Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27531 del 19/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 19/12/2011, (ud. 29/09/2011, dep. 19/12/2011), n.27531

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato presso la

quale è domiciliata in Roma in via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

GIOVANNETTI srl, rappresentata e difesa dall’avv. FEVOLA Giuseppe ed

elettivamente domiciliato in Roma presso l’avv. TAMBURINI Giorgio in

viale Liegi n. 28;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio

n. 159/39/08, depositata il 22 aprile 2008.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

29 settembre 2011 dal Relatore Cons. Dott. Antonio Greco;

udito l’avv. Enrico Petrucci per la contro ricorrente.

La Corte:

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 159/39/08, depositata il 22 aprile 2008, che, accogliendo l’appello della srl Giovannetti, ha annullato l’avviso di accertamento ai fini dell’Iva, dell’IRPEG e dell’IRAP per l’anno 1998, con il quale veniva contestata la sottofatturazione di prodotti Cartier, per essere stati questi rivenduti a prezzo di costo alla snc Giovanni Giovannetti ed alla srl Mauro Giovannetti, tra l’altro in violazione di un contratto di distribuzione esclusiva stipulato con il fornitore Cartier.

L’ufficio finanziario aveva determinato il maggiore imponibile applicando la percentuale di ricarico mediamente praticata dalla contribuente, con una percentuale di sconto del 20%.

Il giudice d’appello riteneva infatti che le cessioni dei beni acquistati in esclusiva dal fornitore Cartier erano state effettuate realmente al prezzo di costo, in quanto pur avendo la società contribuente un’autonoma e distinta soggettività giuridica, vi era una effettiva e persistente situazione di coincidenza della compagine sociale con le cessionarie, tanto che si era giunti nel 2000 ad un atto di fusione tra la società contribuente stessa e la srl Mauro Giovanetti; che le cessioni non erano avvenute nei confronti di consumatori finali, ma si era trattato “di trasferimento a titolo oneroso, superando e comunque non preoccupandosi del contratto in esclusiva” con Cartier; che la prova della simulazione del corrispettivo fatturato, il cui onere incombeva sull’ufficio, era avvenuta con presunzioni che non avevano “avuto un seguito reale, nè con l’accertamento nè con le costituzioni in giudizio, mentre la cessione dei beni… da parte della società era risultata comprovata sia dalle modalità di pagamento, emissione di assegni bancari, sia dalle rispettive scritture contabili, regolarmente tenute”.

La società contribuente resiste con controricorso.

Il ricorso contiene un motivo, rispondente ai requisiti prescritti dall’art. 366 bis ccd. proc. civ., con il quale l’amministrazione denuncia insufficiente motivazione su fatti decisivi e controversi per il giudizio, costituiti dall’esistenza di valide presunzioni in ordine all’accertamento dei maggiori ricavi e del maggior volume d’affari e dall’avere la società assolto all’onere della prova in punto di effettuazione a prezzo di costo delle cessioni di prodotti con marchio Cartier.

Secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, “in tema di imposte sui redditi, la tenuta della contabilità in maniera formalmente regolare non è di ostacolo alla rettifica delle dichiarazioni fiscali e, in presenza di un comportamento assolutamente contrario ai canoni dell’economia, che il contribuente non spieghi in alcun modo, è legittimo l’accertamento su base presuntiva ed il giudice di merito, per poter annullare l’accertamento, deve specificare, con argomenti validi, le ragioni per le quali ritiene che l’antieconomicità del comportamento del contribuente non sia sintomatico di possibili violazioni di disposizioni tributarie” (Cass. n. 14428 e n. 20422 del 2005). Si è infatti chiarito che “nell’accertamento induttivo dei redditi d’impresa, consentito dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d), sulla base del controllo delle scritture e delle registrazioni contabili, l’atto di rettifica, qualora l’ufficio abbia sufficientemente motivato, sia specificando gli indici di inattendibilità dei dati relativi ad alcune poste di bilancio, sia dimostrando la loro astratta idoneità a rappresentare una capacità contributiva non dichiarata, è assistito da presunzione di legittimità circa l’operato degli accertatori, nel senso che null’altro l’ufficio è tenuto a provare, se non quanto emerge dal procedimento deduttivo fondato sulle risultanze esposte, mentre grava sul contribuente l’onere di dimostrare la regolarità delle operazioni effettuate, anche in relazione alla contestata antieconomicità delle stesse, senza che sia sufficiente invocare l’apparente regolarità delle annotazioni contabili, perchè proprio una tale condotta è di regola alla base di documenti emessi per operazioni inesistenti o di valore di gran lunga eccedente quello effettivo” (Cass. n. 951 del 2009, n. 20857 del 2007).

La sentenza impugnata incorre perciò nel vizio denunciato, in quanto non è adeguatamente motivata in ordine agli elementi idonei a fornire la prova contraria delle presunzioni poste dall’ufficio, atteso che la situazione di coincidenza soggettiva – tra contribuente e cessionarie dei beni – delle compagini sociali costituisce uno dei fatti alla base dell’assunto dell’amministrazione, come del resto, in tale contesto, le modalità di pagamento con assegni bancari, non rilevando, come detto, la regolare tenuta delle rispettive scritture contabili.

In conclusione, si ritiene che, ai sensi dell’art. 375 cod. proc. civ., comma 1, e art. 380 bis cod. proc. civ., il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio in quanto manifestamente fondato”;

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti costituite;

che non sono state depositate conclusioni scritte nè memorie.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione, osservando altresì, con riguardo all’opposizione del giudicato esterno sulla (in)sussistenza della sottofatturazione, giudicato costituito da due sentenze della CTR concernenti i periodi d’imposta 1995 e 1996, che “la sentenza del giudice tributario con la quale si accerta il contenuto e l’entità degli obblighi del contribuente per un determinato anno d’imposta può fare stato anche con riferimento alle imposte dello stesso tipo dovute per gli anni successivi solo per quanto attiene le qualificazioni giuridiche o altri elementi preliminari correlati ad un interesse protetto avente il carattere della durevolezza, mentre non può avere alcuna efficacia vincolante quando l’accertamento relativo ai diversi anni d’imposta debba fondarsi su dati e ricostruzioni contabili diversi” (Cass. n. 11226 del 2007);

che pertanto, ribaditi i principi di diritto sopra enunciati, il ricorso deve essere accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2011

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