Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27533 del 21/11/2017


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 27533 Anno 2017
Presidente: SPIRITO ANGELO
Relatore: MOSCARINI ANNA

ORDINANZA
sul ricorso 22572-2014 proposto da:
SCALCIONE ALESSANDRO, FANTERA CARLO, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA DELLA BALDUINA,7, presso lo
studio dell’avvocato FRANCESCA CALONZI, rappresentati
e difesi dall’avvocato CRISTIANO ROBERTO EUFORBIO
giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrenti contro

MOSCATELLI DEBORAH, elettivamente domiciliata in
ROMA,

VIA

E.MANFRED1

21,

presso

lo

studio

dell’avvocato ROBERTO ANTONELLI, rappresentata e
difesa dall’avvocato LAURA PITONI giusta procura a
margine del controricorso;

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Data pubblicazione: 21/11/2017

- controricorrente –

avverso la sentenza n. 3084/2014 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 13/05/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 21/04/2017 dal Consigliere Dott. ANNA

MOSCARINI;

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FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione del 2001 Deborah Moscatelli convenne in
giudizio i sigg.ri Scalcione e Fantera per sentirli condannare al
risarcimento dei danni arrecati ad un proprio credito maturato nei
confronti della società Cintiatour r.I., da essi amministrata, fino alla

Lavoro che aveva condannato la società a pagare all’attrice differenze
retributive in relazione ad un rapporto di lavoro subordinato.
Il credito vantato dall’attrice di L. 86.000.000 non era stato
soddisfatto in conseguenza della dismissione della società fin dal 1998
in concomitanza dell’apertura di altra società, denominata Centro Italia
Viaggi e Turismo, esercente la stessa attività di agenzia di viaggio cui
era stata trasferita la clientela, il now-how e i beni della Cintiatour
prima che ne venisse dichiarato il fallimento.
Il Tribunale condannò i convenuti a pagare all’attrice la somma
di C 24.169,05 oltre interessi legali e spese di lite.
In appello la Moscatelli presentò appello incidentale avverso la
sentenza di primo grado e la Corte d’appello di Roma, in accoglimento
di detto appello incidentale, ha accertato l’avvenuto svuotamento della
società e la nascita di una seconda società avente la medesima attività
della prima e la potenzialità lesiva di questa attività sul credito della
Moscatelli.
Conseguentemente la Corte d’appello ha liquidato il danno in C
50.000, in luogo della minor somma sancita in primo grado.
I sigg.ri Fantera e Scalcione propongono ricorso per cassazione
affidato a tre motivi.
Resiste con controricorso Deborah Moscatelli.
RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo denunciano falsa, erronea e fuorviante
applicazione degli artt. 2393 e 2394 c.c. in relazione all’art. 360, co. 1

3

dichiarazione di fallimento, in virtù di una sentenza del Giudice del

n.ro 3 c.p.c. Falsa, erronea e fuorviante applicazione degli artt. 41 e
ss. Cost. in relazione all’art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c.
La censura relativa alla violazione delle norme sulla
responsabilità degli amministratori di società è generica e quindi
inammissibile in quanto propone un riesame del merito inaccessibile in

Peraltro, si evidenzia che le norme di diritto che si pretendono
violate non sono state neppure applicate dall’impugnata sentenza. In
ogni caso la norma invocata nel caso di specie, contenuta nell’art. 2395
c.c., consente di valutare la responsabilità civile degli amministratori
della società nei confronti dei terzi e l’applicazione della norma, nella
sentenza in esame, sarebbe del tutto coerente con la ratio legis.
I ricorrenti non sottopongono a critica la

ratio decidendi

dell’impugnata sentenza ma propongono una censura del tutto
generica e pertanto inammissibile.
Con il secondo motivo denunciano falsa, erronea e fuorviante
applicazione degli artt. 2394 e 2697 c.c. in relazione all’art. 360, co. 1
n. 3 c.p.c. Falsa, erronea e fuorviante applicazione dell’art. 2394 c.c.
in relazione all’art. 360, co. 1 n.ro 5 c.p.c. Falsa, erronea e fuorviante
applicazione dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360, co. 1 n.ro 5
c.p.c.
Censurano l’impugnata sentenza con particolare riguardo all’art.
2697 c.c. relativo al riparto dell’onere della prova. Ad avviso dei
ricorrenti la Moscatelli avrebbe dovuto provare, non solo l’ammontare
del proprio credito, ma anche le azioni attraverso le quali era stato
posto in essere il depauperamento del capitale sociale con dolo ed in
frode delle istanze creditorie.
Il motivo di impugnazione è generico e, dunque, inammissibile in
quanto volto a sollecitare un riesame dei fatti mentre la censura ai
sensi dell’art. 360 n. 5 pure é generica in quanto non relativa ad un
fatto decisivo che sarebbe stato omesso dal giudice di appello.
4

questa sede.

Con il terzo motivo denunciano falsa, erronea e fuorviante
applicazione dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c.
Falsa, erronea e fuorviante applicazione dell’art. 2394 c.c. in relazione
all’art. 360, co. 1 n. 5 c.p.c.
La violazione delle norme suindicate deriverebbe dalla

sentenza del Tribunale Penale di Rieti, passata in giudicato, che
avrebbe assolto i sigg.ri Fantera e Scalcione dall’accusa di bancarotta
fraudolenta.
Anche questo motivo é inammissibile in quanto i ricorrenti non
deducono in quale momento la sentenza indicata sarebbe stata
depositata né argomentano circa la connessione tra il giudizio penale
ed il giudizio civile.
Ne consegue l’inammissibilità del motivo in quanto generico e
comunque volto anch’esso a proporre un riesame del merito.
Complessivamente il ricorso è dichiarato inammissibile con le
conseguente sulle spese del giudizio di cassazione e sul raddoppio del
contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna i ricorrenti
alle spese del giudizio di Cassazione, liquidate in C 7.200 (di cui C 200
per esborsi), oltre accessori di legge e spese generali al 15%. Ai sensi
dell’art. 13 co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso, a norma del co. 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, il 21/4/2017
Il Pr” sidente

pretermissione, nella valutazione delle risultanze istruttorie, della

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