Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2753 del 05/02/2021

Cassazione civile sez. I, 05/02/2021, (ud. 03/12/2020, dep. 05/02/2021), n.2753

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. MACRI’ Ubalda – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 271/2019 proposto da:

S.B.;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’Interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto n. 5942/2018 del TRIBUNALE di TORINO, depositata

il 20/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

03/12/2020 da Dott. CAPRIOLI MAURA.

 

Fatto

RITENUTO

che:

S.B. propone ricorso per cassazione avverso il Decreto 20 novembre 2018, n. 5942, con il quale il tribunale di Torino, previa audizione del ricorrente, ha ritenuto non sussistere il suo diritto nè alla internazionale protezione sussidiaria nè alla protezione umanitaria.

Il primo giudice ha osservato per gli aspetti che qui rilevano come non potesse essere riconosciuta la protezione umanitaria,affermando che le varie attività attuate in sede di accoglienza non erano idonee a documentale la stabile e rilevante condizione di avvenuto inserimento nel contesto nazionale che verrebbe lesa in caso di suo rimpatrio non costituendo prova di una particolare situazione di vulnerabilità.

Con un unico motivo si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e D.Lgs. n. 25, del 2008, art. 8 ed art. 10 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione fra le parti ex art. 360 c.p.c., n. 5.

Si lamenta che sarebbe mancata da parte del Tribunale un’indagine ad hoc sulla condizione di vulnerabilità e di esposizione al pericolo derivante dalle circostanziate dichiarazione resa dal ricorrente avanti alla Commissione Territoriale sottolineando il deficit istruttorio e di accertamento dei fatti che avrebbero invece evidenziato il grave pericolo per il ricorrente di essere esposto a minacce di morte nel caso di rientro nel proprio Paese.

Si critica infatti la decisione nella parte in cui avrebbe omesso di esaminare l’acquisizione probatoria costituita dalle dichiarazioni del ricorrente che aveva riferito di una balbuzia da cui il ricorrente era affetto e quindi di verificare se tale disturbo del linguaggio fosse stata o meno causa di discriminazioni, di pregiudizi e di isolamento.

Si censura inoltre la mancata valorizzazione da parte del Tribunale dei trattamenti disumani e persecutori patiti dal ricorrente in considerazione della propria situazione familiare.

La censura è inammissibile per difetto di specificità.

Va premesso che la misura della protezione umanitaria può essere concessa in relazione a situazioni soggettive del richiedente – quali le gravi condizioni di salute del medesimo che ne sconsigliano il rimpatrio – ovvero in relazione a situazioni generali che non abbiano natura socio-politica, viceversa configurandosi in tali ipotesi i presupposti della protezione sussidiaria.

Ciò posto il decidente ha rilevato l’infondatezza della domanda in quanto basata sulla condizione personale ed in particolar modo sulla partecipazione a corsi di italiano e di formazioni ed ha ritenuto che tale partecipazione non fosse idonea a documentare la stabile e rilevante condizione di avvenuto inserimento nel contesto nazionale spiegandone le ragioni.

Nel provvedimento impugnato non vi è traccia della questione relativa al disturbo del linguaggio ed al trattamento disumano e persecutorio patito dal ricorrente, è principio consolidato di questa Corte che i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, questioni che siano già comprese nel thema decidendum del precedente grado del giudizio, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili d’ufficio (Cass., 17/01/2018, n. 907; Cass., 09/07/2013, n. 17041).

Ne consegue che, ove nel ricorso per cassazione siano prospettate questioni non esaminate dal giudice di merito, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di specificità del motivo, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, nonchè il luogo e modo di deduzione, onde consentire alla S.C. di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass., 13/06/2018, n. 15430).

Ne discende perciò che la declinata censura, insistendo su profili argomentativi estranei alla materia per come individuata dal decidente, si rivela eccentrica rispetto al decisum e, difettando perciò di specificità, si rende per questo inammissibile.

Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va dichiarato inammissibile.

Nessuna determinazione in punto spese stante la mancata costituzione della parte intimata.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso; nulla per le spese;Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA