Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27536 del 10/12/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 27536 Anno 2013
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: AMATUCCI ALFONSO

SENTENZA
sul ricorso 5437-2007 proposto da:
BAUSANI

FEDERICO

BSNFRC72B18A944W,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 44, presso lo
studio dell’avvocato NUZZACI VITTORIO, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato PUCINO
ANGELO giusta delega in atti;
– ricorrente –

013
2043

contro

RUI ANDREA, ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A.;
– intimati –

avverso la sentenza n. 6/2006 del TRIBUNALE di

1

Data pubblicazione: 10/12/2013

GROSSETO, depositata il 02/01/2006, R.G.N. 797/03;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 07/11/2013 dal Consigliere Dott. ALFONSO
AMATUCCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. AURELIO GOLIA che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso;

2

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
l.-

Nel 1999 Federico Bausani agì giudizialmente per il

risarcimento dei danni (indicati in circa L.6.500.000, detratto
l’importo di L. 3.500.000 già corrisposto dalle Assicurazion
Generali s.p.a.) che affermò essere stati prodotti alla propria

Rui, che la aveva investita dopo avere invaso, percorrendo con
opposta direzione e ad elevata velocità una strada di Albinia,
la mezzeria sulla quale la vettura stessa viaggiava.
I convenuti Rui e Generali resistettero ed il Giudice di pace
rigettò la domanda con sentenza n. 373 del 2002 sul rilievo che
non era stata superata la presunzione di cui all’art. 2054,
comma 2, c.c. e che dunque la somma già versata era da
ritenersi satisfattiva.
2.- L’appello del Bausani è stato dichiarato improcedibile dal
Tribunale di Grosseto con sentenza n. 6/06, depositata il
2.1.2006,

per non essere stata versata in atti copia della

sentenza impugnata.
3.- Ricorre per cassazione il soccombente affidandosi a due
motivi.
Nessuno dei due intimati ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
l.-

Il Tribunale ha escluso

che copia della impugnata

sentenza del Giudice di pace fosse stata prodotta in quanto il
fascicolo di parte dell’appellante

che avrebbe dovuto

contenerla non recava alcun indice, dunque neppure sottoscritto

3

autovettura dal ciclomotore condotto dal proprietario Andrea

dal cancelliere secondo quanto prescritto dall’art. 74 disp.
att. c.p.c., il quale stabilisce che “il cancelliere, dopo aver
controllato la regolarità anche fiscale degli atti e dei
documenti, sottoscrive l’indice del fascicolo ogni volta che
viene inserito in esso un atto o documento”.

della menzionata disposizione nell’assunto che la
sottoscrizione era stata apposta dal cancelliere, “oltre che
nel fascicolo di parte, anche sulla copia dell’atto di
citazione in appello”, il quale comprendeva l’elenco dei
documenti depositati con lo stesso, fra i quali la copia
conforme della sentenza impugnata, sicché l’onere previsto
dall’art. 74 disp. att. c.p.c. era stato assolto. Si assume
insomma che la ritualità del deposito della copia conforme
della sentenza impugnata è assicurata, ex art. 74 cit., dalla
sottoscrizione del cancelliere posta sull’originale atto di
citazione in appello in quanto tale atto contiene l’indice
degli atti e dei documenti prodotti in sede di costituzione di
parte dell’appellante.
Che così non sia è reso evidente dal rilievo che, per un
verso, si assume un’equivalenza non prevista dalla legge
(quella della sottoscrizione di un atto che reca un elenco dei
documenti e quella della sottoscrizione dell’indice del
fascicolo che i documenti effettivamente contenga) e, per altro
verso, apoditticamente si presuppone che il cancelliere,
apponendo una firma che non è previsto sia posta sull’atto di

4

Col primo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione

appello, abbia controllato che effettivamente fossero stati
prodotti i documenti elencati nell’atto stesso.
Non esistono succedanei dell’indice, né la necessità di
compilarlo può ritenersi superata da prassi difformi.
La censura è, pertanto, infondata.
Fondato è, invece, il secondo motivo, col quale la

sentenza è censurata per violazione e falsa applicazione degli
artt. 347, comma 2, e 348, comma 2, c.p.c. per avere il
Tribunale dichiarato improcedibile l’appello sul mero rilievo
che la mancanza dell’indice nel fascicolo di parte comportava
l’impossibilità per l’interessato di provare l’avvenuta
allegazione della sentenza.
S’è omesso così di considerare che l’art. 347, comma 2,
prevede bensì che l’appellante deve inserire nel proprio
fascicolo copia della sentenza impugnata, ma non commina la
sanzione dell’improcedibilità (invece contemplata dall’art. 348
c.p.c. per la mancata costituzione nei termini o per la mancata
comparizione dell’appellante alla prima udienza ed a quella
successiva all’uopo fissata).
Il precetto enunciato dall’art. 347, comma 2, c.p.c. mira solo
a garantire la possibilità dell’esame della sentenza impugnata
da parte del giudice d’appello, la cui possibilità di
pronunciare nel merito può dunque dirsi preclusa esclusivamente
se, in ragione della mancata produzione, egli non possa
disporre di elementi sufficienti ad esprimere la propria
decisione.

5

2.-

Se, invece, in relazione ai motivi di appello ed alle difese
delle altre parti, la conoscenza del contenuto della non
prodotta sentenza impugnata non sia indispensabile o, se
necessaria, sia inequivocamente desumibile dagli atti e dai
documenti di causa, allora il giudice d’appello è tenuto

indipendentemente dalla mancanza del formale adempimento
richiesto in proposito alla parte appellante (cfr. Cass. nn.
7746/2005, 10404/2003).
Ora, dall’analitico atto d’appello e dalla comparsa di
risposta

dei

riprodotti

dal

convenuti

(letteralmente

Tribunale

nella

e

sentenza

compiutamente
impugnata)

inequivocamente risulta che il giudice del gravame disponeva di
tutti gli elementi necessari per decidere nel merito, pur senza
disporre della sentenza gravata: il contrasto tra le parti
esclusivamente verteva, infatti, sulla valenza da conferire
alle acquisite risultanze probatorie, tutte compiutamente
disponibili.
3.

In accoglimento del secondo motivo di ricorso la sentenza

va dunque cassata perché il giudice del rinvio, che si designa
nello stesso Tribunale in persona di diverso giudicante, decida
sull’appello nel merito e regoli anche le spese del giudizio di
legittimità.
P.Q.M.

6

ugualmente a pronunciare nel merito del gravame,

LA, C,’RT4
rigetta il primo motivo ed accoglie il secondo, cassa in
relazione e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di
Grosseto in persona di diverso giudicante.
Roma, 7 novembre 2013
Il presidente

.. DAJL3’•°-

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