Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27538 del 02/12/2020

Cassazione civile sez. II, 02/12/2020, (ud. 14/10/2020, dep. 02/12/2020), n.27538

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25594/2019 proposto da:

A.Z., rappresentato e difeso dall’Avvocato MARIO NOVELLI,

presso il cui studio a Castelfidardo, via Paolo Soprani 2b,

elettivamente domicilia, per procura speciale in calce al ricorso

del 23/8/2019;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, rappresentato e difeso dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso i cui uffici a Roma, via dei Portoghesi

12, domicilia per legge;

– controricorrente –

avverso il DECRETO n. 9832/2019 del TRIBUNALE DI ANCONA, depositato

il 24/7/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 14/10/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE

DONGIACOMO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il tribunale, con il decreto in epigrafe, dichiaratamente comunicato in data 25/7/2019, ha respinto l’impugnazione che A.Z., nato in (OMISSIS), aveva proposto avverso il provvedimento con il quale la commissione territoriale aveva, a sua volta, rigettato la domanda di protezione internazionale da lui presentata.

A.Z., con ricorso notificato il 23/8/2019, ha chiesto, per quattro motivi, la cassazione del decreto.

Il ministero dell’interno ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1 Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione o la falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, ha censurato il decreto impugnato innanzitutto nella parte in cui il tribunale ha rigettato la protezione internazionale richiesta in ragione della carente credibilità del racconto senza, tuttavia, considerare, in violazione dei criteri stabiliti dalla predetta norma, che le dichiarazioni rese dal richiedente sono genuine e attendibili e che la vicenda riferita dallo stesso risulta dettagliata e ricca di particolari, testimoniando che il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda. Le dichiarazioni del richiedente, peraltro, sono compatibili con le informazioni generali che dimostrano il contesto di insicurezza in cui versa la regione dell’Azad Kashmir, da cui proviene.

1.2 Il tribunale, del resto, una volta ritenuto che le dichiarazioni del richiedente non erano credibili, avrebbe potuto e dovuto porvi rimedio ricorrendo ai suoi poteri officiosi d’indagine ed attivandosi per la ricerca di tutta la documentazione necessaria ai fini della decisione.

1.3 Il contesto politico e sociale di riferimento, in realtà, è particolarmente complesso e caratterizzato da una situazione di violenza ed insicurezza generalizzata in tutta la regione, come riportato da accreditate ed autorevoli fonti internazionali, come il report EASO, le quali denunciano la presenza da anni di un lungo conflitto per il controllo del Kashmir.

1.4 Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione o la falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha rigettato la domanda di concessione della protezione sussidiaria prevista dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), sul rilievo che, in caso di rientro nel suo Paese di provenienza, il richiedente non correrebbe il rischio effettivo di subire una minaccia grave alla vita o alla persona per effetto di violenza indiscriminata in una situazione di conflitto armato interno.

1.5 Le fonti internazionali, come l’ultimo rapporto EASO, dimostrano, invece, ha osservato il ricorrente, l’alto livello di violenza presente nell’area e che il territorio dal quale il richiedente proviene risulta tra i più flagellati dagli attacchi transfrontalieri conseguiti al riaccendersi del conflitto armato in Kashmir tra l’India e il Pakistan per il controllo della regione.

1.6 Con il terzo motivo, il ricorrente, lamentando la – violazione o la falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale, senza procedere al reperimento di documentazione attuale ed aggiornata, non ha dato conto, in violazione della norma predetta, dell’esperimento di qualsivoglia concreta ed effettiva attività istruttoria in ordine alla situazione dell’Azad Kashmir.

1.7 Con il quarto motivo, il ricorrente, lamentando la violazione o la falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha rigettato la domanda di protezione umanitaria, senza, tuttavia, considerare nè il livello di integrazione raggiunto dal richiedente, come dimostrato dalla proficua partecipazione ai corsi di formazione, dalla conoscenza della lingua italiana e allo svolgimento di attività lavorativa a tempo pieno, nè del contesto di grave insicurezza che caratterizza la regione di provenienza, con la conseguenza che, in caso di rimpatrio, il richiedente subirebbe la lesione dei suoi diritti primari.

2.1. Il primo, il secondo ed il terzo motivo, da trattare congiuntamente, sono infondati.

2.2. Il ricorrente, in effetti, ha insistito, almeno in via principale, per il riconoscimento della sola protezione sussidiaria prevista dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c): ed è noto che, in tema di protezione internazionale, il principio in virtù del quale quando le dichiarazioni dello straniero sono inattendibili non è necessario un approfondimento istruttorio officioso, se è applicabile ai fini dell’accertamento dei presupposti per il riconoscimento, tra l’altro, della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), non può invece essere invocato nell’ipotesi di cui all’art. 14, lett. c), del medesimo Decreto, poichè in quest’ultimo caso il dovere del giudice di cooperazione istruttoria sussiste sempre, anche in presenza di una narrazione non credibile dei fatti attinenti alla vicenda personale del richiedente, purchè egli abbia assolto il proprio dovere di allegazione (Cass. n. 10286 del 2020).

