Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27532 del 30/12/2017

Cassazione civile, sez. II, 30/12/2016, (ud. 24/11/2016, dep.30/12/2016),  n. 27532

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25417-2012 proposto da:

D.R., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZZA

CAVOUR presso la CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato UMBERTO DEFLORIAN;

– ricorrente –

contro

F.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE BRUNO

BUOZZI, 99, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA RINALDI,

rappresentato e difeso dagli avvocati LUIGI SANTARELLI, EUGENIO

TRAVERSA;

B.S., M.G., BO.SA., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA CONFALONIERI 5, presso lo studio

dell’avvocato LUIGI MANZI, che li rappresenta e difende;

– controricorrenti –

e contro

DE.MA.MA., F.A., F.C.,

S.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 215/2011 della CORTE D’APPELLO di TRENTO,

depositata il 11/08/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/11/2016 dal Consigliere Dott. GUIDO FEDERICO;

udito l’Avvocato CALDERARA Gianluca, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato MANZI Luigi, difensore dei resistenti che ha chiesto

estinzione;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Servello Gianfranco, che ha concluso per l’estinzione del

procedimento per intervenuta rinuncia.

Fatto

IN FATTO E DIRITTO

D.R. ha proposto ricorso per cassazione nei confronti di B.S., Bo.Sa. e M.G., nonchè F.F., De.Ma.Ma., F.A. e F.C. e S.G. avverso la sentenza della Corte d’Appello di Trento pubblicata l’11.8.2011 che, confermando la pronuncia di primo grado, ha respinto le domande del D. di acquisto per usucapione del diritto di proprietà, o, in subordine, del diritto di servitù su un’area intavolata a nome dei convenuti, nonchè la domanda riconvenzionale del M., avente ad oggetto il riconoscimento di una servitù di passaggio sui fondi di proprietà dell’attore.

B.S., Bo.Sa. e M.G. hanno resistito con controricorso, mentre gli altri intimati non hanno svolto nel presente giudizio attività difensiva.

Successivamente i ricorrenti hanno depositato rinunzia al ricorso principale con accettazione dei controricorrenti.

Va dunque dichiarata ai sensi dell’art. 391 c.p.c. l’estinzione del giudizio. Preso atto dell’accettazione delle parti costituite non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite.

PQM

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2016

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