Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27535 del 16/12/2011
Cassazione civile sez. trib., 19/12/2011, (ud. 12/10/2011, dep. 19/12/2011), n.27535
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERONE Antonio – Presidente –
Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –
Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –
Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,
nei cui uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;
– ricorrente –
contro
G.M. CORPORATION SPA, con sede in (OMISSIS), in persona del
legale
rappresentante pro tempore, già G.M. SRL, rappresentata e difesa,
giusta delega a margine del controricorso, dall’Avv. Iacobelli Gianni
Emilio ed elettivamente domiciliata nel relativo studio, in Roma, Via
Panama, n.74;
– controricorrente –
AVVERSO la sentenza n.129/05/2007 della Commissione Tributaria
Regionale di Napoli – Sezione Staccata di Salerno n.05, in data
19/03/2007, depositata il 14.05.2007;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del
12 ottobre 2011 dal Cons. Dott. Antonino Di Blasi;
Presente il P.M. Dott. CENICCOLA Raffaele.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, considerato che nel ricorso iscritto al n.17450/2008 R.G., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n.129/05/2007, pronunziata dalla C.T.R. di Napoli, Sezione Staccata di Salerno n.05, il 19.03.2007 e DEPOSITATA il 14 maggio 2007.
Con tale decisione, la C.T.R. ha accolto l’appello proposto dalla contribuente ed annullato l’impugnata cartella.
2- Il ricorso di che trattasi, che riguarda l’impugnazione della cartella di pagamento, relativa ad IRPEG, IRAP per l’anno 1998, si articola in un mezzo, con il quale si deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, comma 3 e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 60, comma 6.
3 – La società, giusto controricorso, ha chiesto che l’impugnazione venga dichiarata inammissibile e, comunque, rigettata.
4 – La questione posta sembra potersi risolvere sulla base dell’affermato principio, secondo cui “In tema di IVA, la potestà dell’Amministrazione finanziaria di iscrivere direttamente nei ruoli l’imposta non versata dal contribuente così come risultante dalla dichiarazione annuale dei redditi non trova ostacolo nella mancata emissione e/o notificazione dell’invito al versamento delle somme dovute di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 60, comma 6 (invito cui l’ufficio risulta tenuto “ex lege” al fine di consentire al contribuente il versamento di quanto addebitatogli entro trenta giorni dal ricevimento dell’avviso, con applicazione della soprattassa – oggi sanzione amministrativa ex D.Lgs. n. 471 del 1997 – pari al sessanta per cento della somma non versata), atteso che l’unica funzione dell’avviso predetto è quella di consentire al contribuente di attenuare le conseguenze sanzionatorie della realizzata omissione, fermo restandone l’obbligo di corresponsione integrale del tributo (e degli interessi sul medesimo, “medio tempore” maturati) – Cass. n.907/2002, 19161/2003, n.8859/2006.
5 – La decisione impugnata non appare in linea con tale principio, avendo dichiarato la nullità della cartella impugnata, quale conseguenza della previa mancata notifica dell’invito bonario previsto dalla richiamata normativa.
6 – Si propone, dunque, di trattare la causa in Camera di Consiglio, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., e di definirla con declaratoria di manifesta fondatezza. Il Consigliere Relatore Antonino Di Blasi”.
La Corte, vista la relazione, il ricorso, il controricorso e gli altri atti di causa;
Considerato che in esito alla trattazione del ricorso, il Collegio, condividendo le argomentazioni svolte nella relazione, ritiene di dover accogliere il ricorso, per manifesta fondatezza;
Considerato che a diverso opinamento non inducono le svolte dalla società con il controricorso;
Considerato che, per l’effetto, cassata l’impugnata decisione, la causa va rinviata ad altra sezione della CTR della Campania, la quale procederà al riesame e, adeguandosi, ai richiamati principi, deciderà nel merito ed anche sulle spese del presente giudizio di legittimità, motivando congruamente;
Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e rinvia ad altra sezione della CTR della Campania.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 12 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2011