Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27533 del 02/12/2020

Cassazione civile sez. II, 02/12/2020, (ud. 25/06/2020, dep. 02/12/2020), n.27533

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24899/2019 proposto da:

B.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO,

38, presso lo studio dell’avvocato MARCO LANZILAO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), COMMISSIONE TERRITORIALE

RICONOSCIMENTO PROTEZIONE INTERNAZIONALE ROMA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 4376/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 01/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/06/2020 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.

 

Fatto

PREMESSO

Che:

1. Con ricorso D.Lgs. n. 150 del 2011, ex art. 19 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, B.S., cittadino del (OMISSIS), impugnava il provvedimento con cui la Commissione territoriale di Roma non aveva ritenuto concedibile nei suoi confronti alcuna forma di protezione. Il Tribunale di Roma, con ordinanza del 6 luglio 2017, rigettava il ricorso.

2. Avverso tale ordinanza proponeva appello B.S..

La Corte d’appello di Roma, con sentenza 1 luglio 2019, n. 4376, dichiarava inammissibile il gravame, in quanto l’atto “difetta della specificità dei motivi che è requisito indispensabile per l’ammissibilità del gravame”.

3. Contro la sentenza ricorre per cassazione B.S..

Gli intimati Ministero dell’interno e Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma non hanno proposto difese.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Il ricorso è articolato in un unico motivo, con cui si contesta “violazione o falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., contenuto dell’atto di appello ed ammissibilità dell’impugnazione in relazione all’obbligo di specificità dei motivi statuito dall’art. 342 c.p.c.”: contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d’appello, l’atto di gravame contiene “tutti gli elementi di specificità previsti dal codice di rito”.

Il motivo è fondato. Ad avviso della Corte d’appello, l’appellante si è limitato a riproporre le conclusioni formulate in primo grado senza richiamare e sottoporre “ad argomentate censure le effettive e specifiche ragioni svolte dal Tribunale a fondamento del provvedimento impugnato”, così difettando la specificità dei motivi.

L’affermazione della Corte d’appello non è condivisibile. Con l’atto d’appello (v. il riassunto dei motivi e le conclusioni dell’atto alle pp. 25 del ricorso per cassazione), il ricorrente ha contestato l’omessa pronuncia da parte del giudice di primo grado circa violazioni del diritto di difesa e del giusto procedimento, l’erronea valutazione da parte del primo giudice delle dichiarazioni rese alla Commissione territoriale, in particolare in relazione alle sue condizioni di salute, l’erronea dichiarazione di inattendibilità delle prove e delle dichiarazioni, la mancata valutazione della situazione socio-politica del paese d’origine, la mancata valutazione del rischio di persecuzione in caso di rimpatrio. L’atto d’appello rispondeva quindi al requisito di specificità di cui all’art. 342 c.p.c. (al riguardo si veda la pronuncia delle sezioni unite n. 27199/2017).

2. Il ricorso va quindi accolto, il provvedimento impugnato deve essere cassato e la causa rinviata alla Corte d’appello di Roma; il giudice di rinvio provvederà anche in relazione alle spese di questo giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia la causa, anche per le spese di questo giudizio, alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale della Sezione Seconda Civile, il 25 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2020

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