Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27533 del 30/12/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 30/12/2016, (ud. 11/10/2016, dep.30/12/2016),  n. 27533

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24206-2015 proposto da:

G.G., C.S., G.P., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA PASUBIO 2, presso lo studio dell’avvocato

MARCO MERLINI, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati

SONIA MARIAN, ADOLFO BARATTO giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

ASSIMOCO SPA, in persona del procuratore, elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA CLAUDIO MONTEVERDI 16, presso lo studio dell’avvocato

RUDILOSSO CONSOLO FRANCESCO, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato VALERIA DI PAOLA giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

e contro

COOPERATIVA SPAZIO SCARL, F.F.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2110/2014 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA del

2/07/2014, depositata il 17/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’11/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. STEFANO OLIVIERI;

udito l’Avvocato Gianfranco Ruggeri (delega verbale avvocato

Rudilosso Consolo Francesco) difensore della controricorrente che si

riporta agli scritti.

Il consigliere relatore, nominato a norma dell’art. 377 c.p.c., ha

depositato la relazione di cui all’art. 380 bis c.p.c., di seguito

trascritta, proponendo il rigetto del ricorso ai sensi dell’art. 375

c.p.c., comma 1, n. 5).

Fatto

PREMESSO IN FATTO E IN DIRITTO

La Corte d’appello di Venezia, con sentenza 17.9.2014 n. 2110, accogliendo l’appello incidentale proposto da ASSIMOCO s.p.a., in totale riforma della decisione di prime cure, ha rigettato la domanda di condanna al risarcimento dei danni proposta da G.G. e C.S. che viaggiavano come trasportati sulla vettura BMW di proprietà e condotta da G.P., ritenendo non raggiunta la prova dell’effettivo accadimento in data 17.2.1999 del sinistro stradale consistente nello scontro la predetta vettura ed il camion di proprietà della Coop. Agricola Spazio scarl e condotto da F.F., secondo le modalità indicate dai danneggiati, in considerazione delle numerose lacune e delle palesi incongruenze emerse dalla istruttoria (1 – non essendo stata riferita, nè nell’atto di citazione, nè nel verbale di constatazione amichevole di incidente – che riportava anzi indicazioni contrarie – la circostanza che il camion stava percorrendo la strada in retromarcia, riferita per la prima volta dal contumace F. nel corso dell’interrogatorio formale deferetogli, durante il quale aveva ripetutamente errato nella indicazione della direzione di marcia della vettura BMW, rispetto a quanto allegato dai danneggiati ed accertato dal CTU;

2 – essendo emerso dalle fotografie della vettura prodotte da ASSIMOCO che la vettura BMW, diversamente da quanto affermato dai danneggiati, non era stata rottamata, avendo questi ultimi successivamente corretto la originaria versione, sostenendo di aver fatto riparare la vettura e di averla rivenduta, ma non di non essere in possesso di fatture, non essendo stato possibile tuttavia reperire l’acquirente; 3 – risultando manifesta la discrepanza tra la localizzazione dei danni subiti dal camion indicati nel verbale di constatazione amichevole, rispetto a quelli verificati in esito alla ispezione del CTU; 4 – essendo palese la incoerenza per sproporzione, emersa all’esito della prova cd. di allineamento, tra gli ingenti danni riportati dalla vettura BMW e la modesta flessione del rivestimento laterale inferiore sinistro della pedana di sollevamento del camion) che non consentivano di raggiungere – non essendo stato in grado il CTU di fornire risposte certe ai dubbi prospettati – la sufficienza probatoria in ordine al fatto costitutivo della domanda.

Si osserva quanto segue:

I ricorrenti deducono, con un unico motivo, il vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, indicando plurimi profili di “omessa valutazione” della constatazione amichevole di incidente e della documentazione fotografica; di “incoerente, illogica e parziale interpretazione” delle risultanze della c.t.u. e dell’interrogatorio formale reso dal F., ed impugnano la statuizione relativa al mancato raggiungimento della prova del sinistro in quanto “contraddittoria e priva di coerenza logica”.

La resistente ASSIMOCO s.p.a. ha chiesto che il ricorso venisse dichiarato inammissibile.

