Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27530 del 10/12/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 27530 Anno 2013
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: ARMANO ULIANA

SENTENZA

sul ricorso 8546-2010 proposto da:
LA NICE S.A. 05470251009 in persona del legale
rappresentante Dr. ROBERTO CEDRONE, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI GUARESCHI 39, presso
lo studio dell’avvocato RIGO ALESSANDRA, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato RICCARDO
RIGO giusta delega in atti;
– ricorrente contro

MILANO ASSICURAZIONI S.P.A. 00957670151, BABY SERVICE
S.R.L. 04665851004;

Data pubblicazione: 10/12/2013

- intimati –

Nonché da:
BABY

SERVICE

S.R.L.

04665851004

in

persona

dell’Amministratore Unico e legale rappresentante Sig.
FRANCESCO GUBBIOTTI, elettivamente domiciliata in

dell’avvocato PORCACCHIA GIANGUIDO, che la rappresenta
e difende giusta delega in atti;
– ricorrente incidentale contro

LA NICE S.A. 05470251009 in persona del legale
rappresentante Dr. ROBERTO CEDRONE, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI GUARESCHI 39, presso
lo studio dell’avvocato RIGO RICCARDO, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato RIGO
ALESSANDRA giusta delega in atti;
– controricorrente all’incidentale nonchè contro

MILANO ASSICURAZIONI S.P.A. 00957670151;
– intimata –

Nonché da:
MILANO ASSICURAZIONI S.P.A. 00957670151 in persona del
Dirigente-Procuratore Dott. IVANO CANTARALE nella sua
qualità

di

Presidente-Amministratore

elettivamente domiciliata in ROMA,

Delegato,
VIA LEONIDA

BISSOLATI 76, presso lo studio dell’avvocato TOMMASO

2

ROMA, VIA BARNABA TORTOLINI, 13, presso lo studio

SPINELLI GIORDANO, che la rappresenta e difende
unitamente agli avvocati BIANCHI EDOARDO, LAPENNA
FAUSTO giusta delega in atti;
– ricorrente incidentale contro

rappresentante Dr. ROBERTO CEDRONE, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI GUARESCHI 39, presso
lo studio dell’avvocato RIGO ALESSANDRA, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato RIGO
RICCARDO giusta delega in atti;
BABY

SERVICE

S.R.L.

04665851004

in

persona

dell’Amministratore Unico e legale rappresentante Sig.
FRANCESCO GUBBIOTTI, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA BARNABA TORTOLINI, 13, presso lo studio
dell’avvocato PORCACCHIA GIANGUIDO, che la rappresenta
e difende giusta delega in atti;
– controricorrenti all’incidentale –

avverso la sentenza n. 2130/2009 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 05/06/2009, R.G.N. 6067/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 22/10/2013 dal Consigliere Dott. ULIANA
ARMANO;
udito l’Avvocato RICCARDO RIGO;
udito l’Avvocato GIANGUIDO PORCACCHIA;
udito l’Avvocato NICOLA RIVELLESE per delega;

3

LA NICE S.A. 05470251009 in persona del legale

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUIGI SALVATO che ha concluso per il
rigetto del ricorso principale e per l’inammissibilità

o rigetto del ricorso incidentale;

4

&

Svolgimento del processo

La società La Nice s.a. ha citato in giudizio davanti al Tribunale di Roma la società
Baby Service srl esponendo che in data 7.8.1999 si era sviluppato un incendio di
vaste proporzioni all’interno dei locali concessi in locazione alla Baby Service ; che
dopo tale evento la conduttrice non aveva versato più alcun canone ,nè aveva
provveduto al risarcimento dei danni ,cui era tenuta in forza della presunzione

distrutti o danneggiati ed all’ammontare dei canoni di locazione dovuti in base al
contratto fino alto spirare dello stesso;chiedeva che fosse dichiarato risolto il
contratto di locazione per inadempimento della società conduttrice con la condanna
della Baby Service srl al risarcimento dei danni subiti, quantificati in C 587.766,22
oltre accessori.
La convenuta si costituiva in giudizio contestando la fondatezza della domanda e
chiedendo di essere autorizzata a chiamare in giudizio la Milano Assicurazioni spa .
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva in giudizio la Milano Assicurazioni
s. p . a chiedendo il rigetto della domanda.
Il Tribunale condannava la Baby Service al pagamento in favore dell’attrice della
somma di C397.384,31 pari ai canoni fino al 3-9-2010,data di scadenza del
contrattodi locazione, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, dichiarando
l’obbligo della Milano Assicurazioni di tenere indenne la Baby Service dalle
conseguenze pregiudizievoli derivanti dall’accoglimento della domanda attrice.
Avverso tale sentenza proponeva appello la Milano Assicurazioni spa e la Baby
Service proponeva appello incidentale
Con sentenza del 5-6-2009, notificata in data 25-1-2010, la Corte di appello di Roma
rideterminava il danno in euro 241.414,32, somma corrispondente ai canoni dovuti
fino alla restituzione dell’immobile, che accertava essere avvenuta in data settembre
2005, confermando nel resto la sentenza del Tribunale.
Propone ricorso la Nice s.a. con un motivo
Resistono e propongono ricorso incidentale sia la Baby Service che la Milano
Assicurazioni s.p.a.
La società Nice e la società Baby Service presentano memoria.
Motivi della decisione
Preliminarmente devono riunirsi i ricorsi perché proposti avverso la stessa
sentenza ex art.335 c.p.c

