Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27534 del 21/11/2017


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 27534 Anno 2017
Presidente: SPIRITO ANGELO
Relatore: MOSCARINI ANNA

ORDINANZA

sul ricorso 22628-2014 proposto da:
CATALDI CORRADO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA MATTEO BOIARDO 17, presso lo studio dell’avvocato
ERNESTO MANCINI, che lo rappresenta e difende giusta
procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro
DINI ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
2017
993

COLA DI RIENZO 297, presso lo studio dell’avvocato
NICOLA BOSCO, rappresentato e difeso dagli avvocati
BENIAMINO MASTURSI, FERNANDO MASTURSI giusta procura
in calce al controricorso;
controricorrente

Data pubblicazione: 21/11/2017

nonchè contro
COMUNE GIFFONI VALLE PIANA ;
– intimato avverso la sentenza n. 338/2014 della CORTE D’APPELLO
di SALERNO, depositata il 03/06/2014;

consiglio del 21/04/2017 dal Consigliere Dott. ANNA
MOSCARINI;

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udita la relazione della causa svolta nella camera di

FATTI DI CAUSA
Fabrizio Cataldi convenne il Comune di Giffoni Valle Piana ed il
sig. Antonio Dini dinanzi il Tribunale di Salerno per sentir pronunciare
la legittimità della revoca della delega di riscossione del contributo ex
L. 219/81, effettuata dal beneficiario Fabrizio Cataldi nei confronti del

effettuati in favore del Dini con condanna dei convenuti al pagamento,
in proprio favore, della somma di C 43.034,10.
A sostegno della domanda il Cataldi rappresentò che il Comune
aveva assegnato un contributo di L. 526.998.000 ai sensi della L.
219/81 per la riparazione del palazzo Dini danneggiato dal terremoto
del 24/11/1980. Rappresentò altresì che la delega, inizialmente
concessa dal Cataldi al Dini, era stata successivamente revocata in data
18/09/1989, revoca seguita dalla richiesta di erogare direttamente il
contributo ad esso Cataldi.
Non avendo ottenuto soddisfazione il Cataldi chiese la condanna
dei convenuti alla restituzione delle somme liquidate dal Comune oltre
interessi legali.
Il Tribunale di Salerno rigettò la domanda proposta nei confronti
del Comune di Giffoni Valle Piana e, in parziale accoglimento della
domanda nei confronti del Dini, lo condannò al pagamento, in favore
dell’attore, della somma di C 13.608,59 oltre interessi legali.
In appello si censurò la sentenza nella parte in cui non aveva
rilevato che il dato formale dell’attribuzione del contributo al Dini
avrebbe dovuto essere mutato soltanto con una diversa volontà
assembleare. Gli appellanti ritennero che, nel caso specifico, non fosse
applicabile la disciplina del mandato.
La Corte d’appello ha accertato che, in base all’art. 12, VI comma
L. 219/81 e successive modifiche, per gli immobili distrutti o da
demolire o da riparare in conseguenza degli eventi sismici, i proprietari

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Dini nonché per sentir dichiarare l’illegittimità degli ulteriori pagamenti

degli immobili procedono alla costituzione convenzionale del
condominio per adottare le delibere necessarie per l’esecuzione dei
lavori.
Il Condominio aveva confermato al Dini l’incarico di riscuotere le
ulteriori quote del contributo mentre la pretesa revoca dell’incarico

delibera condominiale. L’incarico conferito al Dini, dall’assemblea
condominiale, di provvedere agli adempimenti relativi alla legge
219/81 doveva essere considerato un incarico conferito con un unico
atto e per un interesse comune sicchè trattandosi di un mandato a
carattere collettivo doveva ritenersi senz’altro esclusa la possibilità che
il singolo condomino revocasse individualmente l’incarico.
Da quanto esposto la Corte d’appello ha ritenuto che le domande
proposte nei confronti del Dini fossero infondate e dovessero essere
rigettate e, in accoglimento dell’appello, ha riformato la sentenza di
primo grado anche con riguardo alle spese del gravame.
Avverso la sentenza il Cataldi propone ricorso per cassazione
affidato a due motivi.
Resiste il sig. Antonio Dini con controricorso, illustrato da
memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione
degli artt. 9 e ss. L. n. 219/81 e degli artt. 1726, 1135, 1421, 1396 e
1189, comma 2°, c.c. (art. 360, n. 3, c.p.c.).
I ricorrenti premettono che la L. 219/81 abbia assegnato ai
soggetti privati colpiti dagli eventi sismici dell’80/81 un vero e proprio
diritto personale a percepire un contributo finalizzato alla
riparazione/ricostruzione degli immobili.
Il contributo erogato ai beneficiari, nel caso di specie, era
complessivamente di L. 526.998.000 diviso in sei parti, di cui una
appunto attribuita al Cataldi. Detto contributo, secondo la

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doveva essere considerata nulla in ragione dell’assenza di una nuova

giurisprudenza di questa Corte, genera una serie di obbligazioni
individuali tra il Comune e i singoli proprietari di ciascuna unità
immobiliare, sicché sebbene il Comune avesse provveduto a redigere
un unico progetto relativo allo stabile, determinando una volta per tutte
l’intero contributo spettante ai condomini, la relativa obbligazione

immobiliare con separato accertamento.
Certamente ciascun delegante nonché proprietario delle singole
unità immobiliari site nel palazzo Dini aveva un proprio e specifico
interesse a percepire la parte di contributo a lui assegnata, non
rilevando in contrario il fatto che il contributo fosse stato determinato
dal Comune complessivamente per i lavori da eseguirsi nell’intero
stabile.
Da quanto premesso consegue l’inapplicabilità della disciplina del
mandato collettivo di cui all’art. 1726 c.c. rispetto alla quale resterebbe
irrilevante l’individuazione di un amministratore del condominio o di un
delegato alla riscossione.
In base alla richiamata legge n. 219/81 le delibere vengono prese
dall’assemblea a maggioranza ma non è configurato un centro o organo
sul quale accentrare il momento della riscossione dei contributi statali
alla ricostruzione, rimanendo questi ultimi rigorosamente ed
esclusivamente oggetto di diritti individuali e sottratti alla competenza
condominiale.
In particolare il Cataldi aveva dichiarato di revocare il potere al
Dini sicchè illegittimamente l’impugnata sentenza avrebbe attribuito
all’assemblea dei condomini il potere di disporre dei beni; la sentenza
avrebbe altresì violato l’art. 1396 c.c. che prevede la libera revocabilità
della procura da parte del mandante.
Ne discende che il Dini avrebbe dovuto essere condannato alla
restituzione delle somme ricevute a titolo di versamento del contributo.

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doveva ritenersi sorta nei confronti di ogni singolo proprietario di unità

Il motivo è infondato. Le obbligazioni del Comune verso i
proprietari di unità immobiliari sono singole e distinte ai sensi della
giurisprudenza consolidata di questa Corte (Cass. I, 12/07/2013 n.
17260), ma l’art. 1726 c.c. prevede non la comunanza dell’obbligazione
ma la comunanza dell’affare e solo in quest’ordine di idee la sentenza

Del tutto legittimamente il Comune ha assegnato il contributo per
la riparazione dell’edificio condominiale al Dini, quale amministratore
prima, e delegato del condominio, poi, e non ai singoli condomini.
Il Dini ha assolto doverosamente al proprio incarico tenendo i
contatti con i tecnici impegnati nell’esecuzione dei lavori, con gli uffici
comunali, con la trasmissione degli stati di avanzamento; il Cataldi non
ha mai eccepito che il Dini abbia male utilizzato i contributi riscossi.
Anche dopo la nomina di un nuovo amministratore nella persona del
geom. Zabatta, l’assemblea del condominio confermò l’incarico al Dini
di ricevere e di amministrare i fondi, sicchè la revoca unilaterale
disposta dal Cataldi nei confronti del Dini non poteva avere alcun
effetto, né il Cataldi provvide ad impugnare le delibere di conferma
dell’incarico al Dini.
Ne discende, pertanto, l’assoluta infondatezza del motivo di
ricorso.
Con il secondo motivo denuncia l’omesso esame circa un fatto
decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti (art. 360, n.
5, c.p.c.), in relazione alla statuizione del giudice di appello secondo
cui il mandato a riscuotere il contributo ex L. n. 219/81 sarebbe stato
conferito al Dini da una delibera condominiale riconfermata in data
11/07/1989.
La sentenza impugnata sarebbe illegittima nella parte in cui
avrebbe ritenuto sussistente un mandato conferito al Dini da parte
dell’assemblea condominiale.

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esclude che il mandato possa essere revocato dal singolo mandatario.

Ad avviso dei ricorrenti la delega sarebbe stata concessa al Dini
non con delibera condominiale del dicembre 1986 ma con atto del
06/06/1988, successivamente revocato dal Cataldi.
La censura è inammissibile perché non si comprende quale sia la
rilevanza del cd. “omesso esame” posto che la controversia era stata

mandato condominiale; in secondo luogo l’atto del 06/06/1988 non è
stato prodotto in giudizio sicchè il ricorso manca di autosufficienza ai
sensi dell’art. 366 n. 6 c.p.c.
Conclusivamente il ricorso è rigettato, con le conseguenze in
ordine alle spese del giudizio di cassazione e al raddoppio del contributo
unificato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese del
giudizio, liquidate in C 5.200 (oltre C 200 per esborsi), oltre accessori
di legge e spese generali al 15%. Ai sensi dell’art. 13 co. 1 quater del
d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del co.
1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, il 21/4/2017
Il Presidente

instaurata per far valere l’efficacia della revoca individuale ad un

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