Al ricorso proposto avverso la sentenza di appello depositata in data 17.9.2014, trova applicazione l’art. 360 c.p.c., comma 1, nella nuova formulazione introdotta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 134 (recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”), che ha sostituito l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (con riferimento alle impugnazioni proposte avverso le sentenze pubblicate successivamente alla data dell’11 settembre 2012) limitando la impugnazione delle sentenze in grado di appello o in unico grado per vizio di motivazione alla sola ipotesi di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”. Il controllo del vizio di legittimità (fino ad allora esteso anche al processo logico argomentativo fondato sulla valutazione dei fatti allegati assunti come determinanti in esito al giudizio di selezione e prevalenza probatoria, potendo essere censurata la motivazione della sentenza, oltre che per “omessa” considerazione di un fatto controverso e decisivo dimostrato in giudizio, anche per “insufficienza” e per “contraddittorietà” della argomentazione) rimane, pertanto, circoscritto alla verifica del requisito motivazionale nel suo contenuto “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, ed individuato “in negativo” dalla consolidata giurisprudenza della Corte formatasi in materia di ricorso straordinario – secondo cui tale requisito minimo non risulta soddisfatto esclusivamente qualora ricorrano quelle stesse ipotesi (mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale; motivazione apparente; manifesta ed irriducibile contraddittorietà; motivazione perplessa od incomprensibile) che si convertono nella violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4 e che determinano la nullità della sentenza per carenza assoluta del prescritto requisito di validità. Al di fuori delle ipotesi indicate (attinenti alla “esistenza” del requisito motivazionale del provvedimento giurisdizionale) residua ormai soltanto l’omesso esame di un “fatto storico” controverso, che sia stato oggetto di discussione ed appaia “decisivo” ai fini di una diversa decisione, non essendo più consentito impugnare la sentenza per criticare la sufficienza del discorso argomentativo giustificativo della decisione adottata sulla base di elementi fattuali acquisiti al rilevante probatorio ritenuti dal Giudice di merito determinanti ovvero scartati in quanto non pertinenti o recessivi (cfr. Corte cass. SS.UU. in data 7.4.2014 n. 8053).

Ne segue che la censura di vizio di motivazione deve essere veicolata dai seguenti elementi indefettibili:

– individuazione di un “fatto storico” – ossia un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, ritualmente accertato mediante verifica probatoria – che abbia costituito oggetto di discussione in contraddittorio tra le parti incidenza di tale fatto su uno o più degli elementi costitutivi della fattispecie normativa disciplinatrice del diritto controverso, rivestendo quindi carattere di decisività ai fini della decisione di merito – “omesso esame” di tale fatto da parte del Giudice di merito, inteso come mancata rilevazione ed apprezzamento del dato probatorio tale da tradursi in una carenza argomentativa inficiante la relazione di dipendenza logica tra le premesse in fatto e la soluzione in diritto adottata dal Giudice, che deve essere evidenziata dallo stesso testo motivazionale (come ad es. nel caso in cui il Giudice formuli la “regula juris” del rapporto controverso omettendo, a monte, di considerare la prova acquisita al giudizio- di uno degli elementi costituivi della fattispecie, ovvero di un fatto incompatibile con la realizzazione della fattispecie, che sia stato oggetto di verifica probatoria: cfr. Corte cass. Sez. L, Sentenza n. 15205 del 03/07/2014) rendendo per conseguenza l’argomentazione priva del pur minimo significato giustificativo della decisione e dunque affetta da invalidità.

Rimane dunque estranea al predetto vizio di legittimità qualsiasi contestazione volta a criticare il “convincimento” che il Giudice si è formato, ex art. 116 c.p.c., commi 1 e 2, in esito all’esame del materiale probatorio, valutando la maggiore o minore attendibilità

delle fonti di prova, ed operando quindi il conseguente giudizio di prevalenza (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016 che, icasticamente, afferma come il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), non essendo, pertanto, censurabile con il vizio in questione errori attinenti alla individuazione di “questioni” o le “argomentazioni” relative all’esercizio del potere discrezionale di apprezzamento delle prove (cfr. Corte cass. Sez. 5, Sentenza n. 21152 del 08/10/2014), risultando in ogni caso precluso nel giudizio di cassazione l’accertamento dei fatti ovvero la loro valutazione a fini istruttori (cfr. Corte cass. Sez. L, Sentenza n. 21439 del 21/10/2015).

Orbene le “omissioni” dedotte dai ricorrenti non attengono a “fatti storici” accertati e non considerati, sibbene ad elementi intrinseci al contenuto rappresentativo del fatto fornito dalle prove ritualmente acquisite al giudizio, e che risultano tutte prese in considerazione nella loro oggettività storica dalla Corte territoriale che ha formulato secondo il relativo apprezzamento compiuto – una motivazione in sè rispondente al requisito minimo di logicità richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6.

Ed invero:

