Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27529 del 10/12/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 3 Num. 27529 Anno 2013
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: ARMANO ULIANA

SENTENZA

sul ricorso 5121-2008 proposto da:
I.ME.SUD IMPIANTI METANO SUD S.R.L. IN LIQUIDAZIONE
04472810631 in persona del coliquidatori Sig.ri GIANNI
ROBERTO e TORTORA GIOVANNI, domiciliata ex lege in
ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentata e difesa dall’avvocato CICORIA MICHELE
giusta delega in atti;
– ricorrente contro

COMPAGNIA NAPOLETANA ILLUMINAZIONE E SCALDAMENTO COL
GAS

in

S.P.A.(NAPOLETANAGAS)

1

persona

dell’Avv.

Data pubblicazione: 10/12/2013

VITTORIO BRUN suo Vice Presidente e Amministratore
Delegato, domiciliata ex lege in ROMA, presso la
CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e
difesa dall’avvocato PIEZZI FULVIO, che la rappresenta
e difende giusta delega in atti;

avverso la sentenza n. 4009/2006 della CORTE D’APPELLO
di NAPOLI, depositata il 29/12/2006, R.G.N. 2039/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 22/10/2013 dal Consigliere Dott. ULIANA
ARMANO;
udito l’Avvocato FRANCO DI LORENZO per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUIGI SALVATO che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso;

2

– controricorrente

Svolgimento del processo
La Compagnia Napoletana Illuminazione e Scaldamento col Gas SpA
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo con il quale
Presidente del tribunale di Napoli le aveva in ingiunto di pagare alla IME
SUD srl la somma di £ 55.555.956 a saldo di alcune fatture per
l’esecuzione delle opere di metanizzazione del comune di Cimitile ;
l’opponente deduceva che aveva già erogato all’appaltatrice due anticipi,
ciascuno 525.804.144 ,per cui la Ime Sud era debitrice della somma £

La IME SUD srl si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto sia
dell’opposizione che della domanda riconvenzionale
Il Tribunale di Napoli revocava il decreto ingiuntivo e rigettava la
riconvenziona le.
Proponeva appello la Compagnia Napoletana Illuminazione e Scaldamento
col Gas.
Nel giudizio la IME SUD srl rimaneva contumace.
Con sentenza del 29-12-2006 la Corte di Appello di Napoli ha accolto
l’appello e la domanda riconvenzionale per quanto di ragione ed ha
condannato la Ime Sud al pagamento della somma di euro 244.643,75
oltre interessi dalla domanda al saldo.
Propone ricorso la Ime Sud con cinque motivi.
Resiste la Compagnia Napoletana Illuminazione e Scaldamento col Gas SpA.
Motivi della decisione
1.Con i primi tre motivi di ricorso si denunzia la nullità dell’atto di appello 1)
per la indicazione errata della denominazione della società e dell’organo di
rappresentanza,per essere stata la Ime sud posta in liquidazione in data 189-2000 ed oggetto di amministrazione giudiziaria dal 13-3-2003 ;2)Ia nullità
della notificazione per non essere state osservate le disposizione circa la
persona alla quale deve essere consegnata la copia dell’atto ;3) per aver
perso la parte la capacità processuale dopo la chiusura del giudizio di primo
grado.
2. Con il quarto motivo si denunzia la radiazione ed il conseguente decesso di
uno dei due difensori dopo la chiusura del processo di primo grado e con il
quinto motivo si censura il merito della decisione assunta dalla Corte di
appello denunziando violazione degli artt.324 ,327 c.p.c e 2384 c.c.

3

504.661.132, somma di cui chiedeva in riconvenzionale la restituzione.

3.La società resistente deduce che la sentenza è stata notificata in forma
esecutiva insieme al precetto alla Ime Sud s.r.I in liquidazione, in
persona del liquidatore Giovanni Tortora ,in data 5-12-2007 , e che
quindi il ricorso , notificato per la prima volta in data 6-2-2008, e poi
nuovamente notificato, a seguito di correzione di un punto del suo
testo,in data 8-2-2008 , è tardivo.
4.Ritiene il Collegio che sia preliminare, anche rispetto alla verifica della
fondatezza o meno dei primi tre motivi di ricorso con cui si denunzia la

tempestività del ricorso per cassazione.
5.11 ricorso è inammissibile per tardività.
La sentenza è stata notificata alla parte personalmente in forma
esecutiva in data 5-12-2007 ed il ricorso per cassazione risulta
consegnato per la notifica all’Ufficiale giudiziario in data 5-2-08.,quindi
oltre i sessanta giorni dalla notifica della sentenza che scadevano il 4-22008., essendo il 3-2-2008 giorno festivo.
6.Per giurisprudenza consolidata di questa Corte , la circostanza della
dichiarazione di contumacia nel grado concluso con la sentenza
impugnata comporta che la notifica di persona alla parte dichiarata

3

contumace, quand’anche finalizzata all’avvio della successiva procedura
esecutiva, è effettivamente idonea a determinare la decorrenza, nei
confronti di quella, del termine breve per proporre impugnazione (per
tutte, v. : Cass. 24 agosto 2000, n. 11078; Cass. 15 marzo 2006, n.
5682; Cass. 25 gennaio 2007, n. 1647; Cass. 31 agosto 2009, n. 18915;
Cass. 24 febbraio 2011, n. 4485).
7.La soluzione va tenuta ferma anche nel caso in cui si censuri la nullità
della dichiarazione di contumacia nel procedimento conclusosi con la
sentenza impugrga.
In ossequio al principio dell’apparenza e quindi alla prevalenza delle
statuizioni formali espressamente contenute nel provvedimento
giurisdizionale ai fini dell’individuazione dei rimedi esperibili, dinanzi alla
formale dichiarazione di contumacia ed alla successiva notifica di persona
alla parte dichiarata contumace della sentenza che ha concluso il relativo
grado di giudizio è divenuto preminente e preliminare onere della parte,
quand’anche non correttamente ivi indicata contumace, rispettare il
termine per fare valere il conseguente vizio mediante il dispiegamento di

4

nullità dell’atto di appello e della sua notifica, la questione della

un tempestivo mezzo di impugnazione. Cass. Sentenza n. 20975 del
27/11/2012
8. Pertanto, essendo decorsi più di sessanta giorni tra la notifica della
sentenza di appello alla parte di persona ivi indicata come contumace in
quel grado e la notifica del ricorso per cassazione, quest’ultimo è
inammissibile e tanto preclude ogni altra questione e quindi anche
l’esame dei motivi posti a fondamento di questo, con condanna del

P.Q.M
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali liquidate in euro 7.200,00 , di cui euro
200,00 per spese ,oltre accessori come per legge.
Roma 22-10-2013

Il Consigliere estens.

Il Presidente

ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA