Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27536 del 28/10/2019

Cassazione civile sez. I, 28/10/2019, (ud. 12/03/2019, dep. 28/10/2019), n.27536

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 322/2014 proposto da:

B.A., L.G. e c.c.B. s.r.l., elettivamente

domiciliati in Roma, Via Varrone 9, presso lo studio dell’avv.

Grandoni Angelo, che, unitamente all’avv. Chiocchini Alberto (fax

0587729697; p.e.c. alberto.chiocchini-pec.it) lirappresenta e

difende nel giudizio giusta procura in calce alla nomina di nuovo

difensore;

-ricorrenti –

nei confronti di:

Fallimento (OMISSIS) s.n.c. e dei soci illimitatamente responsabili

B.A. e L.G., elettivamente domiciliati in Roma, Via

Po 9, presso lo studio dell’avv. Alessandra Militerno, che li

rappresenta e difende nel presente giudizio, unitamente all’avv.

Stefanella Bruschi, e indica per le comunicazioni relative al

processo gli indirizzi p.e.c.

stefanella.bruschicerrai-pecordineavvocatipisa.it e

alessandramiliterno-ordineavvocatiroma.org e i nn. di fax

050/3836900 e 06/85823300;

– controricorrente –

e nei confronti di:

Banca di Credito Cooperativo di Fornacette, società cooperativa

p.a., elettivamente domiciliata in Roma, via Giovanni Nicotera 29,

presso lo studio dell’avv. Simonetta Paradisi, rappresentata e

difesa, anche disgiuntamente fra loro, dagli avv.ti Valeriano

Vasarri (fax 050/711057, p.e.c. vasarri-certcassaforense.it) e

Francesco Alcaro (p.e.c. francesco.alcaro-firenze.pecavvocati.it,

fax 055/5520783), giusta procura generale alle liti del 14.4.2011,

rogata dal notaio M. di (OMISSIS), e delega a margine del

controricorso;

– controricorrente –

nonchè sul ricorso incidentale proposto da:

Banca di Credito Cooperativo di Fornacette, società cooperativa p.a.

come sopra rappresentata e difesa;

– ricorrente incidentale –

nei confronti di:

B.A., L.G. e c.c.B. s.r.l., come sopra rappresentati

e difesi;

e

Fallimento (OMISSIS) s.n.c. e dei soci illimitatamente responsabili

B.A. e L.G., come sopra rappresentato e difeso;

– controricorrenti al ricorso incidentale –

sul ricorso incidentale proposto da:

Fallimento (OMISSIS) s.n.c. e dei soci illimitatamente responsabili

B.A. e L.G., come sopra rappresentato e difeso;

– ricorrente incidentale –

nei confronti di:

B.A., L.G. e c.c.B. s.r.l., come sopra rappresentati

e difesi;

e

Banca di Credito Cooperativo di Fornacette società cooperativa p.a.;

– controricorrenti al ricorso incidentale –

e sul ricorso autonomo proposto da:

Fallimento (OMISSIS) s.n.c. e dei soci illimitatamente responsabili

B.A. e L.G., come sopra rappresentato e difeso;

– ricorrente –

nei confronti di:

Banca di Credito Cooperativo di Fornacette società cooperativa p.a.;

– controricorrente –

nonchè sul ricorso autonomo proposto da:

Banca di Credito Cooperativo di Fornacette società cooperativa p.a.;

– ricorrente –

nei confronti di:

Fallimento (OMISSIS) s.n.c. e dei soci illimitatamente responsabili

B.A. e L.G., come sopra rappresentato e difeso;

– controricorrente –

e nei confronti di:

B.A., L.G. e c.c.B. s.r.l., come sopra rappresentati

e difesi;

– intimati –

avverso la sentenza n. 788/2013 della Corte di appello di Firenze,

emessa il 19 aprile 2013 e depositata il 21 maggio 2013, n. R.G.

2261/2006;

sentita la relazione in camera di consiglio del cons. Dott. Giacinto

Bisogni.

