Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27531 del 30/12/2016


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Cassazione civile, sez. II, 30/12/2016, (ud. 23/11/2016, dep.30/12/2016),  n. 27531

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21678/2012 proposto da:

A.V., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli

Avv.ti PAOLO FIORITO, ANTONIO D’ANGELO;

– ricorrente –

contro

INPS GESTIONE EX INPDAP – IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE P.T.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 409/2012 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 16/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/11/2016 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La signora A.V. ricorre contro l’INPS – Gestione ex INPDAP per la cassazione della sentenza con cui la corte d’appello di Napoli, riformando la sentenza di primo grado, ha rigettato la sua domanda di restituzione di una parte del prezzo corrisposto in esecuzione di un contratto di compravendita immobiliare del (OMISSIS); tale contratto aveva ad oggetto l’acquisto, nell’ambito del piano di dismissione del patrimonio immobiliare degli enti pubblici disciplinato dal D.Lgs. n. 104 del 1996, dell’appartamento da lei condotto in locazione, già in proprietà INPDAP e, alla data del contratto, di proprietà della società di cartolarizzazione SCIP.

La domanda della signora Vituccia si fondava sul presupposto che ella sebbene fosse diventata conduttrice dell’immobile de quo solo il 18.6.03, a seguito di provvedimento del 17.4.03 con cui l’INPDAP l’aveva autorizzata a stipulare un contratto di locazione, sanando la pregressa situazione di occupazione abusiva (che perdurava dal 1997, epoca di decesso del convivente della stessa sig.ra V., originario conduttore, P.L.) – avrebbe egualmente potuto giovarsi della disposizione, dettata dal D.L. n. 41 del 2004, che aveva attribuito agli acquirenti che avessero manifestato prima del 31 ottobre 2001 la volontà di acquistare l’immobile da loro condotto in locazione il diritto al rimborso di una percentuale (successivamente fissata del 24,05%) del prezzo corrisposto. Secondo la signora V., infatti, ancorchè ella non avesse potuto manifestare la propria volontà di acquistare l’immobile prima del (OMISSIS), non essendo all’epoca conduttrice del medesimo, egualmente le si sarebbe dovuto riconoscere il beneficio di cui al D.L. n. 41 del 2004, in virtù dell’efficacia retroattiva del provvedimento di sanatoria adottato dall’Inpdap il 17.4.03; tale efficacia retroattiva sarebbe stata desumile, secondo la prospettazione della ricorrente, dal rilievo che proprio detto provvedimento aveva reso giuridicamente possibile la cessione dell’immobile nonostante che ella, non conducendolo in locazione prima del 31 ottobre 2001, non avesse potuto manifestare tempestivamente la volontà di acquistarlo.

La corte partenopea ha disatteso l’assunto della signora V., negando che il provvedimento di sanatoria adottato dall’INPDAP il 17.4.03 costituisse in capo all’odierna ricorrente una posizione contrattuale di conduttrice con decorrenza anteriore alla data di stipula del contratto di locazione.

Il ricorso della signora V. si fonda su tre motivi.

L’INPS non ha svolto attività difensiva in questa sede.

La causa è stata discussa alla pubblica udienza del 23.11.16, per la quale non sono state depositate memoria ex art. 378 c.p.c. e nella quale il Procuratore Generale ha concluso come in epigrafe.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo mezzo la ricorrente deduce la nullità del giudizio di secondo grado e della sentenza gravata per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della società di cartolarizzazione SCIP, alla quale l’INPDAP non aveva notificato il proprio appello avverso la sentenza del tribunale di Napoli, ancorchè la stessa fosse stata chiamata jussu judicis nel giudizio di primo grado.

Il motivo va disatteso in ragione del disposto del D.L. n. 287 del 2008, art. 43 bis, inserito dalla legge di conversione n. 17/2009 (entrata in vigore l’1.3.2009 e, dunque, già vigente al momento dell’impugnazione della sentenza di primo grado da parte dell’INPDAP, il cui appello, prodotto in copia nel fascicolo della ricorrente, reca la data del 30.3.09). Il comma 12 di detto articolo recita, infatti: “Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i soggetti originariamente proprietari degli immobili sono sostituiti alla SCIP, in tutti i rapporti, anche processuali ed attinenti alle procedure di vendita in corso, relativi agli immobili trasferiti, con liberazione della SCIP.” La sostituzione ex lege dell’INPDAP alla SCIP in tutti i rapporti processuali ha determinato la successione nel processo del primo alla seconda e quindi la cessazione, a far data dall’1.3.09, della legittimazione della SCIP a partecipare al presente giudizio.

Con il secondo mezzo, promiscuamente riferito ai vizi di violazione di legge (con riferimento al D.L. n. 351 del 2001, art. 3, comma 20 e al D.L. n. 41 del 2004) e di insufficiente e contraddittoria motivazione, la ricorrente censura la sentenza gravata per aver ritenuto che la disposizione agevolatrice dettata dal D.L. n. 41 del 2004, art. 1, si applichi esclusivamente alle compravendite degli immobili degli enti previdenziali in favore dei relativi conduttori che avessero manifestato la volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001; ad avviso della ricorrente, il D.L. n. 41 del 2004, art. 1, andrebbe inteso nel senso che la spettanza del beneficio ivi previsto non sarebbe in alcun modo collegato all’epoca in cui il conduttore dell’immobile avesse manifestato la volontà di acquistarlo.

Il motivo va disatteso, in quanto l’assunto della ricorrente contrasta con la lettera del D.L. n. 41 del 2004, art. 1. Il comma 1 di tale articolo recita: “Il prezzo di vendita delle unità immobiliari ad uso residenziale, ai conduttori che abbiano manifestato, nelle ipotesi e con le modalità previste dal secondo periodo del D.L. 25 settembre 2001, n. 351, art. 3, comma 20, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 novembre 2001, n. 410 e successive modificazioni, la volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001, è determinato, al momento dell’offerta in opzione e con le modalità di cui al comma 2, sulla base dei valori di mercato del mese di ottobre 2001”; la semplice lettura della disposizione evidenzia che il beneficio di collegare il prezzo di trasferimento degli immobili ai “valori di mercato del mese di ottobre 2001” (invece che a quelli, cresciuti nel tempo, del successivo momento della stipula degli atti di trasferimento) è limitato ai conduttori “che abbiano manifestato… la volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001”, cosicchè la lettura della disposizione proposta dalla ricorrente si risolverebbe in un’inammissibile interpretatio abrogans di tale inciso.

Nè ha pregio l’argomento della ricorrente secondo cui il principio costituzionale di eguaglianza risulterebbe leso dalla discriminazione, ai fini del riconoscimento del beneficio di cui al D.L. n. 41 del 2004, art. 1, tra gli acquirenti che prima del 31 ottobre 2001 conducessero regolarmente in locazione l’immobile (e quindi potessero manifestare la volontà di acquistarlo nell’ambito della procedura di dismissione) e gli acquirenti che a tale epoca occupassero l’immobile abusivamente (e quindi non fossero legittimati a manifestare la volontà di acquistarlo nell’ambito della procedura di dismissione); la radicale diversità di situazione tra conduttori e occupanti abusivi rende, infatti, non pertinente il richiamo al principio di eguaglianza.

Con il terzo mezzo, pur esso riferito ai vizi di violazione di legge (con riferimento al D.L. n. 351 del 2001, art. 3, comma 20 e al D.L. n. 41 del 2004) e di insufficiente e contraddittoria motivazione, la ricorrente censura la sentenza gravata per non avere attribuito efficacia retroattiva al provvedimento di sanatoria della posizione locativa della ricorrente emesso dall’INPDAP il 17.4.03.

Il motivo è inammissibile.

Al riguardo il Collegio osserva che la doglianza si risolve nella censura della valutazione operata dalla corte distrettuale in ordine alla portata degli effetti di un provvedimento dell’INPDAP (il cui testo non viene, peraltro, nemmeno trascritto nel ricorso), senza che nel mezzo di gravame si precisino quali canoni ermeneutici sarebbero stati violati dal giudice di merito, nè si enucleino specifici vizi logici dell’iter argomentativo dal medesimo seguito, nè si chiarisca per quali ragioni l’affermazione della sentenza gravata secondo cui il provvedimento del 17.4.03 aveva prodotto l’effetto di legittimare la sig.ra V. a stipulare un contratto di locazione, ma non quello di costituire in capo alla stessa una posizione contrattuale di conduttrice da epoca anteriore a tale stipula, contrasterebbe con il disposto delle disposizioni di cui lamenta la violazione.

Il ricorso va quindi rigettato.

Non vi è luogo a regolazione di spese, in difetto di costituzione dell’intimato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 23 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2016

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