Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27534 del 10/12/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 27534 Anno 2013
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: D’AMICO PAOLO

SENTENZA

sul ricorso 14106-2007 proposto da:
ZULIANI ALDO, elettivamente domiciliato ex lege in
ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato
MARCIALIS LUIGI in 09128 CAGLIARI, Via Puccini 70,
giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013
2032

contro

FALL STARPLANT S.R.L., in persona del Curatore, Dott.
FABIO MURGIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
POSTUMIA 1, presso lo studio dell’avvocato GIANCASPRO

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Data pubblicazione: 10/12/2013

NICOLA,

rappresentata

e

difesa

dall’avvocato

MACCIOTTA BRUNO giusta delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 354/2006 della CORTE D’APPELLO
di CAGLIARI, depositata il 28/11/2006 R.G.N.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 06/11/2013 dal Consigliere Dott. PAOLO
D’AMICO;
udito l’Avvocato LUIGI MARCIALIS;
udito l’Avvocato NICOLA GIANCASPRO per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. COSTANTINO FUCCI che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

2

150/2005;

Svolgimento del processo

Il curatore della

società

Starplant

s.r.l.

aveva

convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Cagliari Aldo
Zuliani, chiedendone la condanna alla restituzione della somma
di E 300.000.000 che risultava pagata dalla società fallita

controprestazione e dovendosi per questo ritenere
indebitamente versata.
Nel contraddittorio del convenuto, che aveva dedotto che
l’assegno costituiva un titolo astratto di pagamento, il
Tribunale aveva accolto la domanda; ma la Corte d’appello di
Cagliari, adita dallo Zuliani, l’aveva rigettata con sentenza
n. 462/2004, così riformando la decisione di primo grado, sul
rilievo che l’attore non avesse assolto all’onere probatorio
su lui incombente.
Successivamente il curatore aveva proposto domanda di
revocazione, ai sensi dell’art. 395, n. 3, c.p.c.,
rappresentando che in data 24 febbraio 2005 Sebastiano Liori,
già amministratore della società fallita, gli aveva comunicato
che nessun rapporto diretto era mai esistito fra la Starplant
e Aldo Zuliani ma che l’esborso della suddetta somma era
derivato da rapporti personali intercorrenti fra lo stesso
Zuliani ed Antonangelo Liori, precedente amministratore della
predetta società, in relazione all’acquisto da parte di
quest’ultimo delle quote di talune società rientranti
nell’orbita della società Sgaravatti. Sebastiano Liori aveva
3

con un assegno di pari importo, cui non corrispondeva alcuna

precisato che il versamento della somma

de qua,

a titolo di

caparra, con un assegno della società poi fallita, era
avvenuto in quanto suo fratello Antonangelo aveva intenzione
di intestare alla società Starplant le quote acquistate.
Sennonché, non essendosi perfezionata la trattativa, lo

le quote, pari a quanto ricevuto e, ritenendo risolto il
contratto, aveva incamerato la somma ricevuta a titolo di
caparra.
Tanto era stato accertato attraverso tre scritture, non
rinvenute a suo tempo fra gli atti della società fallita
perché inerenti a rapporti personali intercorsi fra
Antonangelo Liori e lo Zuliani, dalle quali si poteva evincere
che in epoca antecedente al 21 novembre 1997, data di
formazione di tali scritture, lo Zuliani aveva ricevuto, a
titolo di caparra confirmatoria: £ 25.000.000 per l’acquisto
del 23% delle quote della Sgaravatti Mediterranea Commerciale
s.r.1.; £ 25.000.000 per l’acquisto del 23% delle quote
dell’azienda agricola Sgaravatti Mediterranea s.r.l. e £
250.000.000 per l’acquisto del 23% delle quote della
Immobiliare Mediterranea s.r.l. e così in tutto £ 300.000.000,
somma corrispondente a quella portata nell’assegno de

quo e

registrata in contabilità come corrisposta a favore della
Sgaravatti.
Con la sentenza ora impugnata, la Corte d’appello ha
accolto la domanda di revocazione e, revocando la propria
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Zuliani aveva rifiutato di intestare alla medesima Starplant

sentenza n. 462/2004, ha confermato la sentenza del Tribunale
di Cagliari n. 379/2003.
Propone ricorso per cassazione Aldo Zuliani con cinque
motivi.
Resiste con controricorso il fallimento Starplant.

