Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27537 del 10/12/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 27537 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: AMBROSIO ANNAMARIA

SENTENZA

sul ricorso 5567-2007 proposto da:
MC NAVAL OUTFITTING S.R.L. 01021680325 in persona
dell’Amministratore Unico e Legale rappresentante Sig.
MASSIMO COLAUTTI, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA GIACOMO PUCCINI 10, presso lo studio dell’avvocato
FERRI GIANCARLO, che la rappresenta e difende

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013

2073

unitamente all’avvocato FRASSINI ANDREA giusta delega
in atti;
– ricorrente contro

GS ALLESTIMENTI NAVALI E CIVILI S.R.L. in persona del

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Data pubblicazione: 10/12/2013

legale rappresentante pro tempore Sig.ra GIUMMULE’
LORETTA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
SABOTINO

45,

presso lo studio dell’avvocato MARZANO

ARTURO, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato DELLA COSTANZA MAURIZIO giusta delega in

– controricorrente

avverso la sentenza n.

1245/2006

del TRIBUNALE di

TRIESTE, depositata il 27/12/2006, R.G.N. 51/2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 12/11/2013 dal Consigliere Dott. ANNAMARIA
AMBROSIO;
udito l’Avvocato GIANCARLO FERRI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ANTONIETTA CARESTIA che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso;

atti;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 27.12.2006, il Tribunale di Trieste decidendo sull’opposizione agli atti esecutivi promossa dalla
G.S. Allestimenti Navali s.r.l. (di seguito, brevemente, G.S.
Allestimenti s.r.1.) in relazione al pignoramento presso terzi

pignorata Fincantieri s.p.a. dalla M.C. Naval Outfitting
s.r.1., quale capogruppo A.T.I. (di seguito, brevemente, M.C.
Naval s.r.1.) – ha accolto l’opposizione e dichiarato la
nullità dell’ordinanza di assegnazione in data 13.12.2002 e di
tutti gli atti conseguenti; ha, quindi, condannato la società
A.T.I. alla restituzione in favore della G.S. Allestimenti
dell’importo ricevuto a seguito della suddetta ordinanza,
oltre agli accessori di legge, nonché l’opposta M.C. Naval
s.r.l. al pagamento delle spese processuali.
Il Tribunale ha ritenuto che la mancata comunicazione alla
parte debitrice esecutata del provvedimento di anticipazione
dell’udienza, fissata dal G.E. in esito alla dichiarazione del
terzo ai soli fini dell’assegnazione, abbia costituito un
vizio del contraddittorio, comportante la nullità
dell’ordinanza di assegnazione e degli atti successivi.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione
la M.C. Naval s.r.1., svolgendo quattro motivi.
Ha resistito la G.S. Allestimenti s.r.1., depositando
controricorso, con cui ha eccepito, tra l’altro,
l’inammissibilità del ricorso per omessa enunciazione dei
quesiti ex art. 366 bis cod. proc. civ..
E’ stata depositata memoria da parte della ricorrente

3

eseguito ai suoi danni, nonchè nei confronti della terza

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso, avuto riguardo alla data della pronuncia
della sentenza impugnata (successiva al 2 marzo 2006 e
antecedente al 4 luglio 2009), è soggetto alla disciplina di
cui agli artt. 360 cod. proc. civ. e segg. come risultanti per

particolare, l’art. 366 bis cod. proc. civ., stante l’univoca
volontà del legislatore di assicurarne ultra-attività (ex
multis,

cfr. Cass. 27 gennaio 2012, n. 1194), atteso che la

norma resta applicabile in virtù dell’art. 27, comma 2 del
cit. d. Lgs ai ricorsi per cassazione proposti avverso le
sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati a decorrere
dalla data di entrata in vigore del decreto, cioè dal 2 marzo
2006, senza che rilevi la sua abrogazione, a far tempo dal 4
luglio 2009, ad opera della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47,
comma l, lett- d), in forza della disciplina transitoria
dell’art. 58 di quest’ultima.
2. Con i motivi di ricorso si denuncia: A) violazione o
547 cod.

falsa applicazione dell’art.

proc.

civ.;

B)

violazione o falsa applicazione dell’art. 176 cod. proc. civ.;
C) violazione o falsa applicazione dell’art. 82 disp. atto.
cod. proc. civ.; D) violazione o falsa applicazione dell’ art.
159, tutti in relazione all’art. 360 n.3 cod. proc. civ..
2.1. Nessuno dei motivi di ricorso, denuncianti tutti
violazione della norma processuale, è suscettibile di superare
il preventivo vaglio di ammissibilità, giacche nessuno di essi
si conclude e neppure contiene il quesito di diritto previsto
a pena di inammissibilità dall’art. 366 bis cod. proc. civ. in

4

effetto del cit. d.Lgs. n. 40 del 2006; si applica, in

relazione ai motivi di cui ai nn.1,2,3 e 4 dell’art. 360 cod.
proc. civ.. Invero la norma, nel dettare una prescrizione di
ordine formale, incide anche sulla sostanza dell’impugnazione,
imponendo al ricorrente di chiarire con il quesito l’errore di
diritto imputato alla sentenza impugnata in relazione alla

Sez. un., 30 ottobre 2008, n. 26020; Cass. Sez. un., 25
novembre 2008. n. 28054). In tal modo il legislatore si è
proposto l’obiettivo di garantire meglio l’aderenza dei motivi
di ricorso (per violazione di legge o per vizi del
procedimento) allo schema legale cui essi debbono
corrispondere, giacchè la formulazione del quesito risponde
all’esigenza di verificare la corrispondenza delle ragioni del
ricorso ai canoni indefettibili del giudizio di legittimità.
La norma di cui all’art. 366

bis

cit. è d’altro canto

insuscettibile di essere interpretata nel senso che il quesito
di diritto possa, e a fortiori debba, desumersi implicitamente
dalla formulazione del motivo, giacchè una siffatta
interpretazione si risolverebbe nell’abrogazione tacita della
norma in questione (v. Cass. Sez. Un., 5 febbraio 2008, n.
2658; Cass., Sez. Un., 26 marzo 2007, n. 7258).
In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in
dispositivo alla stregua dei parametri di cui al D.M. n. 140
del 2012, seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte
ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione,

5

concreta fattispecie (v. Cass., 7 aprile 2009, n. 8463; Cass.

liquidate in

7.200,00 (di cui e 200,00 per esborsi) oltre

accessori come per legge.
Roma 12 novembre 2013
IL PRE DENTE

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L’ESTENSORE

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