5.

stabilita dall’art. 1588 c.c. ,corrispondenti al costo di ricostruzione degli immobili

1)Con l’unico motivo la ricorrente principale denunzia vizio di motivazione e
violazione del 1588 c.c.
Ai sensi dell’art. 366-bis c.p.c. la ricorrente indica la chiara esposizione del fatto
controverso riguardo al quale si assume insufficiente e contraddittoria la motivazione
e le ragioni per cui la motivazione è inidonea a sorreggere la decisione della
sentenza impugnata:
“Dica la Suprema Corte se, in base agli elementi acquisiti in atti, i danni per lucro

della restituzione dell’immobile debbano essere rapportati ai canoni non corrisposti
per tutto il periodo corrente fino alla data di scadenza del contratto di locazione (309-2012 ) così come previsto dall’art.1588 c.c. come sostiene il ricorrente e
come affermato dalla decisione di primo grado,oppure se il periodo cui rapportare i
canoni di locazione per la quantificazione dei danni debba essere limitato alla data di
conclusione dei lavori di ripristino prevista dal contratto di appalto (settembre 2005)
come affermato dalla Corte territoriale romana ovvero ancora alla data di
conclusione dei lavori di ripristino effettiva ( 20.12.2007) indicata nel certificato di
ultimazione lavori”.
2.11 ricorso è inammissibile perchè la denunzia di violazione di legge è priva del
quesito di diritto e la censura di vizio di motivazione è corredata da un momento di
sintesi non idoneo alla effettiva individuazione del fatto controverso.
3. Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che secondo l’art. 366 bis c.p.c.
introdotto dalla riforma di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006,applicabile alla presente
fattispecie poiché la sentenza impugnata è stata depositata in data 5-6-2009,
l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità,un quesito
di diritto e la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la
motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la
dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione
(Cass. 3441/2008, 2697/2008).
4.Pertanto, la relativa censura (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) “deve contenere un
momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), costituente una parte del motivo
che si presenti, a ciò specificamente e riassuntivamente destinata, che ne circoscriva
puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione
del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità” .
5.11 ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art.1588 c.c. .
Tale articolo che prevede che il conduttore risponde della perdita e del

6

cessante conseguenti all’incendio imputabile al conduttore – in assenza della prova

deterioramento della cosa che avvengono nel corso della locazione , anche se
derivanti da incendio, qualora non provi che che siano accaduti per causa a lui non
imputabile.
6. In ordine alla violazione dell’art.1588 c.c. manca del tutto il quesito di diritto,
relativo alla presulèone di responsabilità del conduttore , e naturalmente di
conseguenza, manca l’indicazione della norma applicabile.
7.11 momento di sintesi non è idoneo ad individuare né il fatto controverso, né i punti

Il ricorrente non indica in modo sintetico i vizi logici che affliggono la motivazione
formulando plurimi quesiti in ordine alla modalità di

liquidazione del danno da

incendio alla cosa locata ,senza censurare puntualmente sotto l’aspetto del vizio
denunciato la motivazione che ha sorretto la decisione dei giudici di appello.
8.L’inammissibilità del ricorso principale rende inefficaci sia il ricorso incidentale della
Baby Service, consegnato per la notifica il 27-4-2010 , che quello incidentale della
Milano, consegnato per la notifica in data 4-5-2010 ,quindi oltre il termine breve per
proporre impugnazione , essendo stata notificata la sentenza in data 25-1-2010.
L’inammissibilità del ricorso principale e l’inefficacia dei ricorsi incidentali comporta la
compensazione delle spese del grado.
P.Q.M
La Corte ,riuniti i ricorsi,dichiara inammissibili il ricorso principale e inefficaci gli
incidentali.Compensa le spese del giudizio di cassazione.
Roma 22-10-2013
Il Consigliere estens.
e,I.A.A.Q.

RUIR12

Il Presidente

di contraddittorietà e illogicità di cui sarebbe affetta la motivazione impugnata.

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