Fatto

IN FATTO E DIRITTO

1. Il curatore del fallimento (OMISSIS) s.n.c. e dei soci B.A. e L.G. propose tre distinte domande giudiziarie: a) nei confronti dei falliti B. e L., coniugi, per la revoca dell’atto di costituzione di patrimonio familiare, in cui erano confluiti immobili di loro proprietà, o per la dichiarazione di simulazione dello stesso atto; b) nei confronti della Banca di Credito Cooperativo di Fornacette s.p.a., per la revoca, o la dichiarazione di inefficacia L. Fall., ex art. 64 o comunque per la dichiarazione di nullità per simulazione o illiceità del motivo, della ipoteca (su immobili rientranti nel patrimonio familiare suddetto) iscritta a garanzia di un mutuo concesso in favore della CCB s.r.l. (società amministrata dalla figlia della coppia predetta), sull’assunto che la complessiva operazione fosse preordinata a sottrare i beni ipotecati alla massa dei creditori; c) nei confronti della medesima banca per la revoca di rimesse solutorie di conto corrente della società fallita.

2. Il Tribunale di Pisa, riuniti i tre processi, accolse la domanda sub a) ai sensi dell’art. 2901 c.c. e L. Fall., art. 66; rigettò la domanda sub b); accolse la domanda sub c) solo in parte data la presenza di affidamenti che escludevano la natura solutoria di parte delle rimesse.

3. La Corte d’appello di Firenze, disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti della CCB s.r.l. (che si costituì aderendo alla domanda della curatela relativa all’ipoteca) ha respinto il gravame dei coniugi B.- L. relativo alla costituzione del fondo patrimoniale. Quanto all’appello proposto dalla banca sia relativamente all’ipoteca che alla revoca delle rimesse, ha accolto il gravame riguardante la prima, disponendo conseguentemente la revoca dell’ipoteca ai sensi della L. Fall., art. 67, sull’assunto che essa non si era rapidamente consolidata, come invece aveva ritenuto il tribunale, perchè il mutuo sottostante non poteva essere qualificato come mutuo fondiario, in quanto il mutuatario aveva in realtà fruito di nuova provvista da destinare a investimenti (la più gran parte della somma mutuata era stata infatti destinata all’estinzione di pregresse esposizioni della società poi fallita), e quindi ha ritenuto non applicabile il regime di favore di cui alla L. Fall., art. 67, comma 3, (la Corte di appello non richiama invece l’art. 39, comma 4 TUB, che prevede il termine di consolidamento di dieci giorni prima della dichiarazione di fallimento per le ipoteche fondiarie). La Corte distrettuale ha infine rigettato il gravame riguardante la revoca delle rimesse.

4. Sono stati proposti i seguenti ricorsi per cassazione: a) ricorso (principale) dei coniugi B.- L. e della CCB s.r.1″ con due motivi, uno nell’interesse dei coniugi, l’altro nell’interesse della CCB; b) ricorso incidentale della curatela, condizionato all’accoglimento del ricorso principale; c) ricorso incidentale della banca; d) ricorso autonomo della banca, con il medesimo contenuto del suo ricorso incidentale; e) ricorso autonomo della curatela fallimentare.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ricorso principale dei sigg.ri B. e L. e della CCB.

Il ricorso principale dei sigg.ri B. e L. e della CCB si articola in due motivi: il primo motivo, riguardante i coniugi B.- L., deduce la violazione dell’art. 2901 c.c. Secondo i ricorrenti la Corte di appello non ha precisato quale sarebbe stato il pregiudizio derivante ai creditori dalla costituzione del fondo patrimoniale; non ha tenuto conto del valore residuo dei beni personali del B. non compresi in detto patrimonio, valore tale che il realizzo dei crediti non era neppure reso semplicemente più difficoltoso; non ha considerato che i coniugi B.- L. non si proponevano di preordinare l’atto al fine di pregiudicare i creditori; ha erroneamente fatto riferimento, quale oggetto del pregiudizio, ai crediti esistenti alla data del fallimento e non – come invece avrebbe dovuto – a quelli sussistenti alla data della costituzione del fondo.

6. I primi due rilievi sono inammissibili perchè la Corte d’appello ha individuato il pregiudizio per i creditori nelle difficoltà per la realizzazione dei loro crediti costituita dalla sottrazione alla generica garanzia patrimoniale di beni immobili facilmente aggredibili, e la contestazione di tale assunto sulla base dell’asserito valore dei restanti beni personali del B. è critica di merito. Ma inammissibili sono anche il terzo e quarto rilievo. Quest’ultimo in quanto i ricorrenti, nell’osservare che il pregiudizio va riferito ai debiti sussistenti alla data della costituzione del fondo patrimoniale, e non alla data della dichiarazione del fallimento, non contestano, tuttavia, che alla prima data essi avessero debiti. Conseguentemente è inammissibile anche il terzo rilievo, perchè la preordinazione è necessaria soltanto, ai sensi dell’art. 2901 c.c., n. 1), nel caso di atto anteriore al sorgere del credito.

7. Il secondo motivo riguardante la CCB s.r.l. consiste nella deduzione di omesso esame di un fatto decisivo, costituito dall’avere la società concluso, in grado di appello, conformemente alla curatela, la quale aveva chiesto, oltre alla revoca dell’ipoteca, anche la dichiarazione di nullità del contratto di mutuo, domanda, questa, sulla quale la Corte distrettuale fiorentina non si è pronunciata.

8. Il motivo è inammissibile perchè la società non è legittimata a far valere, in sede di impugnazione, una domanda proposta da un’altra parte del processo e alla quale abbia semplicemente aderito in grado di appello (la CCB non aveva neanche partecipato al giudizio di primo grado). Peraltro la curatela aveva formulato la domanda di nullità soltanto in via subordinata rispetto a quella – accolta dalla Corte di appello – di revoca dell’ipoteca.

Ricorso incidentale condizionato della curatela.

10. Ricorso incidentale della banca.

11. Con il primo motivo la Banca deduce l’omesso esame dei seguenti fatti decisivi: la stipula del mutuo non fu richiesta o pretesa dalla banca per ottenere una garanzia ipotecaria del proprio credito ma fu richiesta dal B. per risanare la sua situazione economica; il mutuo fu erogato per la somma concordata di 600 milioni di Lire mediante accredito sul c/c della mutuataria CCB s.r.l., la quale aveva sottoscritto una fideiussione, che in realtà era un contratto autonomo di garanzia, in favore della banca per i debiti della (OMISSIS) s.n.c. Il mutuo quindi aveva natura fondiaria perchè era stato chiesto e ottenuto dalla CCB in parte per acquistare terreni e in parte per acquistare semilavorati, attrezzatura e avviamento della (OMISSIS), che venivano pagati mediante accollo del debito della (OMISSIS) nei confronti della banca fino alla concorrenza di 400 milioni. Conseguentemente, trattandosi di mutuo fondiario, si era determinato il consolidamento.

12. Il motivo va esaminato unitamente al successivo per la sua stretta connessione logica e giuridica.

13. Con il secondo motivo si deduce la violazione degli artt. 38 e 39 TUB e della L. Fall., art. 67. Si censura, anche con questo motivo, l’affermazione del carattere non fondiario del mutuo in quanto non conforme alle finalità di questo, con la conseguente esclusione del consolidamento breve. Si osserva che, intanto, parte della somma mutuata fu versata direttamente alla mutuataria CCB e l’altra parte fu rivolta parimenti a suo beneficio essendo destinata a finanziare le operazioni strumentali al programma di investimenti prefigurato; inoltre, a voler dissociare l’ipoteca dal mutuo, dovrebbe affermarsi che la stessa era stata contratta a garanzia di debiti preesistenti, e dunque non sarebbe stata indifferente l’applicazione della legge L. Fall., art. 67, commi 1 e 2 come invece aveva ritenuto la Corte fiorentina; infine secondo la banca ricorrente incidentale “non è ravvisabile alcuna predeterminazione o finalità tesa ad alterare gli scopi propri del mutuo fondiario, trattandosi della realizzazione di un progetto comprendente l’acquisto di un terreno e la costruzione di un capannone e anche, ragionevolmente, la costituzione di una garanzia verso la banca erogatrice. Non si configura tanto meno alcun motivo illecito comune con la stipula del mutuo, versandosi, in ogni caso, quanto all’ipoteca, nella sfera della tutela del credito”.

