Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2753 del 05/02/2018
Civile Ord. Sez. 2 Num. 2753 Anno 2018
Presidente: BIANCHINI BRUNO
Relatore: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI
ORDINANZA
sul ricorso 4422-2013 proposto da:
GALIMBERTI
PAOLO
GLMPLA63M12D416D,
MARIA
CROCI
CRCMRA40B57D416C, DEVIZZI RITA DVZRTI46D70E679L, BRIVIO
MARIA GABRIELLA BRVMGB57E57D416E, ARNABOLDI RODOLFO
RNBRLF68H27D416E,
CASTELLETTI LINA CSTLNI33B46D416D,
TAVECCHIO GIOVANNA TVOGNN66R56D416A, TAVECCHIO GIULIO
TVCGLI61B04D41611, CASTELNUOVO IRENE CSTRNI40L6/D4160,
TAVECCHIO MARCO TVCMRC56R21D416P, SANGIANINI FELICITA
2017
2662
SNGFCT64D42D416C, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
PIEVE
DI
CADORE
30
PAL.
6,
presso
lo
studio
dell’avvocato GIUSEPPE GUALTIERI, che li rappresenta e
difende unitamente all’avvocato OLGA MARIA CAMOSSI;
– ricorrenti contro
Data pubblicazione: 05/02/2018
BALLABIO
LONGONI
GIOVANNA
in
proprio
e
quale
procuratrice dei sigg.ri BALLABIO LONGONI CHRISTINA,
BALLABIO LONGONI MICHAEL eredi (questi ultimi due) di
BALLABIO LONGONI ALBERTO, elettivamente domiciliati in
ROMA, C.SO VITTORIO EMANUELE II 229, presso lo studio
dell’avvocato RAFFAELE BONFIGLIO, che li rappresenta e
– controricorrenti nonchè contro
LONGONI MARIA CARLA, SCHIAVINI LILIANA, SANGIANINI
GIUSEPPE;
– intimati –
avverso la sentenza n. 703/2012 della CORTE D’APPELLO di
MILANO, 4ep.Q.5_1_t-a-t-a il 17/01/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 20/10/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI
GIOVANNI LOMBARDO.
difende unitamente all’avvocato TARCISIO GRECHI;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE SECONDA CIVILE
proc. n. 4422/2013 R.G.
Rilevato che:
– la vicenda oggetto del giudizio trae origine dalla domanda con la
quale Ballabio Longoni Alberto ed altri convennero in giudizio i
fine di sentire dichiarare l’inesistenza di servitù di passaggio sul fondo
attoreo (censito in catasto al mappale 192) in favore del confinante
fondo di proprietà condominiale (censito al mappale 977); i
convenuti, a loro volta, chiamarono in causa Schiavini Liliana,
proprietaria del terreno di cui ai mappali 77 e 747, al fine di sentire
dichiarare l’esistenza di servitù di passo gravante sul fondo di cui ai
detti mappali in favore del fondo condominiale di cui al mappale 977;
– a conclusione dei giudizi di merito, la Corte di Appello di Milano
accolse la negatoria servitutis proposta dagli attori e rigettò le
domande con le quali i convenuti avevano chiesto la declaratoria di
acquisto per usucapione della servitù di passaggio sul fondo attoreo
o, in subordine, la costituzione di servitù coattiva di passaggio;
–
avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per
cassazione Galimberti Paolo, Devizzi Rita e gli altri condomini indicati
in epigrafe sulla base di quattro motivi;
– Ballabio Longoni Giovanna e – nella qualità di eredi di Ballabio
Longoni Alberto – Ballabio Longoni Michael e Ballabio Longoni
Christina hanno resistito con controricorso ed hanno depositato
memoria;
– gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva;
Considerato che:
– il primo motivo (proposto ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod. proc.
civ., per avere la Corte territoriale rigettato la domanda di
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partecipanti al Condomino Panoramica, nel comune di Erba (CO), al
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE SECONDA CIVILE
proc. n. 4422/2013 R.G.
riconoscimento dell’acquisto per usucapione della servitù di
passaggio, erroneamente valutando le dichiarazioni testimoniali
assunte) è inammissibile, trattandosi di censura di merito relativa alla
–
il secondo motivo (proposto ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod. proc.
civ., per avere la Corte territoriale rigettato la domanda di
costituzione di servitù coattiva, erroneamente concludendo per la
insussistenza di interclusione del fondo dei convenuti, pur avendo contraddittoriamente – riconosciuto l’esistenza della stessa) è
infondato, non sussistendo la dedotta contraddittorietà della
motivazione, essendo invece chiaro l’intento della Corte territoriale di
affermare che il fondo dei convenuti non è intercluso in ragione
dell’esistenza di una servitù di passo sul fondo di cui ai mappali 77 e
747 e riducendosi l’espressione di cui a p. 9 della sentenza impugnata
– richiamata nel ricorso – ad un mero lapsus calami (per la mancanza
di un “non”) che esclude il dedotto vizio motivazionale;
–
il terzo motivo (proposto ai sensi dell’art. 360 nn. 3 e 5 cod.
proc. civ., per avere la Corte territoriale omesso di considerare che
l’esistenza di una servitù di passaggio a carico del fondo di cui al
mappale 747 non escludeva la necessità di costituire servitù coattiva
sul fondo attoreo, posto che il detto passaggio era impedito o
realizzabile con eccessivo dispendio e disagio) è infondato, avendo la
Corte spiegato che non è stata proposta domanda di costituzione di
servitù su fondo non intercluso (ex art. 1052), né è stata allegata e
provata l’idoneità e insufficienza del passaggio previsto da detta
servitù, cosicché i convenuti, avendo proposto solo domanda ex art.
1051 cod. civ., non possono lamentarsi del mancato accoglimento
della diversa domanda ex art. 1052 cod. civ. da essi non proposta
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valutazione delle prove;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE SECONDA CIVILE
proc. n. 4422/2013 R.G.
(sulla diversa natura delle due domande, cfr. Cass., Sez. 2, n. 10595
del 07/05/2013; Sez. 2, n. 21597 del 15/10/2007);
– il quarto motivo (proposto ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc.
passaggio a carico del mappale n. 747 di proprietà della terza
chiamata e in favore del fondo dei convenuti) è inammissibile, in
quanto si è formato giudicato interno sulla statuizione della sentenza
di primo grado che accerta detta servitù, che non è stata impugnata
con l’appello, tanto che la Corte territoriale ha ritenuto “non
controversa” (p. 10) l’esistenza della detta servitù;
– il ricorso va, pertanto, rigettato, con conseguente condanna
della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle
spese processuali, liquidate come in dispositivo;
– ricorrono i presupposti di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R.
n. 115/2002 (applicabile ratione temporis, essendo stato il ricorso
proposto dopo il 30 gennaio 2013) per il raddoppio del versamento
del contributo unificato;
P. Q. M.
rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in
favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di
legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 (quattromila) per compensi,
oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati
in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002,
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte
del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per il ricorso.
A
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civ., per avere la Corte territoriale ritenuto l’esistenza di servitù di
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE SECONDA CIVILE
proc. n. 4422/2013 R.G.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda
Sezione Civile, addì 20 ottobre 2017.