Con

il

primo

parte

motivo

ricorrente

denuncia

«Inammissibilità di una scrittura privata contestata quale
prova della scoperta di documenti decisivi per revocazione.
Violazione art. 360 n. 3 e n. 5 ed art. 398 c.p.c. Violazione
art. 112 c.p.c. ed artt. 2697 e 2702 c.c.»
Sostiene il ricorrente che, in base all’art. 398 c.p.c.,
la citazione in revocazione deve indicare le prove relative
alla dimostrazione della data della scoperta o del recupero
dei nuovi documenti e che erroneamente la Corte ha ritenuto di
ravvisare una prova in tal senso nella fotocopia della
raccomandata datata 18 febbraio 2005 proveniente da Sebastiano
Liori.
Lo Zuliani afferma altresì di aver contestato detta
produzione e la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di
secondo grado che, a suo avviso, ha anche omesso ogni
pronuncia sul punto ritenendo dimostrato quanto risultante
nella raccomandata, pur in assenza di prova testimoniale.
Il motivo è infondato.
Il ricorso per cassazione conferisce infatti al giudice
di legittimità non il potere di riesaminare il merito
5

.q4′

Motivi della decisione

dell’intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di
controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e
della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal
giudice di merito al quale spetta, in via esclusiva, il
compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di

tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute
maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad
essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o
all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi
tassativamente previsti dalla legge (Cass., 16 dicembre 2011,
n. 27197).
L’impugnata sentenza appare nella specie del tutto immune
da vizi logici e giuridici, avendo dato ampia e convincente
spiegazione della rilevanza della scoperta dei nuovi
documenti, dai quali si era ricavata la causale del pagamento
risultato non corrispondente ad alcuna controprestazione
ricevuta dalla società fallita, e che il curatore non aveva
potuto produrre in giudizio non avendoli rinvenuti fra le
scritture contabili acquisite per la ovvia ragione che esse si
riferivano a rapporti del tutto estranei alla gestione sociale
e, in aggiunta, per la pertinente considerazione che le stesse
vicende correlate erano a conoscenza del precedente
amministratore e non di quello in carica al momento
dell’apertura della procedura concorsuale di fallimento. Di
qui la positiva valutazione di ammissibilità nella fase
6

controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere,

rescindente e il conseguente apprezzamento, nella fase
rescissoria, sulla decisività delle prove così scoperte in
relazione al precedente esito del giudizio, in termini dunque
che si sottraggono ad alcun sindacato in questa sede di
legittimità.

produzione in fotocopia di documenti quando ne sia contestata
la conformità all’originale. Violazione dell’art. 360 n. 3 e
n. 5 ed art. 398 c.p.c. Violazione artt. 112 e 214 c.p.c. ed
artt. 2697 e 2719 c.c.»
Assume il ricorrente che nella sua comparsa di
costituzione e risposta (p. 4, ultimo comma, riportata a p. 14
del ricorso) egli aveva contestato sotto ogni profilo tutte le
produzioni documentali di controparte ed in particolare la
conformità all’originale delle produzioni in fotocopia del
fallimento, ossia le tre scritture private. A suo avviso
pertanto la Corte d’appello ha errato nell’affermare che non
sarebbero emersi in giudizio elementi tali da far dubitare
della conformità all’originale dei documenti in questione e
che il disconoscimento non poteva limitarsi ad una generica
contestazione, ma avrebbe dovuto essere accompagnato da
deduzioni ed allegazioni in ordine agli elementi necessari per
una valutazione della censura.
Secondo il ricorrente invece, in applicazione dell’art.
2719 c.c., una volta intervenuto il disconoscimento, è onere

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Con il secondo motivo si denuncia «Invalidità della

di chi ha prodotto il documento in fotocopia produrre
l’originale.
Il motivo non può trovare accoglimento.
A parte infatti il carattere generico della censura,
compendiata nella mera proposizione del solo fatto della

prodotte, contestazione che il giudice di merito ha ritenuto
genericamente formulato (si veda Cass., 30 dicembre 2009, n.
28096). Ciò che rileva è che sul punto l’impugnata sentenza ha
motivato nel senso che non fossero ipotizzabili elementi da
cui ricavare il dubbio della conformità all’originale delle
copie, intendendo con questo mettere in risalto la
pretestuosità, secondo apprezzamento che questa Corte di
legittimità non manca di rilevare, del disconoscimento di
copie riferibili ad originali di cui la parte che le aveva
prodotte non era certamente in possesso (onde il “documento
nuovo” era costituito appunto dalle copie rinvenute in modo
del tutto imprevisto); laddove da tali fonti probatorie poteva
ritenersi piuttosto ricavabile la individuazione di una
causale taciuta dal convenuto Zuliani, il quale proprio in
relazione ai fatti storici potuti rappresentare dall’attore in
base alle nuove acquisizioni, anche nel giudizio di
revocazione si era astenuto da qualsiasi deduzione di segno
contrario.
Accedendo così, in definitiva, ad una valutazione di
merito che si sottrae a censura per la sua coerenza logica.
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