Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27532 del 02/12/2020

Cassazione civile sez. II, 02/12/2020, (ud. 25/06/2020, dep. 02/12/2020), n.27532

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21301/2019 proposto da:

I.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MACHIAVELLI,

50, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO PREZIOSI, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA DI ROMA IN PERSONA DEL PREFETTO PRO TEMPORE;

– intimata –

avverso l’ordinanza del GIUDICE DI PACE di ROMA, depositata il

07/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/06/2020 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.

 

Fatto

PREMESSO

Che:

1. Con ricorso D.Lgs. n. 150 del 2011, ex art. 18, I.S., cittadino (OMISSIS), proponeva opposizione avverso il decreto di espulsione dal territorio nazionale adottato nei suoi confronti dal Prefetto di Roma il 3 gennaio 2018.

Il Giudice di pace di Roma, con ordinanza depositata il 7 gennaio 2019, rigettava il ricorso.

2. Contro l’ordinanza ricorre per cassazione I.S..

L’intimata Prefettura di Roma U.T.G. non ha proposto difese.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Il ricorso è articolato in due motivi.

a) Il primo motivo contesta “violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, in relazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, lett. a) e b), violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4”, per avere il Giudice di pace “sostituito, alla motivazione individuata dal Prefetto, un’altra del tutto avulsa e scollegata dall’atto impugnato e dalle doglianze di cui al ricorso introduttivo”.

Il motivo è fondato. Nel decreto, il Prefetto di Roma rileva che dagli atti della Questura del 3 gennaio 2018 risulta che il ricorrente “è entrato nel territorio dello Stato in data 1 gennaio 2015 (frontiera di Lampedusa) (..) sottraendosi ai controlli di frontiera e che non è stato respinto ai sensi dell’art. 10 del Testo Unico Immigrazione (art. 13, comma 2, lett. a del Testo Unico)”. Il Giudice di pace, invece, dopo aver premesso che, ai sensi dell’art. 13, comma 2 del Testo Unico Immigrazione, il Prefetto dispone l’espulsione se lo straniero si è trattenuto oltre il termine massimo di tre mesi (o in quello eventualmente inferiore indicato nel visto d’ingresso), afferma che “nel caso in esame effettivamente lo straniero è entrato nel territorio dello Stato in data 1 giugno 2013 e risulta essersi trattenuto illegalmente”, facendo così riferimento a una fattispecie concreta differente, anche dal punto di vista temporale, rispetto a quella contestata con il provvedimento di espulsione e interpretando una fattispecie astratta, riconducibile alla lett. b) invece che alla lett. a) dell’art. 13, comma 2, diversa da quella indicata dal Prefetto. E ciò il Giudice di pace non poteva fare: secondo la giurisprudenza di questa Corte, il provvedimento di espulsione ha infatti carattere vincolato, essendo le ipotesi di violazione che possono giustificare l’espulsione rigorosamente descritte dalla vigente normativa (così Cass. 5367/2016).

b) L’accoglimento del primo motivo causa l’assorbimento del secondo (indicato come terzo), che denuncia “violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 1 e art. 1, comma 1, violazione dell’art. 3 CEDU”: il ricorrente con l’opposizione aveva dedotto la propria oggettiva condizione di “inespellibilità” verso il paese d’origine, la Siria, e sul punto il Giudice di pace “ha omesso qualsivoglia motivazione”.

2. L’ordinanza impugnata deve quindi essere cassata in relazione al motivo accolto; la causa va rinviata al Giudice di Roma, che provvederà pure sulle spese del presente giudizio.

3. La causa è stata decisa a seguito di riconvocazione del medesimo Collegio, riconvocazione avvenuta il giorno 12 novembre 2020, alle ore 9.45, con i consiglieri Antonio Oricchio, Elisa Picaroni e Luca Varrone collegati da remoto tramite la piattaforma Microsoft Teams.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo; cassa l’ordinanza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Giudice di pace di Roma, in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della Sezione Seconda Civile, in sede di riconvocazione, il 12 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2020

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