Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27535 del 10/12/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 27535 Anno 2013
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: D’AMICO PAOLO

SENTENZA

sul ricorso 8572-2008 proposto da:
IACOPINO GIUSEPPE M.P. CPNGPP5OL13L063K, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DELLA CAVA AURELIA 193,
presso il suo studio, rappresentato e difeso da se’
medesimo;
– ricorrente 2013
2041

contro

RIVETTI ANTONIO RVTNTN46P07A024A, ANTONETTI MARISA
NTNMRS46D69M282P, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA CLELIA 18, presso lo studio dell’avvocato RIVETTI
ANTONIO, che li rappresenta e difende giusta delega in

1

Data pubblicazione: 10/12/2013

atti;
– controricorrenti

avverso la sentenza n. 16522/2007 del TRIBUNALE di
ROMA, depositata il 29/01/2008 R.G.N. 5538/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 06/11/2013 dal Consigliere Dott. PAOLO

udito l’Avvocato GIUSEPPE IACOPINO;
udito l’Avvocato ANTONIO RIVETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. COSTANTINO FUCCI che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

2

D’AMICO;

Svolgimento del processo

Su istanza di Giuseppe M.P. Iacopino e sulla base della
sentenza n. 2615/00 della Corte d’appello di Roma, furono
notificati due atti di precetto: uno ad Antonio Rivetti ed uno a
Marisa Antonetti, per il pagamento della complessiva somma di £

Avverso tali atti di precetto Rivetti e Antonetti proposero
opposizione

ex art. 615 c.p.c., presso il Tribunale civile di

Roma chiedendo, dichiararsi la nullità ed inefficacia degli atti
di precetto e deducendo che il debito, nella giusta misura di £
3.041.335 doveva ritenersi compensato con il maggior credito
scaturente, in loro favore, dalla sentenza n. 3947/99, emessa
dal Tribunale di Roma e passata in giudicato.
Il Tribunale dichiarò la propria incompetenza per valore ed
assegnò alle parti termine per riassumere la causa dinanzi al
Giudice di Pace di Roma.
Riassunta la causa, il Giudice di Pace rigettò la domanda di
Rivetti e Antonetti e compensò le spese di lite ritenendo che
non potesse operare la compensazione in quanto il credito
eccepito dagli opponenti era sorto precedentemente a quello
azionato nei precetti ed andava dunque opposto durante il
giudizio che aveva condotto alla formazione di questi ultimi.
Avverso tale sentenza proposero appello gli opponenti.
Il Tribunale ha accolto l’appello e per l’effetto, in
riforma della sentenza del Giudice di Pace di Roma, ha
3

4.205.484.

dichiarato

che

Iacopino

non

ha

diritto

a

procedere

esecutivamente per la somma di C 2.171,95.
Propone ricorso per cassazione Giuseppe M.P. Iacopino con
quattro motivi assistiti da memoria.
Resistono con controricorso Antonio Rivetti e Marisa

Motivi della decisione

All’udienza del 6 novembre 2013 l’Avv. Rivetti ha prodotto
nuovi documenti.
Tale produzione è tardiva e non può essere presa in esame
(Cass., 4 aprile 2000, n. 4095).
Con il primo motivo parte ricorrente denuncia «Violazione,
falsa ed erronea applicazione delle norme di cui agli artt. 1241
e 1243 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.».
Il motivo si conclude con il seguente quesito di diritto:
«Dica la Corte di cassazione che la compensazione legale
prevista dall’art. 1243 c.c. si verifica e può essere opposta
solo ed esclusivamente per due debiti che hanno per oggetto una
somma di denaro o altre cose fungibili che siano ugualmente
liquidi ed esigibili nel momento in cui viene proposta
l’eccezione di compensazione.»
Con il secondo motivo parte ricorrente denuncia «Violazione
e falsa applicazione dell’art. 1242 c.c., in relazione all’art.
360 n ° 3 c.p.c.»

4

Antonetti.

Il motivo si conclude con il seguente quesito di diritto:
«Dica la Corte di cassazione che in sede di esecuzione forzata
per la riscossione coattiva delle spese di lite, cui l’esecutato
è stato condannato con sentenza esecutiva, può essere proposta
opposizione all’esecuzione da parte del debitore per eccepire la

anteriormente nei confronti del creditore procedente ma solo se
il credito opposto in compensazione è liquido ed esigibile e non
è stato eccepito in compensazione in altro giudizio nel quale è
stato ritenuto inesistente.»
Ai fini del decidere deve premettersi che al ricorso in
esame si applica l’art. 366

bis

c.p.c. [introdotto, con

decorrenza dal 2 marzo 2006, dall’art. 6 del d.lgs. 2 febbraio
2006, n. 40, abrogato con decorrenza dal 4 luglio 2009 dall’art.
47 della l. 18 giugno 2009, n. 69], atteso che la sentenza
impugnata è stata pubblicata il 21 agosto 2007.
Secondo tale disposizione, nei casi previsti dall’art. 360,
1 0 comma, nn. l, 2, 3 e 4, l’illustrazione di ciascun motivo si
deve concludere, a pena di inammissibilità, con la formulazione
di un quesito di diritto.
Nel caso poi previsto dall’art. 360 comma l, n. 5, c.p.c.
l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di
inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in
relazione al quale la motivazione si assume omessa o
contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta
5

compensazione legale di un proprio credito anche se sorto

insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare
la decisione (Cass., 25 febbraio 2009, n. 4556).
Ad avviso della consolidata giurisprudenza di questa Corte
il quesito di diritto di cui all’art. 366

bis

c.p.c. deve

compendiare:
la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto

sottoposti al giudice di merito;
b)

