Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27536 del 30/12/2016

Cassazione civile, sez. VI, 30/12/2016, (ud. 03/11/2016, dep.30/12/2016),  n. 27536

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16369-2015 proposto da:

R.M., R.F., elettivamente domiciliati in ROMA

PIAZZA CAVOUR presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi

dagli avvocati ANTONINO PORTARO e GAETANO SCALAMOGNA giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

P.M.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 244/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

emessa e depositata il 26/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CIRILLO FRANCESCO MARIA;

udito l’Avvocato Gaetano Scalamogna, per i ricorrenti, che si riporta

agli scritti.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

E’, stata depositata la seguente relazione.

“1. P.M.G. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Vibo Valentia, M. e R.F., chiedendo che fossero condannati al risarcimento dei danni da lui subiti a seguito di un’aggressione perpetrata nei suoi confronti.

Si costituirono in giudizio entrambi i convenuti, chiedendo il rigetto della domanda.

Il Tribunale accolse la domanda, dichiarò i convenuti solidalmente responsabili e li condannò al risarcimento dei danni ed al pagamento delle spese di giudizio.

2. Impugnata la pronuncia dai soccombenti, la Corte d’appello di Catanzaro ha dichiarato inammissibile l’appello, osservando che la sentenza di primo grado era stata depositata in data 9 maggio 2012 e che l’atto di appello era stato consegnato all’ufficiale giudiziario per la notifica il successivo 15 luglio 2013 cioè oltre il termine di un anno (e quarantasei giorni) di cui all’art. 327 c.p.c., nel testo ratione temporis applicabile.

3. Contro la sentenza d’appello ricorrono M. e R.F. con unico atto affidato a tre motivi.

P.M.G. non ha svolto attività difensiva in questa sede.

4. Osserva il relatore che il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c., in quanto appare destinato ad essere rigettato.

5. Il primo ed unico motivo di ricorso lamenta violazione degli artt. 133 e 327 c.p.c., nonchè dell’art. 6 della CEDU, sul rilievo che il deposito della sentenza di primo grado non sarebbe stato comunicato al difensore e che, perciò, non poteva decorrere il termine lungo per l’impugnazione.

5.1. Il motivo non è fondato.

Questa Corte, con giurisprudenza costante alla quale va data continuità, ha affermato che il termine (nella specie) annuale di decadenza dall’impugnazione decorre dalla pubblicazione della sentenza, ossia dal deposito in cancelleria della stessa, a nulla rilevando l’omissione della comunicazione di cancelleria di avvenuto deposito, la quale può dare solamente luogo a conseguenze disciplinari a carico del responsabile, posto che l’ampiezza del termine consente al soccombente di informarsi per tempo sulla decisione (v. le sentenze 16 luglio 2007, n. 15778, e 16 dicembre 2014, n. 26402).

6. Si ritiene, pertanto, che il ricorso vada trattato in camera di consiglio per essere rigettato”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Non sono state depositate memorie alla trascritta relazione.

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione medesima e di doverne fare proprie le conclusioni.

Si aggiunge che è improprio il richiamo, da parte dei ricorrenti, alla sentenza n. 3 del 2015 della Corte costituzionale ed al diverso problema, affrontato in quella pronuncia, del decorso dei termini di impugnazione in caso di diversità tra la data di deposito e quella di pubblicazione della sentenza (sul punto v. la sentenza 22 settembre 2016, n. 18569 delle Sezioni Unite di questa Corte).

2. Il ricorso, pertanto, è rigettato.

Non occorre provvedere sulle spese, atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimato.

Sussistono tuttavia le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 – quater, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 3 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2016

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