Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27536 del 02/12/2020

Cassazione civile sez. II, 02/12/2020, (ud. 08/09/2020, dep. 02/12/2020), n.27536

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24419/2019 proposto da:

M.C., alias C., rappresentato e difeso

dall’Avvocato MARLINA CARDONE, presso il cui studio a Roma, via

Chisimaio 29, elettivamente domicilia, per procura speciale in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO rappresentato e difeso dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei

Portoghesi 12, domicilia per legge;

– controricorrente –

Avverso il decreto n. 1470/2019 del TRIBUNALE DI CALTANISSETTA,

depositato l’8/7/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata dell’8/9/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DONGIACOMO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il tribunale di Caltanissetta, con il decreto in epigrafe, ha respinto il ricorso con il quale M.C., nato in (OMISSIS), ha impugnato il provvedimento della commissione territoriale che aveva rigettato la sua domanda di protezione internazionale.

M.C. alias C., ha chiesto, per tre motivi, la cassazione del decreto.

Il ministero dell’interno ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Con il primo motivo, il ricorrente ha lamentato la violazione e/o la falsa applicazione di norme di diritto del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 4 e art. 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

1.2. Il decreto impugnato, ha osservato il ricorrente, non ha considerato che il richiedente aveva fornito, sia alla commissione territoriale, che al tribunale, dichiarazioni dettagliate e congrue ed in linea con quanto accade nel Paese di provenienza e confermato dai rapporti internazionali, per cui la motivazione fornita appare meramente tautologica e contrastante con gli atti del procedimento.

1.3. Il tribunale, inoltre, ha aggiunto il ricorrente, non ha tenuto conto che il richiedente, partito quando era ancora minorenne, non ha alcuna possibilità di fare rientro nel proprio Paese senza rischiare di subire conseguenze di tipo persecutorio in danno della propria vita.

2.1. Con il secondo motivo, il ricorrente ha lamentato la violazione e/o la falsa applicazione di norme di diritto del D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 8.

2.2. Il tribunale, ha osservato il ricorrente, non ha adempiuto, nella verifica delle condizioni per il riconoscimento della protezione umanitaria, al dovere di cooperazione istruttoria in ordine all’accertamento della situazione oggettiva relativa al paese d’origine.

2.3. Il tribunale, inoltre, ha proseguito il ricorrente, per ciò che riguarda il diniego di protezione sussidiaria, ha sostenuto che nella zona di provenienza del richiedente non vi sarebbe una violenza generalizzata, laddove, al contrario, come emerge dai rapporti 2016 e 2017-2018 di Amnesty International, la situazione è peggiorata anche nel sud del Paese.

2.4. Il richiedente, infine, ha concluso il ricorrente, aveva evidenziato sia un problema di salute, sia una situazione lavorativa, ed aveva documentato l’apprendimento della lingua ma tali documenti, senza alcuna motivazione, non sono stati ritenuti sufficienti ai fini della prova della sua integrazione.

3. Con il terzo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione o la falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha rigettato la domanda di protezione umanitaria senza procedere ad alcuna valutazione comparativa degli elementi che concorrevano a determinare una condizione di vulnerabilità legata sia alle vicende personali del richiedente, sia alle condizioni del suo Paese.

4.1. I motivi, da trattare congiuntamente, sono infondati. Il ricorrente, infatti, non si confronta realmente con la decisione impugnata: la quale, invero, prima ancora di rigettare la domanda di protezione internazionale avanzata dal richiedente per insussistenza dei relativi presupposti, ha escluso la credibilità del racconto reso dallo stesso.

4.2. In tema di protezione internazionale, in effetti, l’accertamento del giudice del merito deve avere, anzitutto, ad oggetto la credibilità soggettiva del richiedente il quale, infatti, ha l’onere di compiere ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. a), essendo possibile solo in tal caso considerare “veritieri” i fatti narrati (cfr. Cass. n. 27503 del 2018). La valutazione d’inattendibilità del richiedente costituisce, peraltro, un apprezzamento di fattoche può essere denunciato, in sede di legittimità, solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (cfr. Cass. n. 33858 del 2019).

4.3. Nel caso di specie, il giudice di merito ha dichiaratamente condiviso le perplessità espresse dalla commissione territoriale sulla credibilità dei fatti narrati dal ricorrente e delle ragioni che lo avrebbero indotto a lasciare il proprio Paese d’origine, apparendo inverosimile il racconto svolto sul punto dal richiedente, che ha rilasciato dichiarazioni generiche e poco circostanziate.

Il tribunale, in particolare, ha rilevato che il ricorrente aveva fornito due diverse versioni dell’episodio dell’aggressione subita, avendo dapprima dichiarato che, in conseguenza della stessa, erano stati uccisi tanto il padre quanto il fratello ed in seguito narrato che era stato ucciso solo il padre.

In definitiva, ha concluso il tribunale, le dichiarazioni rese dal richiedente, prive di alcun riscontro probatorio, non possono ritenersi, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, veritiere.

4.4. Tale apprezzamento, tuttavia, non è stato specificamente impugnato dal ricorrente con la precisa deduzione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, dei fatti, principali o secondari, che il giudice di merito, nell’accertamento svolto circa l’attendibilità della sua narrazione,avrebbe omesso di esaminare, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui gli stessi risulterebbero esistenti, il “come” e il “quando” tali fatti sarebbero state oggetto di discussione processuale tra le parti ed, infine, la loro “decisività” (Cass. n. 14014 del 2017, in motiv.; Cass. n. 9253 del 2017, in motiv.; Cass. n. 20188 del 2017, in motiv.), trattandosi di circostanze la cui considerazione avrebbe consentito, secondo parametri di elevata probabilità logica, una ricostruzione dell’accaduto diversa rispetto a quella affermata dal la decisione impugnata.

4.5. E l’inattendibilità del racconto del richiedente, così come (oramai incontestabilmente) accertata dai giudici di merito, costituisce, com’è noto, motivo sufficiente per negare la protezione internazionale dallo stesso invocata, anche se si tratta di quella umanitaria (cfr. Cass. n. 31480 del 2018).

4.6. Il tribunale, in ogni caso, ha ritenuto che già alla luce di quanto narrato dal richiedente non ricorrono i presupposti nè per il riconoscimento dello status di rifugiato, non essendo stato prospettato alcun rischio di subire persecuzioni per motivi di razza, religione o per motivi politici o per la l’appartenenza ad un gruppo sociale, nè per il riconoscimento della protezione sussidiaria, posto che i fatti narrati dal richiedente non sono idonei a configurare alcun rischio effettivo di subire un danno grave ai fini previsti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2 e 14.

Del resto, ha aggiunto il tribunale, tanto il rapporto COI del maggio 2018, quanto il rapporto EASO del novembre 2018 sulla Nigeria dimostrano che, nella regione di provenienza del richiedente, non esiste alcuna situazione configurabile come violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, così come implicitamente confermato dal report del sito del Ministero degli esteri pubblicato il 4/4/2019.

4.7. Si tratta, com’è evidente, tanto nell’uno, quanto nell’altro caso, di un apprezzamento fattuale, non censurato dal ricorrente, a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per omesso esame circa uno o più fatti decisivi specificamente indicati, a fronte del quale la decisione conseguentemente assunta dal giudice di merito, certamente non illogica e contraddittoria rispetto ai dati accertati, si sottrae alle censure svolte in ricorso.

In effetti, il requisito essenziale per il riconoscimento dello status di rifugiato è il fondato timore di persecuzione “personale e diretta” nel Paese d’origine del richiedente, a causa della razza, della religione, della nazionalità, dell’appartenenza ad un gruppo sociale ovvero per le opinioni politiche professate (Cass. n. 18353 del 2006): ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato, la situazione sociopolitica o normativa del Paese di provenienza è, dunque, rilevante solo se correlata alla specifica posizione del richiedente e più specificamente al suo fondato timore di una persecuzione personale e diretta, per l’appartenenza ad un’etnia, associazione, credo politico o religioso, ovvero in ragione delle proprie tendenze e stili di vita, e quindi alla sua personale esposizione al rischio di specifiche misure sanzionatorie a carico della sua integrità psico-fisica (Cass. n. 30105 del 2018, la quale ha ritenuto che il relativo accertamento integra un apprezzamento di fatto, riservato al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità nei limiti di cui al nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5; conf., Cass. n. 10177 del 2011).

Nello stesso modo, il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. g) ed h) e, in termini identici, il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, comma 1, lett. f) e g), definiscono come “persona ammissibile alla protezione sussidiaria” il cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno e non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese. Il D.Lgs. n. 251 cit., art. 14, comma 1, a sua volta, dispone che il “danno grave” sussiste, tra l’altro, nell’ipotesi di “c)… minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”: ed è noto che, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria prevista dal D.Lgs. n. 251 cit., art. 14, lett. c), la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, dev’essere interpretata – in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12) – nel senso che il conflitto armato interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria, per cui il grado di violenza indiscriminata deve aver raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (Cass. n. 18306 del 2019; Cass. n. 9090de1 2019; Cass. n. 14006de1 2018).

Nel caso di specie, al contrario, come detto, non è risultato accertato, in punto di fatto, nè che il ricorrente possa essere assoggettato ad una persecuzione personale e diretta per l’appartenenza ad un’etnia, associazione, credo politico o religioso, ovvero in ragione delle proprie tendenze e stili di vita, nè che lo stesso, in caso di rientro in patria, possa ricevere una minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona in ragione della violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Il ricorrente, d’altra parte, non ha specificamente indicato i fatti, principali ovvero secondari, il cui esame, nell’accertamento della fattispecie, sia stato omesso dal giudice di merito, nè il “dato”, testuale o extratestuale, da cui gli stessi risulterebbero esistenti, il “come” e il “quando” tali fatti siano stati oggetto di discussione processuale tra le parti, nè, infine, la loro “decisività” (Cass. n. 14014 del 2017, in motiv.; Cass. n. 9253 del 2017, in motiv.; Cass. n. 20188 del 2017, in motiv.), limitandosi, piuttosto, a sollecitare una inammissibile rivalutazione del materiale istruttorio acquisito nel corso del giudizio.

4.8. Nè può rilevare l’invocata violazione del dovere di cooperazione istruttoria da parte del tribunale. In tema di riconoscimento della protezione internazionale, infatti, l’intrinseca inattendibilità delle dichiarazioni del richiedente, alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, impedisce il compimento di approfondimenti istruttori officiosi, cui il giudice di merito sarebbe tenuto in forza del dovere di cooperazione istruttoria, salvo che la mancanza di veridicità derivi – ma il caso non è stato neppure dedotto – esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori (Cass. n. 33858 del 2019).

4.9. In ogni caso, come questa Corte ha affermato (cfr. le ordinanze n. 13449 del 2019, n. 13450 del 2019, n. 13451 del 2019 e n. 13452 del 2019), il giudice di merito, nel fare riferimento alle cd. fonti privilegiate di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, deve indicare la fonte in concreto utilizzata nonchè il contenuto dell’informazione da essa tratta e ritenuta rilevante ai fini della decisione, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità dell’informazione predetta rispetto alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente la protezione.

Nel caso di specie, la decisione impugnata soddisfa i suindicati requisiti, posto che la stessa ha indicato la fonte in concreto utilizzata ed il contenuto delle notizie sulla condizione del Paese tratte da detta fonte. Ed è noto che, in tema di protezione internazionale, ai fini della dimostrazione della violazione del dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice di merito, il ricorrente ha il dovere, inadempiuto nel caso di specie, di indicare in modo specifico gli elementi di fatto idonei a dimostrare che il giudice di merito abbia deciso sulla base di informazioni non più attuali, con il preciso richiamo, anche testuale, alle fonti di prova proposte, alternative o successive rispetto a quelle utilizzate dal giudice di merito, in modo da consentire a questa Corte l’effettiva verifica circa la violazione del dovere di collaborazione istruttoria (cfr. Cass. n. 26728 del 2019).

4.10. La protezione umanitaria, infine, è una misura atipica e residuale nel senso che essa copre situazioni, da individuare caso per caso, in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento della tutela tipica (status di rifugiato o protezione sussidiaria), tuttavia non possa disporsi l’espulsione e debba provvedersi all’accoglienza del richiedente che si trovi in situazione di vulnerabilità (Cass. 5358 del 2019; Cass. n. 23604 del 2017).

I seri motivi di carattere umanitario o risultanti da obblighi internazionali o costituzionali, cui il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, subordina il riconoscimento allo straniero del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, pur non essendo definiti dal legislatore, prima dell’intervento attuato con il D.L. n. 113 del 2018, erano accumunati dal fine di tutelare situazioni di vulnerabilità personale dello straniero derivanti dal rischio di essere immesso nuovamente, in conseguenza del rimpatrio, in un contesto sociale, politico o ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili (Cass. n. 4455 del 2018).

Nel caso di specie, il tribunale ha rigettato la domanda di protezione umanitaria proposta dal ricorrente rilevando, in sostanza, che il richiedente non aveva dedotto la sussistenza di specifiche situazioni che potessero giustificare la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Si tratta, com’è evidente, di un accertamento in fatto che, in quanto tale, può essere denunciato, in sede di legittimità, solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 e cioè per omesso esame di una o più di circostanze la cui considerazione avrebbe consentito, secondo parametri di elevata probabilità logica, una ricostruzione dell’accaduto idonea ad integrare gli estremi della fattispecie rivendicata. Nel caso di specie, però, ciò non è accaduto: il ricorrente, infatti, pur avendone l’onere a norma dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, non ha specificamente indicato i fatti, principali ovvero secondari, il cui esame sia stato omesso dal giudice di merito nonchè il “dato”, testuale o extratestuale, da cui gli stessi risultino esistenti, il “come” e il “quando” tali fatti siano stati oggetto di discussione processuale tra le parti ed, infine, la loro “decisività” (Cass. n. 14014 del 2017, in motiv.; Cass. n. 9253 del 2017, in motiv.; Cass. n. 20188 del 2017, in motiv.).

D’altra parte, come di recente evidenziato da Cass. n. 8367 del 2020, il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 (applicabile ratione temporis: cfr. Cass. SU n. 29459 del 2019), al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato d’integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su un’effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza (Cass. n. 4455 del 2018).

Tale comparazione presuppone, pertanto, un livello d’integrazione sociale nel Paese di accoglienza che, a sua volta, non può derivare dal solo svolgimento in quest’ultimo di un’attività lavorativa (nella specie, peraltro, come rileva il tribunale, rimasta indimostrata) in difetto di qualsiasi altro elemento di valutazione, che il ricorrente non dimostra di aver dedotto, essendosi limitato ad una generica mozione protettiva.

5. I motivi articolati in ricorso si rivelano, quindi, del tutto infondati. Peraltro, poichè il giudice di merito ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità, senza che il ricorrente abbia offerto ragioni sufficienti per mutare tali orientamenti, il ricorso, a norma dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1, è manifestamente inammissibile.

6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

7. La Corte dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte così provvede: dichiara l’inammissibilità del ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare al ministero dell’interno le spese di lite, che liquida in Euro 2.100, per compenso, oltre spese prenotate a debito; dà atto, aì sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 8 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2020

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