Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27531 del 02/12/2020
Cassazione civile sez. II, 02/12/2020, (ud. 25/06/2020, dep. 02/12/2020), n.27531
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 21047/2019 proposto da:
B.A.A., elettivamente. domiciliato in ROMA, VIA TARANTO
90, presso lo studio dell’avvocato LUCIANO NATALE VINCI,
rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE MARIANI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), IN PERSONA DEL MINISTRO PRO
TEMPORE, PREFETTO PROVINCIA LATINA IN PERSONA DEL PREFETTO PRO
TEMPORE, QUESTURA LATINA IN PERSONA DEL QUESTORE PRO TREMPORE;
– intimati –
avverso l’ordinanza del GIUDICE DI PACE di LATINA, depositata il
04/06/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
25/06/2020 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.
Fatto
PREMESSO
Che:
1. Con ricorso D.Lgs. n. 150 del 2011, ex art. 18, B.A.A. proponeva opposizione avverso il decreto di espulsione adottato nei suoi confronti dal Prefetto di Latina il 5 aprile 2019, con contestuale ordine del Questore di Latina di lasciare il territorio italiano.
Il Giudice di pace di Latina, con provvedimento depositato il 4 giugno 2019, “rilevato che risulta ritualmente notificato al ricorrente e al difensore il decreto di fissazione dell’udienza”, ma che “la difesa e il ricorrente non sono comparsi all’udienza del 23 maggio 2019”, disponeva l’archiviazione del procedimento.
2. Contro il provvedimento ricorre per cassazione B.A.A. (va precisato che la procura conferita al difensore è valida, dovendosi ritenere – a fronte del riferimento nel corpo dell’atto alla corretta data di deposito dell’ordinanza impugnata – che l’indicazione del mese di maggio, invece di giugno, quale data della procura vada considerata un mero errore materiale).
Gli intimati Ministero dell’interno, Prefettura di Latina U.T.G. e Questura di Latina non hanno proposto difese.
Diritto
CONSIDERATO
Che:
1. Il ricorso è articolato in un unico motivo, con cui si contesta ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, “falsa e/o erronea applicazione” degli artt. 13 e 13-bis del Testo Unico Immigrazione e dell’art. 127 c.p.p.”: il Giudice di pace ha disposto l’archiviazione del procedimento, erroneamente ritenendo obbligatoria la partecipazione del ricorrente all’udienza in Camera di consiglio, invece di pronunciarsi sul merito della proposta opposizione.
Il motivo (al di là dell’erroneo riferimento all’art. 127 c.p.p., essendo il procedimento, per quanto non specificamente disposto dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 18, regolato dal rito sommario di cognizione di cui al codice di procedura civile) è fondato.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, in tema di riconoscimento della protezione internazionale dello straniero, nel procedimento di merito in unico grado, così come, prima delle modifiche del 2017, nel giudizio di reclamo avanti alla corte d’appello, in caso di difetto di comparizione della parte interessata alla prima udienza, il giudice, verificata la regolarità della notificazione del ricorso e del decreto, deve decidere nel merito, non essendo applicabile l’art. 181 c.p.c., comma 1 e restando esclusa la possibilità di una pronunzia di improcedibilità per “disinteresse” alla definizione o di rinvio della trattazione o di non luogo a provvedere (da ultimo Cass. n. 6061/2019).
I medesimi principi devono trovare applicazione – seguendo quanto stabilito da questa Corte per l’opposizione al decreto di espulsione di straniero, proposta nelle forme di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 8, nel testo modificato dalla L. n. 189 del 2002 (v. Cass. 27392/2006) – anche nel procedimento di merito in unico grado avente ad oggetto l’opposizione avverso il decreto di espulsione, disciplinato, quanto al rito, dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 18.
2. Il ricorso va quindi accolto, il provvedimento impugnato deve essere cassato e la causa va rinviata al Giudice di pace di Latina, che provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia la causa al Giudice di pace di Latina, in persona di diverso magistrato, che provvederà anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale della Sezione Seconda Civile, il 25 giugno 2020.
Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2020