la sintetica indicazione della regola di diritto

applicata da quel giudice;
c)

la diversa regola di diritto che, ad avviso del

ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie.
Di conseguenza, è inammissibile il ricorso contenente un
quesito di diritto che si limiti a chiedere alla S.C. puramente
e semplicemente di accertare se vi sia stata o meno la
violazione di una determinata disposizione di legge o ad
enunciare il principio di diritto in tesi applicabile (Cass. 17
luglio 2008, n. 19769).
Quindi, a norma dell’art. 366-bis c.p.c., la formulazione
dei quesiti in relazione a ciascun motivo del ricorso deve
consentire in primo luogo la individuazione della

regula iuris

adottata dal provvedimento impugnato e, poi, la indicazione del
diverso principio di diritto che il ricorrente assume come
corretto e che si sarebbe dovuto applicare, in sostituzione del
primo.

6

a)

La mancanza, anche di una sola delle due predette
indicazioni, rende inammissibile il motivo di ricorso.
Infatti, in difetto di tale articolazione logico giuridica,
il quesito si risolve in una astratta petizione di principio o
in una mera riproposizione di questioni di fatto, con esclusiva

mera richiesta di accoglimento del ricorso come tale inidonea a
evidenziare il nesso logico giuridico tra singola fattispecie e
principio di diritto astratto, oppure infine nel mero interpello
della Corte di legittimità in ordine alla fondatezza della
censura così come illustrata nella esposizione del motivo (Cass.
26 gennaio 2010, n. 1528, specie in motivazione, nonché Cass.,
Sez. Un., 24 dicembre 2009, n. 27368).
Nel ricorso in esame i quesiti formulati in relazione ai
suddetti motivi non si adeguano ai principi enunciati da questa
Corte e sono quindi inammissibili.
Si deve peraltro osservare che i motivi appena esposti sono
ulteriormente inammissibili sotto un diverso profilo, in quanto
vertono su questioni di merito insuscettibili di valutazione in
sede di legittimità, in presenza di una motivazione che è
senz’altro congrua e immune da vizi logico giuridici.
Con il terzo motivo si denuncia «Erronea, insufficiente e
contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il
giudizio, art. 360 n. 5 c.p.c.»

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attinenza alla specifica vicenda processuale o ancora in una

Sostiene il ricorrente che il fatto controverso in ordine al
quale egli deduce l’erronea motivazione dell’impugnata sentenza
è costituito dall’apodittica affermazione, contenuta in tale
sentenza, secondo la quale il Tribunale di Roma, con la
decisione non appellata n. 17221/2004 avrebbe proceduto “alla

esistiti tra le parti e dei reciproci debiti”.
Tale sentenza, ad avviso dello Iacopino, non è definitiva e
si è limitata ad accogliere l’eccezione di compensazione da lui
formulata nell’opposizione proposta avverso l’esecuzione
immobiliare avviata dal Rivetti per ottenere coattivamente il
pagamento del conguaglio stabilito nella sentenza n. 3947/99 del
Tribunale di Roma.
Il motivo è infondato.
La motivazione della sentenza gravata risulta infatti
congrua ed immune da vizi logico-giuridici talché non è
sindacabile in sede di legittimità.
Né rileva la circostanza che la sentenza n. 17221/2004 (che
ha compensato il credito di e 2.171,95) sia stata
successivamente riformata con pronuncia della Corte d’appello di
Roma n. 118/2008. Al momento della pronuncia dell’impugnata
sentenza infatti la suddetta decisione (n. 17221/2004) era
provvisoriamente esecutiva e quindi ben ha fatto il Tribunale di
Roma a tenerne conto nella sentenza n. 16522/2007, oggetto del
ricorso dello Iacopino.
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sintetizzazione e riorganizzazione degli esiti dei vari giudizi

La circostanza poi che l’impugnata sentenza abbia ritenuto
che la decisione n. 17221/2004 non sia stata appellata mentre la
stessa è stata oggetto di gravame e poi riformata con la
pronuncia n. 118/2008 della Corte d’appello di Roma configura
eventualmente un travisamento di fatti denunciabile soltanto con

Con il quarto motivo si denuncia «Violazione e falsa
applicazione dell’art. 91 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3
c.p.c.»
Il ricorrente censura l’impugnata sentenza nel punto
relativo alla sua condanna alle spese in quanto, a suo avviso,
la soccombenza sostanziale è attribuibile ad Antonio Rivetti e
Marisa Antonetti che hanno dato causa al processo e al protrarsi
dello stesso.
Il motivo è palesemente infondato perché valuta erroneamente
il profilo della soccombenza. Quest’ultima infatti si concreta
nella pura e semplice difformità fra la richiesta della parte,
come definitivamente fissata in sede di precisazione delle
conclusioni, e il contenuto della pronuncia giudiziale per cui
soccombente è la parte le cui domande non siano state accolte.
Nel caso in esame le domande dell’attuale ricorrente sono
state appunto rigettate.
In conclusione, ‘deve essere dichiarata inammissibile, in
sede di giudizio di legittimità, la produzione di nuovi

9

istanza di revocazione ai sensi dell’art. 395 n. 4 c.p.c.

documenti da parte dell’Avv. Rivetti e deve essere rigettato il
ricorso.
In ragione della peculiarità della vicenda si compensano le
spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.

giudizio di legittimità, di nuovi documenti da parte dell’Avv.
Rivetti e rigetta il ricorso.
Si compensano le spese del giudizio di cassazione.
Roma, 6 novembre 2013
Il Consigliere estensore

54uu-c»

Il Presidente

La Corte dichiara inammissibile la produzione, in sede di

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