Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27531 del 28/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 28/10/2019, (ud. 22/05/2019, dep. 28/10/2019), n.27531

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1517-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

TARVISIO 2, presso lo studio dell’avvocato MARCO FIERTLER, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

B.P.L.G.;

– intimato –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentata e difesa dagli avvocati ESTER

ADA VITA SCIPLINO, GIUSEPPE MATANO, EMANUELE DE ROSE, CARLA

D’ALOISIO, LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1255/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 28/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa DE

FELICE ALFONSINA.

Fatto

RILEVATO

CHE:

la Corte d’Appello di Milano, in riforma della pronuncia del Tribunale, ha accolto l’appello proposto da B.P.L.G., accertando la prescrizione dei crediti previdenziali vantati dall’Inps ed oggetto di una serie di cartelle di pagamento emesse da Equitalia S.p.a. a carico dell’appellante e non opposte;

in particolare, la Corte territoriale, argomentando sulla base degli orientamenti di legittimità espressi in materia di durata e decorrenza del dies a quo della prescrizione, ha ritenuto che, seppure per effetto della mancata opposizione alla cartella esattoriale nel termine perentorio di quaranta giorni, previsto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, la pretesa contributiva oggetto del giudizio diventava intangibile; tuttavia, in difetto di validi atti interruttivi, di cui era mancata prova da parte della società di riscossione, la pretesa oggetto di controversia doveva essere ritenuta prescritta e l’atto impugnato annullato;

nel caso in esame la Corte territoriale ha accertato che tra la notifica delle cartelle esattoriali, effettuata tra il gennaio ed il 4 luglio 2009 e il preavviso di iscrizione ipotecaria – costituente il primo atto con valore interruttivo della prescrizione notificato successivamente al 4 luglio 2014, erano trascorsi più di cinque anni e, pertanto, i crediti per contributi previdenziali portati dalle cartelle erano ormai prescritti;

la cassazione della sentenza è domandata dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione sulla base di un unico motivo;

B.P.L.G. e l’Inps sono rimasti intimati;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

con l’unico motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, parte ricorrente contesta ” Violazione dell’art. 2946 c.c. e D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49″; alla luce delle norme richiamate in epigrafe afferma la natura di titolo esecutivo ex lege del ruolo riportato nella cartella di pagamento, a cui si applicherebbe il termine ordinario di prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c.c.;

quanto alla decorrenza del dies a quo della prescrizione, afferma che, con l’ingresso nel rapporto dell’Agente della riscossione, si sarebbe venuto a determinare un effetto novativo delle originarie ragioni del credito (novazione soggettiva), con la conseguenza che a tal fine si debba aver riguardo al termine in cui il diritto è stato azionato da parte dell’Agente della riscossione;

il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c.;

la questione dell’efficacia dei titoli di riscossione coattiva in materia previdenziale è stata oggetto di approfondita trattazione da parte di questa Corte, la quale, con la sentenza delle Sezioni Unite n. 23397 del 2016, ha in particolare statuito che “La scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo la L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell’art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l’avviso di addebito dell’INPS, che, dall’gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (D.L. n. 78 del 2010, art. 30, conv., con modif., dalla L. n. 122 del 2010).”

pertanto, non introducendo il motivo dedotto elementi ulteriori che inducano a discostarsi dal principio di diritto sopra richiamato, del quale la sentenza impugnata ha dato corretta attuazione, il ricorso va dichiarato inammissibile; non si provvede sulle spese in difetto di attività difensiva da parte degli intimati;

in considerazione dell’esito del giudizio, sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 22 maggio 2019.

Depositato in cancelleria il 28 ottobre 2019

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