Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2753 del 30/01/2019

Cassazione civile sez. un., 30/01/2019, (ud. 17/07/2018, dep. 30/01/2019), n.2753

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Primo Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Presidente di Sez. –

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente di Sez. –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21643/2016 proposto da:

CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO (già PROVINCIA DI TORINO), in persona

del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

LUNGOTEVERE SANZIO 1, presso lo studio dell’avvocato ALBERTO ROMANO,

che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIUSEPPE DI

CHIO, CARLO MERANI, CARLO EMANUELE GALLO;

– ricorrente –

contro

S.I.A.S. (SOCIETA’ INIZIATIVE AUTOSTRADALI E SERVIZI) S.P.A.,

M.P. & FIGLI AUTOSTRADE S.R.L., A.T.I.V.A. (AUTOSTRADA

TORINO IVREA VALLE D’AOSTA) S.P.A., in persona dei rispettivi legali

rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA,

PIAZZA SAN BERNARDO 101, presso lo studio dell’avvocato ARTURO

CANCRINI, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati

FILIPPO BRUNETTI, MARCO ANNONI, FRANCESCO SCANZANO e CARLO CROFF;

– controricorrenti –

ANAS S.P.A., in persona del Presidente pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA EMILIA 88, presso lo studio dell’avvocato

STEFANO VINTI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati

ALBERTO TOFFOLETTO e MASSIMO OCCHIENA;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

S.I.A.S. (SOCIETA’ INIZIATIVE AUTOSTRADALI E SERVIZI) S.P.A.,

M.P. & FIGLI AUTOSTRADE S.R.L., A.T.I.V.A. (AUTOSTRADA

TORINO IVREA VALLE D’AOSTA) S.P.A., in persona dei rispettivi legali

rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA,

PIAZZA SAN BERNARDO 101, presso lo studio dell’avvocato ARTURO

CANCRINI, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati

FILIPPO BRUNETTI, MARCO ANNONI, FRANCESCO SCANZANO e CARLO CROFF;

– controricorrenti all’incidentale –

contro

SITAF – SOCIETA’ ITALIANA PER IL TRAFORO AUTOSTRADALE DEL FREJUS

S.P.A., FINANZIARIA CITTA’ DI TORINO HOLDING S.R.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2425/2016 del CONSIGLIO DI STATO, depositata

il 7/06/2016.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/07/2018 dal Consigliere Dott. ANDREA SCALDAFERRI;

udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per l’inammissibilità, in

subordine rigetto del ricorso;

uditi gli avvocati Giuseppe Di Chio, Alberto Romano, Stefano Vinti,

Alberto Toffoletto e Cataldo Scarpello del delega dell’avvocato

Arturo Cancrini.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza n. 2425 del 7/6/2016 il Consiglio di Stato, in accoglimento dell’appello proposto da S.I.A.S. S.P.A., M.P. & FIGLI AUTOSTRADE S.R.L., A.T.I.V.A. S.P.A. avverso la sentenza del T.A.R. Piemonte n. 1154/2015, ha annullato gli atti impugnati (decreto del Vicepresidente della Provincia di Torino n. 107 del 2014 e Delib. n. 42 del 2014 della Giunta Provinciale) concernenti l’alienazione ad ANAS S.P.A. della quota della Provincia di partecipazione al capitale sociale di SITAF S.P.A., concessionaria della autostrada del (OMISSIS). Ha, in estrema sintesi, ritenuto che la procedura negoziata senza pubblicazione del bando sia stata illegittimamente adottata nel caso in esame dall’ente locale, sia per difetto nella specie dei presupposti di applicazione di tale procedura, sia per la sua non conformità al disposto della L. n. 244 del 2007, art. 3, commi 27 e 29, secondo cui la dismissione – imposta fra gli altri anche agli enti locali territoriali – delle partecipazioni in società aventi ad oggetto attività non attinenti alle proprie finalità istituzionali deve avvenire “nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica” e “al fine di tutelare la concorrenza ed il mercato”, in coerenza del resto con quanto previsto dalla L. n. 474 del 1994, secondo la quale l’alienazione deve essere effettuata “con modalità trasparenti e non discriminatorie”.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la Città Metropolitana di Torino, subentrata ex lege alla Provincia di Torino, cui resistono con controricorso S.I.A.S. S.P.A., M.P. & FIGLI AUTOSTRADE S.R.L., A.T.I.V.A. S.P.A.; ANAS s.p.a. a sua volta ha proposto controricorso con ricorso incidentale, cui resistono con controricorso S.I.A.S. S.P.A., M.P. & FIGLI AUTOSTRADE S.R.L., A.T.I.V.A. S.P.A.

Quindi, fissata udienza pubblica dinanzi a queste Sezioni unite, e depositate memorie da parte della Città Metropolitana di Torino nonchè requisitoria scritta dal P.M., la causa alla odierna udienza pubblica è stata rimessa in decisione all’esito della discussione svolta tra le parti.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con unico motivo di ricorso, la Città Metropolitana di Torino denuncia l’eccesso di potere giurisdizionale, nel quale sarebbe incorso il Consiglio di Stato nei passaggi motivazionali sopra sintetizzati, applicando norme da lui stesso create ad hoc ma in realtà inesistenti, e quindi invadendo la sfera di attribuzioni riservata al Legislatore.

1.1. La doglianza è inammissibile.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, l’interpretazione della legge o la sua disapplicazione rappresentano il “proprium” della funzione giurisdizionale e non possono dunque di per sè stesse integrare la violazione dei limiti esterni della giurisdizione da parte del giudice amministrativo, così da giustificare il ricorso previsto dall’art. 111 Cost., comma 8. Vero è che a tale principio si è fatta eccezione nei casi di radicale stravolgimento delle norme (per il carattere abnorme o anomalo dell’interpretazione adottata – Cass. Sez. U. 17/01/2017, n. 956 – delle norme di rito o di merito: Cass. Sez. U. 17/01/2017, n. 964; Ric. 2017 n. 25206 sez. SU – ud. 17-072018 -10- Cass. Sez. U. 11/05/2017, n. 11520) o di applicazione di una norma creata dal giudice speciale per la fattispecie (tra moltissime: Cass. Sez. U. 18/12/17, n. 30302; Cass. Sez. U. 16/10/2017, n. 24299; Cass. Sez. U. 31/05/2016, n. 11380; Cass. Sez. U. 06/05/2016, n. 9145; Cass. Sez. U. 05/09/2013, n. 20360); ma la previsione di tali casi estremi non significa includere nella generale verifica del rispetto del limite esterno della giurisdizione il sindacato sulle scelte ermeneutiche del giudice amministrativo (Cass. Sez.U. n. 14042/2016). E’ invero sufficiente, per escludere nella specie l’ipotesi di invasione della sfera di attribuzioni proprie del Legislatore, evidenziare l’ampia e puntuale motivazione esposta nella sentenza impugnata, con la quale il Consiglio di Stato ha, attenendosi al compito interpretativo ad esso proprio, ricercato la voluntas legis applicabile nel caso concreto (con particolare riguardo alla questione controversa attinente alla illegittimità della adozione della procedura negoziata senza bando, tenendo presenti da un lato i presupposti a tal fine previsti dall’art. 57 codice dei contratti pubblici e dall’altro i precetti di utilizzo della procedura di evidenza pubblica e di apertura alla concorrenza derivanti dalla L. n. 244 del 2007) pur non desumendola solo dal tenore letterale delle singole disposizioni bensì dalla ratio che il loro coordinamento sistematico disvela, secondo un iter argomentativo che, al più, può dare luogo ad un error in iudicando, restando così all’interno dei limiti della giurisdizione (cfr.tra molte: Cass. Sez. U. n. 22784/2012; n. 30301/2017).

2. Quanto al ricorso incidentale proposto da ANAS s.p.a. deve rilevarsi come sia frutto di mero fraintendimento la tesi di fondo in esso esposta, secondo cui con la sentenza in esame il C.d.S. avrebbe invaso la giurisdizione del giudice civile nel giudicare sia sulla nullità della clausola dell’art. 6 dello Statuto SITAF, sia sul rapporto contrattuale civilistico concernente la dismissione delle azioni SITAF. Tesi alla quale pare agevole obiettare come, da un lato, la clausola statutaria abbia formato oggetto di mera cognizione incidentale di una ragione opposta dai resistenti (e fatta propria dal T.A.R.) a sostegno della esclusione dell’utilizzo nella specie della procedura di evidenza pubblica aperta alla partecipazione più ampia; e come d’altro lato la controversia devoluta al Consiglio di Stato, e da esso decisa, avesse per l’appunto ad oggetto la sola legittimità della procedura amministrativa adottata per la scelta del contraente.

3. In conclusione, la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi esaminati si impone, con le conseguenti condanne dei soccombenti al pagamento delle spese di lite, che si liquidano come in dispositivo.

PQM

Dichiara l’inammissibilità del ricorso principale proposto dalla Città Metropolitana di Torino, e di quello incidentale proposto da ANAS s.p.a.; condanna la Città Metropolitana di Torino al pagamento in favore di S.I.A.S. S.P.A., M.P. & FIGLI AUTOSTRADE S.R.L., A.T.I.V.A. S.P.A. delle spese di lite, in Euro 6.200,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi) oltre spese generali forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge; condanna altresì ANAS S.p.a. al pagamento in favore di S.I.A.S. S.P.A., M.P. & FIGLI AUTOSTRADE S.R.L., A.T.I.V.A. S.P.A. delle spese di lite, in Euro 6.200,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi) oltre spese generali forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Dà inoltre atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione, il 17 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA