Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27537 del 21/11/2017


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 27537 Anno 2017
Presidente: CHIARINI MARIA MARGHERITA
Relatore: ROSSI RAFFAELE

SENTENZA
sul ricorso 5157-2014 proposto da:
MUSELLA RAFFAELE, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIALE VASCO DE GAMA 34, presso lo studio dell’avvocato
VINCENZO ROSSI, rappresentato e difeso dall’avvocato
RAFFAELE MUSELLA difensore di sé medesimo;
– ricorrente contro

ELDO ITALIA SPA in concordato preventivo, in persona
dell’Amministratore ONORATO DAMIANO, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA SEBINO 11, presso lo studio
dell’avvocato SALVATORE CAIANIELLO, rappresentata e

Data pubblicazione: 21/11/2017

difesa dall’avvocato UMBERTO CORVINO giusta procura
speciale a margine del controricorso;
– controricorrente
nonchè contro

SICURANZA PAOLA;

avverso la sentenza n. 376/2013 del TRIBUNALE di
ARIANO IRPINO, depositata il 26/06/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 12/07/2017 dal Consigliere Dott. RAFFAELE
ROSSI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ANNA MARIA SOLDI che ha concluso per il
rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato RAFFAELLA MUSELLA;

– intimata –

FATTI DI CAUSA
Raffaele Musella e Paola Stcuranza evocarono in giudizio la Eldo
Italia S.p.A. chiedendone la condanna alla consegna di un televisore,
previo versamento della somma di euro 89, nonché al risarcimento
del danno per il mancato godimento dell’apparecchio, domanda,
quest’ultima, cui rinunciarono in corso di causa.

convenuta la richiesta consegna, dichiarò la cessazione della materia
del contendere sulla domanda risarcitoria e dispose la integrale
compensazione delle spese di lite tra le parti, in ragione della
«particolarità del caso trattato».
Con la sentenza n. 376/2013 del 26 giugno 2013 il Tribunale di
Ariano Irpino ha rigettato l’appello proposto da Raffaele Musella e
Paola Sicuranza limitatamente al capo relativo alle spese processuali.
Premessa la possibilità di correggere di ufficio la motivazione della
decisione impugnata, il Tribunale ha affermato che le spese afferenti
la domanda risarcitoria, per effetto della declaratoria di cessazione
della materia del contendere sulla stessa, andavano regolate secondo
il criterio della soccombenza virtuale; ritenuta la richiesta risarcitoria
verosimilmente infondata per mancanza di danni (patrimoniali e non
patrimoniali) ristorabili, ha ravvisato soccombenza reciproca tra le
parti e confermato la pronuncia di compensazione delle spese.
Avverso questa sentenza, ricorre per cassazione Raffaele Musella,
affidandosi a sette motivi; resiste con controricorso la Eldo Italia
S.p.A. in concordato preventivo.
Alcuna attività difensiva ha svolto l’altra parte intimata, Paola
Sicuranza.
Il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione in forma
semplificata.
RAGIONI DELLA DECISIONE

R.G. 5157.2014

3

Il Co sigliereEst.
Rossi
Dott.

L’adito Giudice di Pace di Ariano Irpino ordinò alla società

1. Con il primo motivo, per violazione del principio

tantum

appellatum quantum devolutum in relazione all’art. 360, comma 1,

num. 3, cod. proc. civ., il ricorrente rileva come il Tribunale, in difetto
di specifica impugnazione incidentale dell’appellata Eldo S.p.A., abbia
modificato la motivazione relativa alla compensazione delle spese di

differente rispetto a quella fondante l’identica statuizione in primo
grado («la particolarità del caso trattato»), riconducibile invece alla
(diversa) fattispecie dei giusti motivi di compensazione.
La doglianza è infondata.
Secondo il consolidato indirizzo esegetico di questa Corte, infatti,
il giudice di appello, nel confermare la sentenza di primo grado, può,
senza incorrere in violazioni del principio del contraddittorio o della
corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, modificare o emendare,
anche di ufficio, la motivazione che ritenga scorretta, purchè nei limiti
delle risultanze acquisite al processo, attribuendo, ad esempio, un
diverso fondamento giuridico alla statuizione di compensazione delle
spese processuali contenute nella pronuncia impugnata (così, tra le
tante, Cass. 14/03/2016, n. 4889; con peculiare riferimento alla
pronuncia di compensazione delle spese, Cass. 28/05/2015, n.
11130; Cass. 23/12/2010, n. 26083).
All’illustrato principio di diritto si è conformato il Tribunale irpino
laddove, ravvisando reciproca soccombenza delle parti in ordine alle
domande formulate in primo grado, ha posto siffatta ragione a
fondamento della compensazione delle spese processuali, già
disposta, con differente argomentazione, dal giudice di prima istanza.
2. Con il secondo ed il terzo motivo si denuncia, per violazione o
falsa applicazione di norme di diritto, la inapplicabilità nella vicenda
del principio della soccombenza virtuale: per un verso, poiché non era
configurabile nella vicenda controversa (e quindi, non poteva essere
dichiarata) un’ipotesi di cessazione della materia del contendere,
R.G. 5157.2014

4

Il C
Dott.

iglier ‘Est.
Rossi

lite, disponendo la stessa per soccombenza reciproca, ragione ben

ricorrendo invece unicamente una mera rinuncia ad uno dei capi della
domanda; d’altro canto, poichè la rinuncia alla domanda risarcitoria
era intervenuta nella fase di trattazione e non in sede conclusionale.
Le censure sono inammissibili: esse concernono la sussistenza dei
presupposti legittimanti la declaratoria di cessazione della materia del
contendere sulla domanda risarcitoria, pronuncia, tuttavia, sulla quale

proposizione di appello sul punto avverso la sentenza di primo grado
(circostanza peraltro evidenziata dal giudice di appello).
3. Con il quarto motivo, il ricorrente lamenta,

sub specie di

violazione e falsa applicazione di legge, l’omessa comparazione delle
reciproche soccombenze, in spregio al dettato dell’art. 92 cod. proc.
civ.: assume, in particolare, che una corretta considerazione
dell’importanza delle domande accolte e rigettate avrebbe condotto il
giudice a ravvisare la maggiore importanza della domanda di
condanna alla consegna del televisore rispetto a quella risarcitoria,
subordinata rispetto alla prima, e, per l’effetto, a non disporre la
compensazione delle spese processuali.
Con il quinto motivo, ancora in relazione all’art. 360, comma 1,
num. 3, cod. proc. civ., si rileva, sotto altro profilo, la falsa
applicazione dell’art. 92 cod. proc. civ.: nel caso

de quo,

la

compensazione delle spese, determina, una situazione ingiusta,
attuando un regolamento delle spese tale da lasciare a carico della
parte vittoriosa oneri difensivi che elidono o addirittura superano il
valore del bene conseguito.
Le doglianze, suscettibili di congiunta disamina perché connesse,
vanno disattese.
Come diffusamente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, nel
regolare le spese di lite in caso di reciproca soccombenza, il giudice di
merito deve effettuare una valutazione discrezionale, non arbitraria
ma fondata sul principio di causalità, che si specifica nell’imputare

R.G. 5157.2014

5

Il Co
Dott. a

Est.
e Rossi

si è formato il giudicato interno, in conseguenza della mancata

idealmente a ciascuna parte gli oneri processuali causati all’altra per
aver resistito a pretese fondate, ovvero per aver avanzato pretese
infondate, e nell’operare una ideale compensazione tra essi (da
ultimo, con analitica motivazione, Cass. 22/02/2016, n. 3438).
L’apprezzamento comparativo dell’importanza delle domande