14. Premesso che la ricorrente non censura la qualificazione del mutuo fondiario come mutuo di scopo, presupposta dalla Corte di Appello, ma si limita a contestare l’accertamento relativo a tale scopo, deve concludersi per la inammissibilità del motivo perchè le censure rivolte avverso tale accertamento non superano la soglia delle critiche di puro merito, mentre non è esatto parlare di dissociazione dell’ipoteca dal mutuo nel ragionamento della Corte di appello. Ciò che quest’ultima nega è la qualificazione del mutuo come fondiario e non già l’esistenza stessa di un mutuo.

15. Per altro verso il ricorso incidentale non censura l’ulteriore, autonoma ratio decidendi della Corte di appello secondo cui l’ipoteca sarebbe revocabile L. Fall., ex art. 64 perchè la dazione di ipoteca non venne controbilanciata da alcuna apprezzabile utilità in capo ai falliti e altresì per il collegamento dei negozi intercorsi fra le parti con la finalità (costituente motivo illecito) della costituzione di una ipoteca per debiti chirografari preesistenti (Cass. civ. sez. I n. 17200 del 9 ottobre 2012); il che costituisce ulteriore ragione di inammissibilità dei motivi in esame.

16. Con il terzo motivo si deduce la violazione dell’art. 2901 c.c. e L. Fall., art. 66. La domanda di revoca del fondo patrimoniale avrebbe dovuto essere proposta non soltanto nei confronti dei costituenti (i coniugi B.- L.), ma anche nei confronti dei loro aventi causa, ai quali altrimenti la revoca non è opponibile il che è appunto avvenuto nella specie, con la conseguenza che, non essendo opponibile alla banca la revoca del fondo patrimoniale, neppure poteva essere disposta la revoca dell’ipoteca iscritta sui beni inseriti in quel fondo.

17. Il motivo è infondato perchè la costituzione del fondo patrimoniale non è (a differenza, per esempio, della vendita) un atto di disposizione in favore di un terzo, che pertanto debba essere chiamato nel giudizio di revoca, ma è un atto unilaterale che sottopone a vincolo i beni che ne sono oggetto.

Ricorsi autonomi della banca e della curatela.

18. I ricorsi sono inammissibili. La rituale proposizione del ricorso per cassazione determina la consunzione del diritto di impugnazione, con la conseguenza che non solo non è possibile presentare motivi aggiunti, oltre a quelli già formulati in sede di ricorso, ma neppure è consentita la proposizione di un altro ricorso, che, pertanto, non si sottrae alla sanzione di inammissibilità (ex multis, Cass. civ. S.U. n. 5207 del 10 marzo 2005 e n. 2568 del 22 febbraio 2012 e Cass. civ. sez. I n. 9993 del 16 maggio 2016).

19. Il ricorso principale va pertanto dichiarato inammissibile così come i ricorsi autonomi proposti dalla Banca di Credito Cooperativo di Fornacette e dal Fallimento di (OMISSIS) snc e dei soci illimitatamente responsabili. Il ricorso incidentale della curatela fallimentare è assorbito dalla dichiarazione di inammissibilità del ricorso principale. Il ricorso incidentale della Banca di Credito Cooperativo di Fornacette deve essere rigettato. In considerazione dell’esito del giudizio le spese del giudizio di cassazione devono compensarsi interamente fra la curatela fallimentare e la predetta banca e vanno regolate come in dispositivo fra le altre parti.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e assorbito l’incidentale proposto dalla curatela fallimentare. Rigetta il ricorso incidentale della Banca e dichiara inammissibili i ricorsi autonomi proposti dalla Banca e dalla curatela fallimentare. Compensa interamente fra la curatela fallimentare e la banca le spese del giudizio di cassazione. Condanna i sigg.ri B. e L. al pagamento in favore della curatela fallimentare delle spese del giudizio di cassazione liquidate in complessivi Euro 4.200, di cui 200 per spese, oltre spese forfettarie e accessori di legge. Condanna c.c.B. al pagamento in favore della Banca delle spese del giudizio di cassazione liquidate in complessivi Euro 4.200, di cui 200 per spese, oltre spese forfettarie e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di tutte le parti ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso da esse proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2019

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