Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27535 del 30/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 30/12/2016, (ud. 11/10/2016, dep.30/12/2016),  n. 27535

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25320-2015 proposto da:

A.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DEI PARIOLI 63,

presso lo studio dell’avvocato FABIO GIUSEPPE LUCCHESI, che lo

rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

H.R., elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO DELLA GANCIA

1, presso lo studio dell’avvocato GERALDINE FLORENCE PAGANO, che la

rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4494/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 22/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’11/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. STEFANO OLIVIERI;

udito l’Avvocato Pagano Geraldine Florence difensore della

controricorrente che si riporta agli scritti ed insiste per

l’inammissibilità del ricorso.

Il Consigliere relatore, nominato a norma dell’art. 377 c.p.c., ha

depositato la relazione di cui all’art. 380 bis c.p.c., di seguito

trascritta, proponendo la dichiarazione di inammissibilità del

ricorso ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 1).

Fatto

PREMESSO IN FATTO E IN DIRITTO

La Corte d’appello di Roma, con sentenza 22.7.2015 n. 4494, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da A.E., notificato in data 11.4.2015, per inosservanza del termine breve ex art. 325 c.p.c., decorrente dalla notifica della sentenza di primo grado allo stesso notificata, ai sensi dell’art. 140 c.p.c., e art. 292 c.p.p., comma 4, in data 30.1.2015 (perfezionamento per compiuta giacenza), a richiesta della parte vittoriosa H.R..

Il Giudice di merito ha ritenuto infondata la eccezione di nullità della notifica della sentenza di prime cure, effettuata in comune di Roma via Stenone n. 62, rilevando che il diverso comune di residenza (Monte Argentario) indicato nel certificato anagrafico prodotto dall’ A., non inficiava la validità della notifica eseguita nel luogo che appariva la “residenza di fatto” del destinatario, risultando superata nel caso di specie la presunzione di corrispondenza tra residenza anagrafica e residenza di fatto da inequivoche prove attestanti che l’ A. dimorava stabilmente in comune di Roma in via Stenone 62 (1 – luogo indicato come “domicilio fiscale” – ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1973, n. 633, art. 21, comma 2, lett. c), e art. 21 bis, comma 1, lett. c) in relazione al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 58, comma 2, nelle fatture emesse per corrispettivi versati dalla H.;

2 – notifica dell’atto di precetto in data 29.1.2015 a mani dello stesso A. reperito presso il luogo indicato;

3 – dichiarazioni rese dal coniuge dell’ A., nel medesimo luogo, all’Ufficiale giudiziario che eseguiva la notifica dell’atto di pignoramento immobiliare, che a seguito di separazione coniugale il marito non abitava più in via Stenone 62);

– la sentenza è stata impugnata con due motivi – legati da nesso di dipendenza logica – dall’ A. che ha dedotto vizi di diritto (artt. 1001, 140, 156, 157, 160, 161 e 354 c.p.c.; artt. 3, 24 e 111 Cost. – ed in conseguenza violazione degli artt. 324, 325 e 326 c.p.c. -) nonchè errori di fatto in punto di accertamento della effettiva residenza – ha resistito H.R. instando per la inammissibilità e in subordine per il rigetto del ricorso.

Si osserva quanto segue:

Con il primo motivo il ricorrente contesta l’accertamento in fatto, compiuto dalla Corte territoriale, in merito alla corretta notifica della sentenza di primo grado nel luogo di abituale dimora (art. 47 c.c., comma 3), alla stregua del materiale probatorio acquisito al giudizio.

Oggetto della statuizione non è dunque un vizio attinente alla attività processuale come intenderebbe sostenere la resistente -, vizio che si configura, invece, in relazione alla verifica di tempestività della proposizione dell’atto di appello che è oggetto del secondo motivo di ricorso, ma può alternativamente con figurarsi come vizio attinente alla errata interpretazione od applicazione delle norme che regolano il procedimento notificatorio delle sentenze, ovvero come vizio di rilevazione ed apprezzamento dei documenti, prodotti in giudizio, dimostrativi del luogo di dimora abituale.

Nella specie, come emerge dalla esposizione del motivo, la contestazione è interamente incentrata sull’asserito errore di fatto in cui sarebbe incorsa la Corte d’appello nell’apprezzamento delle prove documentali, come tale deducibile soltanto nei limiti consentiti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 nella nuova formulazione introdotta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 134 (recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”), che ha sostituito l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (con riferimento alle impugnazioni proposte avverso le sentenze pubblicate successivamente alla data dell’11 settembre 2012), limitando la impugnazione delle sentenze in grado di appello o in unico grado, per vizio di motivazione, alla sola ipotesi di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, rimanendo, pertanto, circoscritto il controllo del vizio di legittimità (fino ad allora esteso anche al processo logico argomentativo fondato sulla valutazione dei fatti allegati assunti come determinanti in esito al giudizio di selezione e prevalenza probatoria, potendo essere censurata la motivazione della sentenza, oltre che per “omessa” considerazione di un fatto controverso e decisivo dimostrato in giudizio, anche per “insufficienza” e per “contraddittorietà” della argomentazione) alla verifica del contenuto “minimo costituzionale” prescritto dall’art. 111 Cost., comma 6, ed individuato “in negativo” dalla consolidata giurisprudenza della Corte – formatasi in materia di ricorso straordinario – secondo cui tale requisito minimo non risulta soddisfatto soltanto qualora ricorrano quelle stesse ipotesi (mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale; motivazione apparente; manifesta ed irriducibile contraddittorietà; motivazione perplessa od incomprensibile) che si convertono nella violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4 e che determinano la nullità della sentenza per carenza assoluta del prescritto requisito di validità.

Tanto premesso, e così circoscritto il vizio di legittimità sottoposto all’esame della Corte, la censura è inammissibile non rispondendo al paradigma dell’indicato vizio di legittimità.

Il ricorrente non indica, infatti, alcun “fatto storico”, controverso e dimostrato in giudizio, che la Corte d’appello avrebbe omesso di considerare, limitandosi, da un lato, a riproporre la tesi difensiva secondo cui il luogo di effettiva ed abituale dimora risulterebbe comprovato dal certificato di residenza anagrafica (che indica l’ A. residente, a far data dall’anno 2003, nel comune di Monte Argentario), documento che è stato esaminato dalla Corte territoriale e del quale è stata esplicitamente disconosciuta la efficacia probatoria presuntiva in quanto contrastata da elementi di prova contrari, deponenti per la effettiva residenza dell’ A. nel comune di Roma in via Stenone 62; dall’altro viene a prospettare una valutazione del materiale probatorio diversa da quella operata dalla Corte d’appello, senza indicare specifici elementi in fatto tali da elidere la concludenza riconosciuta dalla Corte d’appello agli altri elementi indiziari considerati (ricezione da parte dell’ A., in data 29.1.2015, della notifica del precetto presso l’abitazione di Roma; dichiarazione resa dal coniuge, in data successiva a gennaio 2015, che l’ A. non abitava più in tale luogo, in seguito alla separazione personale dei coniugi; conferma indiretta, fornita dal domicilio fiscale in via Stenone 62 – corrispondente, secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 58, comma 1, al comune di residenza- risultante dalle fatture emesse nell’anno 2006, circostanza dalla quale il Giudice ha tratto il convincimento che nel luogo predetto era da individuarsi, nel periodo intercorso dal 2006 almeno fino alla separazione coniugale, la residenza effettiva dell’ A.), rimanendo in conseguenza escluso il dedotto vizio motivazionale, non essendo ravvisabile nella specie una motivazione apparente o insanabilmente incomprensibile.

Inammissibile è anche il secondo motivo per carenza di interesse, laddove si censura la sentenza per errata applicazione della norma processuale sul termine breve di decorrenza per la proposizione dell’atto di appello: l’asserito errore della Corte d’appello (che avrebbe ritenuto perfezionata la notifica della sentenza di primo grado in data 30.1.2015, anzichè in data 13.12.2014, ed eseguita la notifica dell’atto di appello in data 11.4.2015, anzichè in data 1.4.2015), qualora dimostrato, non verrebbe ad incidere, in ogni caso, sul decorso del termine di decadenza ex art. 325 c.p.c. e non potrebbe inficiare, pertanto, la statuizione di inammissibilità dell’appello. Per contro la contestazione mossa dal ricorrente alla sentenza impugnata, secondo cui l’appello doveva ritenersi tempestivo, attesa la nullità od inesistenza della notifica della sentenza di primo grado in luogo diverso dal luogo di residenza dell’ A., ripete gli argomenti già svolti nel precedente motivo di ricorso e rimane quindi assorbita nella dichiarazione di inammissibilità di tale motivo.

La Corte, riunita in camera di consiglio, ha condiviso i motivi di diritto esposti nella relazione e la soluzione proposta.

In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna della parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità liquidate in dispositivo.

Sussistono i presupposti per l’applicazione il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che dispone l’obbligo del versamento per il ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato nel caso in cui la sua impugnazione sia stata integralmente rigettata, essendo iniziato il procedimento in data successiva al 30 gennaio 2013 (cfr. Corte cass. SU 18.2.2014 n. 3774).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in favore di H.R. in Euro 7.300,00 per compensi, Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15% dei compensi ex art. 2, comma 2 Tariffa, ed accessori di legge;

– Dichiara che sussistono i presupposti per il versamento della somma prevista dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2016

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