2.3. Escluso, dunque, ogni rilievo alle censure mosse nel primo motivo alla ritenuta mancanza di credibilità del ricorrente, la Corte osserva che il riconoscimento della protezione sussidiaria invocata presuppone, conformemente alla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12), che, in conseguenza degli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati ovvero tra due o più gruppi armati, il grado di violenza indiscriminata deve aver raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione di provenienza, correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, il rischio effettivo di subire una minaccia grave e individuale alla sua vita o alla sua persona (Cass. n. 18306 del 2019).

La sussistenza di tale presupposto, peraltro, dev’essere accertata dal giudice di merito mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche, di cui si dispone pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione (cfr. Cass. 9230 del 2020).

Il giudice, in particolare, a norma del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, ha il dovere di indicare la fonte a tal fine utilizzata nonchè il contenuto dell’informazione da essa tratta e ritenuta rilevante ai fini della decisione, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità dell’informazione predetta rispetto alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente la protezione (Cass. n. 13449 del 2019, Cass. n. 13450 del 2019, Cass. n. 13451 del 2019, Cass. n. 13452 del 2019).

2.4. La decisione impugnata soddisfa i suindicati requisiti.

Il tribunale, infatti, dopo aver riportato il contenuto delle informazioni tratte dalle fonti consultate (v. il decreto impugnato, p. 2 e 3), ha ritenuto – con apprezzamento in fatto che (corretto o meno) il ricorrente non ha puntualmente censurato per omesso esame di uno o più fatti decisivi a suo tempo dedotti nel giudizio di merito – che, nella zona di provenienza del richiedente, la conflittualità ivi riscontrata non ha determinato una situazione di violenza tale che la sola presenza di civili nell’area in questione costituisce per gli stessi un pericolo per la vita o la loro incolumità (v. il decreto impugnato, p. 3 e 6).

Il ricorrente, d’altra parte, non ha adempiuto all’onere di indicare in modo specifico gli elementi di fatto idonei a dimostrare che il giudice di merito abbia deciso sulla base di informazioni non più attuali, con il preciso richiamo, anche testuale, alle fonti di prova proposte, alternative o successive rispetto a quelle utilizzate dal giudice di merito (cfr. Cass. n. 26728 del 2019), e tali da far ritenere, in modo inequivoco, che, nella zona di provenienza del richiedente, per un conflitto armato interno tra le forze governative e uno o più gruppi armati ovvero tra due o più gruppi armati, sussista un grado di violenza indiscriminata di livello talmente elevato che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione, correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, il rischio effettivo di subirne la conseguente minaccia.

4.1. Il secondo motivo è del pari infondato.

4.2. La protezione umanitaria, in effetti, è una misura atipica e residuale nel senso che essa copre situazioni, da individuare caso per caso, in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento della tutela tipica (status di rifugiato o protezione sussidiaria), tuttavia non possa disporsi l’espulsione e debba provvedersi all’accoglienza del richiedente che si trovi in situazione di vulnerabilità (Cass. 5358 del 2019; Cass. n. 23604 del 2017). I seri motivi di carattere umanitario o risultanti da obblighi internazionali o costituzionali, cui il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, subordina il riconoscimento allo straniero del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, pur non essendo definiti dal legislatore, prima dell’intervento attuato con il D.L. n. 113 del 2018, erano accomunati dal fine di tutelare situazioni di vulnerabilità personale dello straniero derivanti dal rischio di essere immesso nuovamente, in conseguenza del rimpatrio, in un contesto sociale, politico o ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili (Cass. n. 4455 del 2018).

4.3. Nel caso di specie, il tribunale ha rigettato la domanda di protezione umanitaria proposta dal ricorrente rilevando l’insussistenza di una situazione di personale vulnerabilità del richiedente (p. 7).

4.4. Si tratta di un apprezzamento in fatto che, in quanto tale, può essere denunciato, in sede di legittimità, solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, e cioè per omesso esame di una o più di circostanze decisive, a suo tempo dedotte nel giudizio di merito, che, però, il ricorrente, nel rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, non ha specificamente indicato.

4.5. D’altra parte, il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 (applicabile ratione temporis: cfr. Cass. SU n. 29459 del 2019), al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su un’effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza (Cass. n. 4455 del 2018).

4.6. Tale comparazione presuppone, pertanto, un livello d’integrazione sociale nel Paese di accoglienza che, però, il tribunale, con apprezzamento in fatto rimasto incensurato, ha, in sostanza, escluso (v. il decreto, p. 8), non potendo derivare nè dalla conoscenza della lingua italiana, nè dallo svolgimento di un’attività lavorativa, in difetto di qualsiasi altro elemento di valutazione, che il ricorrente non dimostra di aver dedotto nel giudizio di merito (Cass. n. 8367 del 2020).

5. I motivi articolati in ricorso si rivelano, quindi, del tutto infondati. Peraltro, poichè il giudice di merito ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità, senza che il ricorrente abbia offerto ragioni sufficienti per mutare tali orientamenti, il ricorso, a norma dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1, è manifestamente inammissibile.

6. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

7. La Corte dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte così provvede: dichiara l’inammissibilità del ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare al ministero dell’interno le spese di lite, che liquida in Euro 2.100,00, oltre spese prenotate a debito; dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 14 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2020

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