della soccombenza reciproca (nonché la conseguente determinazione
delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o
compensarsi tra le parti) integrano, tipicamente, potere discrezionale
del giudice di merito sottratto al vaglio di legittimità (espressamente,
oltre alla citata Cass. 3438/2016, cfr. Cass. 31/01/2014, n. 2149),
dacchè, come è noto, in tema di spese processuali, il sindacato della
Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc.
civ., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo
il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte
totalmente vittoriosa (da ultimo, Cass. 31/03/2017, n. 8421).
Ciò premesso, la valutazione sul valore delle rispettive
soccombenze operata nell’impugnata sentenza appare non censurata
con lo strumento adeguato, mancando invero la denuncia da parte
ricorrente di un vizio motivazionale rilevante nei circoscritti confini
tracciati dal novellato art. 360, comma 1, num. 5, cod. proc. civ.
(ovvero di un’anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di
legge costituzionalmente rilevante: basti il richiamo a Cass., Sez. U,
22/09/2014, n. 19881 e a Cass., Sez. U, 07/04/2014, n. 8053).
La disposta compensazione delle spese, poi, si profila pienamente
rispettosa del principio per cui le spese di lite non devono ceidere,
nemmeno in minima parte, a carico della parte totalmente vittoriosa,
ove si consideri che l’odierno ricorrente è stato ritenuto
(virtualmente) soccombente in ordine alla domanda di risarcimento
danni: ciò rende inconferente il richiamo operato dal ricorrente al

R.G. 5157.2014

6

Est.
Il Coqs
Dott. aaffIe Rossi

accolte o rigettate e la valutazione delle proporzioni

principio affermato da Cass. 26/09/2007, n. 20017, riferito al (qui
non configurabile) caso di integrale vittoria di una parte.
4. Con il sesto ed il settimo motivo si asserisce la violazione
dell’art. 2059 cod. civ.: a dire del ricorrente, erroneamente il
Tribunale irpino, nel vagliare la verosimile fondatezza dell’istanza

patrimoniale, ignorando invece che il godimento di un televisore in
un’abitazione rilevanza di rango costituzionale, quale espressione del
diritto allo svago, all’informazione ed alla cultura tutelati dagli art. 9,
21 e 24 della Carta costituzionale.
Anche queste censure, intrinsecamente connesse, non possono
trovare accoglimento.
Le formulate contestazioni non colgono, infatti, la duplice ratio
decidendi

che sorregge l’impianto argomentativo della sentenza

impugnata laddove ha ritenuto il danno per il mancato godimento del
televisore «genericamente dedotto» e comunque, per il contenuto
non patrimoniale, irrisarcibile «poiché il pregiudizio non ha inciso
diritti di rango costituzionale in misura apprezzabile».
Orbene, parte ricorrente, limitandosi ad argomentazione di tenore
astratto e generale in ordine alla ristorabilità di danni di natura non
patrimoniale, nulla deduce circa la specificità ab origine della spiegata
domanda risarcitoria: omette, cioè, di precisare quali siano i concreti
effetti pregiudizievoli patiti per la mancata consegna del televisore
allegati in sede di merito (pervero, anche nel ricorso introduttivo di
questo giudizio difetta una puntualizzazione analitica dei danni),
nonché, a fortiori, di illustrare gli elementi idonei ad asseverare,
anche in via presuntiva, una incidenza in termini significativamente
dannosa su situazioni giuridiche di rilievo costituzionale.
5. Le peculiarità della vicenda esaminata giustificano, ad avviso
della Corte, l’integrale compensazione tra le parti delle spese del
giudizio di legittimità.
R.G. 5157.2014

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Il Cun.i iee Est.
Dott. a aele Rossi

risarcitoria, ha ritenuto la insussistenza di danni di natura non

Rigettato il ricorso per cassazione (proposto in epoca posteriore al
30 gennaio 2013), la Corte dà atto dell’applicabilità dell’art. 13,
comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo
introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228): in
base al tenore letterale della disposizione, il rilievo della sussistenza o

unificato costituisce un atto dovuto, poiché l’obbligo di tale
pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al
fatto oggettivo – ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di
diversa valutazione – del rigetto integrale o della definizione in rito,
negativa per l’impugnante, dell’impugnazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio
di legittimità.
Ai sensi dell’art. 13, 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello
stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza
Sezione Civile, il giorno 12 luglio 2017.
Il Consigliere Estensore
ott. ts Raffaele
_

ssi

Il Presidente
Dott.ssa Maria Mar herita Chiarini

meno dei presupposti per l’applicazione dell’ulteriore contributo

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