si richiede un diverso apprezzamento del contenuto del verbale di constatazione amichevole di incidente e delle dichiarazioni rese dal F. nell’interrogatorio formale, sostenendo che gli errori -incidenti sulla ricostruzione del sinistro – in cui erano incorsi i sottoscrittori e l’interrogato, dovevano essere imputati a mere sviste od imprecisioni (non impeditive dell’accertamento delle modalità del sinistro sostenute dai danneggiati): ma in tal modo si viene evidentemente a censurare, inammissibilmente, proprio il giudizio di attendibilità e conducenza che la Corte di merito ha compiuto su tali mezzi di prova, ritenendo – al contrario di quanto prospettato dai ricorrenti – che tali errori, valutati unitamente ad altri elementi istruttori, venissero a rendere incerta la prova della ricostruzione del fatto appare del tutto evidente che non può costituire “prova decisiva” la cui valutazione è omessa la risposta negativa all’interrogatorio formale deferito ai danneggiati che, in tale sede, hanno ribadito la propria versione dei fatti, nè tanto meno può ravvisarsi una “non contestazione” della ricostruzione dei fatti sostenuta dai ricorrenti (o comunque un elemento indiziario a favore della stessa), la comparsa di risposta della società proprietaria del camion, laddove – dalla stessa parziale trascrizione riportata nel ricorso: pag. 13 – risulta che la società si doleva dei “pochi elementi oggettivi riscontrabili nella narrazione effettuata ex adverso”, limitandosi ad affermare che dai fatti allegati dagli attori al più poteva desumersi che l’auto aveva tamponato il camion “dopo” che questo si era immesso nella carreggiata di marcia la Corte territoriale, diversamente da quanto ritenuto dai ricorrenti, ha esaminato le risultanze peritali, dalle quali emergeva, da un lato la esistenza di danni alla vettura incompatibili con la dinamica del sinistro allegata dai danneggiati (c.t.u., pag. 19 riportata in virgolettato nella motivazione della sentenza di appello), e dall’altro la esistenza di danni che potevano essere compatibili con il sinistro (pag. 17 c.t.u., riportata alla pag. 20 del ricorso), ed ha aderito alle conclusione peritali secondo cui i danni riscontrati non consentiva di pervenire ad una affermazione di certezza del verificarsi dell’accadimento storico del tamponamento tra i due mezzi (conclusione supportata dalla importante premessa esplicativa, contenuta nella c.t.u. – e riportata nel controricorso: pag. 28 -, che segnalava come “la descrizione del sinistro, fatta dagli attori e dal convenuto non è univoca”).

Sul punto la motivazione del Giudice di merito che, ad ulteriore riscontro della insuperabile incertezza probatoria, ha evidenziato la impossibilità di un riscontro diretto dei veicoli incidentati -indispensabile alle indagini peritali, come rilevato anche dal CTU – avendo i danneggiati allegato in principio che la vettura era stata rottamata e poi avendo affermato che era stata invece riparata e ceduta a terzi, appare del tutto coerente e risponde al contenuto minimo costituzionale richiesto a giustificazione della decisione.

Il ricorso appare quindi inammissibile in quanto le censure svolte non evidenziano specifici “fatti storici” non considerati dal Giudice di appello, risolvendosi piuttosto in una inammissibile richiesta alla Corte di una nuova rivalutazione nel merito dei fatti, non consentita in sede di legittimità (cfr. (cfr. Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 13045 del 27/12/1997; id. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 5024 del 28/03/2012; id. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 91 del 07/01/2014).

La Corte, riunita in camera di consiglio, ha condiviso i motivi di diritto esposti nella relazione, non inficiati dal contenuto della memoria presentata, e la soluzione proposta, dovendosi precisare quanto alla doglianza consistente nel vizio di nullità della sentenza per carenza assoluta della motivazione che la relazione ha dato atto della rispondenza della motivazione ai requisiti minimi motivazionali richiesti dall’art. 111 Cost., comma 6, come elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di ricorso straordinario per cassazione e che definiscono anche l’ambito di invalidità del provvedimento giurisdizionale individuato dall’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4) e art. 118 disp. att. c.p.p., commi 1 e 2, atteso che la sentenza impugnata prende in considerazione, come si è visto, gli elementi fattuali acquisiti al giudizio, effettuando una ricostruzione della fattispecie concreta che se, da un lato, espunge la ipotesi della “motivazione apparente” (tale dovendosi ritenere l’argomentare auto-giustificativo, secondo la costruzione tautologica – “è vero……perchè è vero” – o secondo la costruzione “falsamente” assiomatica, ovvero quando manca del tutto nello schema logico il momento epistemico non essendo evidenziabile tra premessa e

conclusione il terzo – medio della relazione inferenziale – es. “il diritto sussiste perchè la domanda è fondata” -) dall’altro, non evidenzia a livello testuale e sintattico, nello sviluppo logico argomentativo, un contrasto tra proposizioni inconciliabili o contraddittorie tale da impedire la comprensione del “dictum” del Giudice di merito.

In conclusione il ricorso deve essere rigettato con conseguente condanna della parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità liquidate in dispositivo.

Sussistono i presupposti per l’applicazione il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, art. 1, comma 17, che dispone l’obbligo del versamento per il ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato nel caso in cui la sua impugnazione sia stata integralmente rigettata, essendo iniziato il procedimento in data successiva al 30 gennaio 2013 (cfr. Corte cass. SU 18.2.2014 n. 3774).

PQM

La Corte:

– rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in favore di ASSIMOCO s.p.a. in Euro 10.500,00 per compensi, Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15% dei compensi ex art. 2, comma 2 Tariffa, ed accessori di legge dichiara che sussistono i presupposti per il versamento della somma prevista dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA