Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27537 del 30/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 30/12/2016, (ud. 03/11/2016, dep.30/12/2016),  n. 27537

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16999/2015 proposto da:

G.R. & C. S.N.C., C.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA POMPEO UGONIO, 3, presso lo studio

dell’avvocato ALESSANDRO ODDI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato PIETRO MARTINO in virtù di delega in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI BORNO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA C. COLOMBO 440, presso lo studio

dell’avvocato FRANCO TASSONI, che lo rappresenta e difende giusta

procura speciale in calce al ricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 34/2015 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

emessa e depositata il 07/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

03/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO;

udito l’Avvocato Franco Tassoni, per il controricorrente, che si

riporta agli scritti ed insiste per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

E’ stata depositata la seguente relazione.

“1. P.M. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Brescia, il Comune di Borno, chiedendo che fosse condannato al risarcimento dei danni da lei subiti a seguito di una caduta su di una lastra di ghiaccio, asseritamente in conseguenza della mancata pulizia della strada dopo abbondanti nevicate.

Si costituì il Comune, chiedendo il rigetto della domanda e sollecitando la chiamata in causa della C.O.E.F. s.n.c. per essere da questa manlevato in caso di condanna.

C.O.E.F. s.n.c. rimase contumace.

Il Tribunale accolse la domanda, condannò il Comune al risarcimento dei danni ed accolse la domanda di manleva formulata nei confronti della società C.O.E.F..

2. La pronuncia è stata sottoposta ad appello da parte della C.O.E.F. s.n.c. nei soli confronti del Comune di Borno e la Corte d’appello di Brescia, con sentenza del 7 gennaio 2015, ha rigettato l’appello, confermando la decisione del Tribunale e condannando l’appellante al pagamento delle ulteriori spese di giudizio.

3. Contro la sentenza d’appello ricorre la C.O.E.F. s.n.c. con atto affidato a due motivi.

Resiste il Comune di Borno con controricorso.

4. Osserva il relatore che il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c., in quanto appare destinato ad essere dichiarato inammissibile.

5. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5), violazione dell’art. 1176 c.c., ed omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.

5.1. Il motivo è inammissibile per due concorrenti ragioni. Da un lato, infatti, esso risulta redatto con una tecnica non rispettosa dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), perchè fa riferimento ad una serie di atti del processo – tra i quali il contratto stipulato con il Comune di Borno – senza indicare nè se nè dove tali atti siano stati messi a disposizione di questa Corte; da un altro lato, poi, il motivo richiama circostanze di fatto non esaminabili in questa sede, in quanto tali da richiedere un nuovo giudizio di merito in ordine alla sussistenza di una negligenza della società ricorrente.

6. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, comma 1, n. 5), omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

6.1. Il motivo è inammissibile attesa l’esistenza di un giudicato sul punto.

Come la Corte d’appello ha posto in luce nella sentenza, senza contestazioni in questa sede, entrambi i motivi di gravame sollevati nel giudizio di secondo grado erano centrati sul profilo della fondatezza o meno della domanda di manleva proposta dal Comune nei confronti della società oggi ricorrente. Nessuna questione è stata posta, invece, in ordine alla sussistenza dei requisiti di cui all’art. 2051 c.c., ai fini della condanna del Comune nei confronti della danneggiata; sul punto, quindi, si è formato il giudicato interno, per cui l’esame della questione e precluso in questa sede (senza contare che la censura tende ad un inammissibile riesame del merito).

7. Si ritiene, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La società ricorrente ha depositato una memoria a tale relazione, insistendo per l’accoglimento del ricorso.

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione medesima e di doverne fare proprie le conclusioni, posto che la suindicata memoria non aggiunge alcuna novità rispetto al ricorso e non contiene esplicite critiche in ordine all’inammissibilità del secondo motivo di ricorso.

2. Il ricorso, pertanto, è. dichiarato inammissibile.

A tale esito segue la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55.

Sussistono, inoltre, le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 2.900, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 3 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2016

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