivo si deduce ancora la violazione degli artt. 2094 e 2099 c.c., e dell’art. 36 Cost. in ordine alla ritenuta natura retributiva delle carte di circolazione;

con specifico riferimento alla dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c., nel giudizio di legittimità deve essere tenuta distinta l’ipotesi in cui si lamenti l’omesso esame di una domanda da quella in cui si censuri l’interpretazione che ne abbia data il giudice di merito: nel primo caso, infatti, si verte in tema di violazione dell’art. 112 c.p.c. e si pone un problema di natura processuale per la soluzione del quale la Corte di Cassazione ha il potere-dovere di procedere all’esame diretto degli atti, onde acquisire gli elementi di giudizio necessari ai tini della pronuncia richiesta; nel secondo, invece, poiché l’interpretazione della domanda e la individuazione del suo contenuto integrano un tipico accertamento dei fatti riservato, come tale, al giudice di merito, in sede di legittimità va soli) effettuato il controllo della correttezza della motivazione che sorregge sul punto la decisione impugnata (Cass. 7.7.2006 n. 15603; Cass. 18.5.2012 n. 7932; Cass. 21.12.2017 n. 30684);

conseguentemente, inammissibile deve ritenersi la censura così come formulata in termini di violazione di legge perché è evidente che ciò che viene censurato è l’interpretazione che della domanda ha offerto il giudice di secondo grado;

con riguardo alla dedotta lesione dell’art. 115 c.p.c., va rilevato che, per dedurre tale violazione, occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre (sul punto, SU n. 20867 del 20/09/2020);

il quinto motivo con cui si censura la ritenuta natura retributiva delle carte di libera circolazione è invece fondato alla luce della giurisprudenza di legittimità che esclude la natura retributiva dell’emolumento in questione (sul punto, fra le altre, Cass. n. 18685 del 2020; Cass. n. 18167 del 2020);

va rammentato che le Carte di libera circolazione – originariamente rientranti tra le concessioni di viaggio disciplinate della L. 21 novembre 1955, n. 1108, artt. 1 e 7 (provvedimento definitivamente abrogato dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133) – vennero abolite con la L. 28 febbraio 1986, n. 41, art. 10, comma 15, successivamente alla privatizzazione del servizio di trasporto ferroviario;

la disposizione ricordata ha infatti disposto che, a decorrere dal 15 gennaio 1986, tutte le concessioni gratuite di viaggio, le riduzioni e le agevolazioni tariffarie, per le quali l’Ente Ferrovie dello Stato ha diritto a compensazione ai sensi del Reg. CEE n. 1191/69 relativo agli obblighi di servizio pubblico, sono abolite, fatta eccezione per le concessioni gratuite di viaggio attualmente in vigore concernenti gli accompagnatori di persone invalide;

con la delegificazione il diritto al beneficio già in godimento è stato progressivamente ristretto tanto che con D.M. 15 aprile 1987 è stata disposta, a partire dal 1 gennaio 1988, la soppressione dell’obbligo di rilascio delle concessioni di viaggio al personale delle Ferrovie dello Stato transitato all’amministrazione dello Stato e solo per il personale che abbia maturato il diritto a pensione al momento del passaggio, si è previsto che debba essere praticato il trattamento relativo a tali concessioni riconosciuto al personale rimasto in servizio presso l’Ente, ovvero al personale a riposo della soppressa Azienda autonoma; successivamente, nell’ambito della effettiva delegificazione della materia, l’art. 69 del c.c.n.l. 1990/1992 ha previsto una nuova disciplina, di carattere esclusivamente pattizio, da attuare entro il 31 dicembre 1990 in base ad accordi fra le parti collettive.

3.7. A questa disciplina deve ascriversi l’accordo sindacale 15 maggio 1991 con cui si è convenuto, a decorrere dal 1 gennaio 1992, di rilasciare ai dipendenti in servizio e a riposo una carta di libera circolazione valida per un numero illimitato di viaggi “finché permane titolo a godere del beneficio in base alla normativa vigente”; in tale contesto si inserisce il criterio seguito da questa Corte nell’individuare la natura retributiva di un benefit che è stato individuato nella riferibilità dello stesso a spese che, se pur indirettamente collegate alla prestazione lavorativa, sono comunque a carico del lavoratore sicché la concessione del benefit si risolve, in buona sostanza, in un adeguamento della retribuzione (cfr. Cass. 24/06/2009 n. 14835, 03/11/2000 n. 14388, 30/07/1993 n. 8512 e 05/07/1991 n. 7646);

ove per contro il benefit costituisca una reintegrazione di una diminuzione patrimoniale, allorché ad esempio si riferisce a spese che il lavoratore dovrebbe sopportare nell’esclusivo interesse del datore di lavoro, allora ha una funzione riparatoria della lesione subita (cfr. Cass. n. 14385 del 2009 cit.);

le utilità offerte al lavoratore da ricondurre alla nozione di retribuzione sono quelle che risultano intimamente connesse al sinallagma genetico e funzionale del rapporto di lavoro di cui costituiscono un corrispettivo;

il criterio per ritenere retributiva una erogazione è dato pertanto dal rapporto sinallagmatico prestazione/controprestazione propria del rapporto di lavoro.

non soccorre in tal senso la nozione onnicomprensiva della retribuzione richiamata dagli artt. 2120 e 2121 c.c., quest’ultimo quale criterio di computo dell’indennità di mancato preavviso prevista dall’art. 2118 c.c., richiamati dalla Corte di appello per avvalorare la computabilità del controvalore delle C.L.C. peraltro calcolata con un parametro esterno al rapporto di lavoro stesso;

l’agevolazione di libera circolazione riconosciuta è ancorata allo status di dipendente, o ex dipendente pensionato ed è del tutto svincolata dalla natura e dalle modalità della controprestazione lavorativa;

si tratta di agevolazione che, se rimasta inutilizzata, non è suscettibile, alla scadenza, di essere tramutata in un controvalore economico né tanto meno è possibile richiederne la sostituzione con il pagamento di una somma di danaro;

conformemente all’orientamento già espresso da questo Corte, quindi, tali caratteristiche, complessivamente valutate non consentono di far rientrare le C.L.C. tra le componenti della retribuzione da prendere in considerazione ai fini del calcolo delle differenze retributive spettanti per effetto della costituzione ab origine di un rapporto di lavoro subordinato nel caso di accertata interposizione fittizia ai sensi della L. n. 1369 del 1960 che possono riguardare soli i corrispettivi, pur nel senso ampio sopra richiamato della prestazione resa in favore di un datore di lavoro che ex post è stato accertato essere tale;

all’accoglimento delle censure che investono la computabilità stessa delle C.L.C. nell’ambito della retribuzione consegue il venir meno della necessità di esaminare le altre censure mosse alla sentenza che, per profili differenti, ne presuppongono l’inclusione tra gli elementi da prendere a riferimento per il calcolo delle differenze retributive azionate con il decreto ingiuntivo opposto e che vanno reputate, quindi, assorbite;

per effetto dell’accoglimento del ricorso la sentenza deve essere cassata e rinviata ad altra Corte di appello, che si individua in quella di Reggio Calabria, la quale previa revoca del decreto ingiuntivo Opposto scomputerà dalle somme richieste quelle riferibili alle Carte di libera circolazione;

alla Corte del rinvio è rimessa inoltre la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte dichiara inammissibili il secondo ed il terzo motivo del ricorso.

Accoglie il quinto motivo nei sensi di cui in motivazione, assorbiti il primo ed il quarto. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di appello di Reggio Calabria anche in ordine alle spese relative al giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 4 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2021

 

 

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