Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27533 del 19/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 19/12/2011, (ud. 12/10/2011, dep. 19/12/2011), n.27533

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,

nei cui uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;

– ricorrente –

contro

SOCIETA’ IMMOBILIARE MARE SRL in Liquidazione, con sede in (OMISSIS),

in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza n. 34/01/2006 della Commissione Tributaria

Regionale di Campobasso – Sezione n. 01, in data 20/11/2006,

depositata il 10.02.2007;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di cnsiglio del 12

ottobre 2011 dal Cons. Dott. Antonino Di Blasi;

Presente il P.M., Dott. CENICCOLA Raffaele.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

Considerato che nel ricorso iscritto al n. 9234/2008 R.G., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 34/01/2006, pronunziata dalla C.T.R. di Campobasso, Sezione n. 01, il 20.11.2006 e DEPOSITATA il 10 febbraio 2007.

Con tale decisione, la C.T.R. ha rigettato l’appello proposto dall’Agenzia Entrate, considerando la pretesa fiscale sfornita di prove.

2 – Il ricorso di che trattasi, che riguarda impugnazione di avviso di accertamento e cartella di pagamento, relativi alle ritenute alla fonte IRPEF su utili distribuiti ai soci dell’anno 1995, censura l’impugnata decisione per violazione e falsa applicazione degli artt. 2727, 2729 c.c., ed illogica ed insufficiente motivazione su fatto controverso e decisivo, nonchè per violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2.

3 – L’intimata non ha svolto difese in questa sede.

4 – La CTR è pervenuta alla rassegnata decisione, considerando che, nè le dichiarazioni in atti rese da terzi, nè le acquisite risultanze bancarie, di per sè, costituissero prova del maggior reddito della società e, quindi, degli utili distribuiti extra bilancio ai soci e della mancata ritenuta IRPEF. 5 – Ciò posto, le questioni poste dal ricorso in esame, si ritiene possano essere definite, applicando i principi fissati in pregresse pronunce.

5 bis – E’ stato affermato, per un verso, (Cass. n. 722/2007, n. 19894/2005, n. 13819/2003) che il procedimento che deve necessariamente seguirsi in tema di prova per presunzioni si articola in due momenti valutativi; in primo luogo, occorre che il giudice valuti in maniera analitica ognuno degli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e, invece, conservare quelli che, presi singolarmente, rivestano i caratteri della precisione e della gravità, ossia presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria;

successivamente, egli deve procedere a una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati e accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta con certezza considerando atomisticamente uno o alcuni indizi. E’ pertanto viziata da errore di diritto e censurabile in sede di legittimità – a tale sindacato sottraendosi l’apprezzamento circa l’esistenza degli elementi assunti a fonte di presunzione e la loro concreta rispondenza ai requisiti di legge soltanto se il relativo giudizio non risulti viziato da illogicità o da erronei criteri giuridici – la decisione in cui il giudice si sia limitato a negare valore indiziario agli elementi acquisiti in giudizio senza accertare se essi, quand’anche singolarmente sforniti di valenza indiziaria, non fossero in grado di acquisirla ove valutati nella loro sintesi, nel senso che ognuno avrebbe potuto rafforzare e trarre vigore dall’altro in un rapporto di vicendevole completamento.

5 ter – E’ stato, altresì, precisato, in ordine alla rilevanza probatoria dei dati bancari (Cass. n. 13819/2007, n. 7329/2003, n. 15447/2001) che in tema di accertamento delle imposte sui redditi, ed al fine di superare la presunzione posta a carico del contribuente dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32 (in virtù della quale i prelevamenti ed i versamenti operati su conto corrente bancario vanno imputati a ricavi conseguiti nell’esercizio dell’attività d’impresa), non è sufficiente al contribuente dimostrare genericamente di avere fatto affluire su un proprio conto corrente bancario, nell’esercizio della propria professione, somme affidategli da terzi in amministrazione, ma è necessario che egli fornisca la prova analitica della inerenza alla sua attività di maneggio di denaro altrui di ogni singola movimentazione del conto.

5 quater – La decisione impugnata, che ha valutato separatamente gli elementi presuntivi in atti, affermandone l’irrilevanza probatoria, non sembra in linea con i principi desumibili dalle richiamate pronunce.

6 – Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti per la trattazione in Camera di Consiglio e la relativa definizione, con l’accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.. Il Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi”.

La Corte:

Vista la relazione, il ricorso e gli altri atti di causa;

Considerato che in esito alla trattazione del ricorso, il Collegio, condividendo le argomentazioni svolte nella relazione, ritiene di dover accogliere il ricorso, per manifesta fondatezza;

Considerato che, per l’effetto, cassata l’impugnata decisione, la causa va rinviata ad altra sezione della CTR del Molise, la quale procederà al riesame e, adeguandosi, ai richiamati principi, deciderà nel merito ed anche sulle spese del presente giudizio di legittimità, motivando congruamente;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e rinvia ad altra sezione della CTR del Molise.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2011

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