Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2753 del 04/02/2011

Cassazione civile sez. I, 04/02/2011, (ud. 20/01/2011, dep. 04/02/2011), n.2753

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. BERRUTI Giuseppe Maria – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 14618/2008 proposto da:

R.G. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA G. ZANARDELLI 20, presso l’avvocato BUONAFEDE ACHILLE,

rappresentato e difeso dall’avvocato BOTTARI Maria Grazia, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il

20/06/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

20/01/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE MARIA BERRUTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’appello di Catanzaro, accogliendo la domanda di R. G. nei confronti del Ministro della Giustizia del Governo Italiano, condannava quest’ultimo al pagamento della somma di Euro 9500,00, oltre a parte delle spese del giudizio, a titolo di riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001, per l’eccessiva durata del processo penale nel quale l’attore stato imputato, a titolo di soli danni non patrimoniali.

Il giudice del merito, premessi i criteri della Corte EDU relativi all’individuazione del periodo eccedente la ragionevole durata del processo, determinava il medesimo, nella specie, in anni quattro, mesi due, giorni uno, per il primo grado di giudizio, ed in anni due e mesi due per il giudizio di secondo grado.

Riteneva non provato il richiesto danno patrimoniale. Ricorre per cassazione il R. con atto articolato su quattro motivi.

Resiste con controricorso per il Ministro della giustizia, l’Avvocatura dello Stato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso il R. censura la violazione degli articoli 1 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’Uomo, e della L. n. 89 del 2001, art. 2, nonchè la motivazione contraddittoria e carente su punti decisivi della causa.

2. Con il secondo motivo che rappresenta in parte una ripetizione ed in altra uno sviluppo del primo, il ricorrente lamenta che il decreto impugnato, dopo di avere calcolato il periodo eccedente la durata ragionevole del processo penale ha poi, inspiegabilmente, calcolato quella relativa al giudizio di secondo grado in due anni due mesi anzichè, come doveva discendere dalle adottate premesse, in quattro anni e due mesi.

2.a. Osserva la corte che è infondata anzitutto la censura di motivazione inadeguata relativamente all’esclusione del danno patrimoniale. Il decreto impugnato ha rilevato la mancanza di prova relativa al pregiudizio affermato, e neppure oggi il ricorrente indica quali circostanze, al contrario, egli avrebbe allegato nel giudizio di merito.

2.b. E’ infondata la doglianza relativa al complessivo computo del periodo eccedente la ragionavo durata, giacchè invece correttamente la corte di merito ha fatto decorrere il periodo utile al fine che ne occupa dal momento nel quale l’odierno ricorrente ebbe conoscenza di una seria vicenda processuale nei suoi confronti, e pertanto si determinarono le condizioni di ansia e di sofferenza psicologica,(Cass. N. 17917 del 2010).

La corte di merito, con motivazione che non merita censure, ha individuato tale momento iniziale in quello del rinvio a giudizio.

2.c. E’ inammissibile l’intera censura di cui al secondo motivo.

Infatti, è vero che il giudice del merito ha mancato di calcolare due anni dal computo della durata eccessiva del giudizio di secondo grado, dopo avere premesso che in base dei criteri messi a punto dalla giurisprudenza della corte EDU, quel giudizio non deve superare la durata di anni due. E’ vero tuttavia anche che il giudice di merito non si è attenuto, nella liquidazione del danno che ha riconosciuto, ovvero quello non patrimoniale, ai criteri messi a punto dalla medesima giurisprudenza internazionale, giacchè ha liquidato per ciascun anno eccedente la durata ragionevole, la somma di Euro 1500,00. Com’è noto invece la giurisprudenza della corte di Strasburgo riconosce per ciascuno dei primi tre anni di ritardo a somma di Euro 750,00 e per ciascun anno ulteriore la somma di Euro 1.000,00.

E’ orientamento costante della corte di cassazione dalla quale il collegio non ha motivo di discostarsi, che il giudice del merito non deve ignorare nè deve distaccarsi senza motivo dai criteri messi a punto dalla corte di Strasburgo (Cass. n. 17922 del 2010 da ultimo).Consegue che la contraddizione riscontrata nella motivazione della sentenza che ne occupa, non può condurre alla cassazione richiesta, perchè nella logica dell’art. 384 c.p.c., l’eventuale giudice di rinvio, non essendosi formato alcun giudicato sui criteri adottati, dovrebbe comunque provvedere a rivalutare l’intero ritardo.

A fronte di tale esame, dunque, l’odierno ricorrente non avrebbe, come sembra ritenere, diritto a vedersi attribuire somme per ciascun anno più alte di quelle riconosciute dalla indicata giurisprudenza della giurisprudenza CEDU. Pertanto la sua doglianza odierna è carente di interesse e dunque inammissibile.

3. E’ inammissibile il terzo motivo che, allegando la violazione delle stesse norme internazionali e nazionali innanzi citate, lamenta ancora, in qualche modo ripetendo parte della doglianza di cui al primo motivo, il mancato riconoscimento dei danni patrimoniali. Giova ripetere, sul punto la sentenza, con motivazione adeguata, ha individuato la carenza di prova.

4. E’ inammissibile la doglianza relativa alla parziale compensazione delle spese. La corte di merito ha sufficientemente motivato la propria decisione richiamando la parziale vittoria dell’odierno ricorrente.

5. Il ricorso deve essere complessivamente rigettato. Il ricorrente va condannato le spese di giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in Euro 800,00 per onorari, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2011

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