Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27529 del 02/12/2020
Cassazione civile sez. II, 02/12/2020, (ud. 25/06/2020, dep. 02/12/2020), n.27529
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –
Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 21031/2019 proposto da:
O.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TARANTO 90,
presso lo studio dell’avvocato LUCIANO NATALE VINCI, rappresentato e
difeso dall’avvocato GIUSEPPE MARIANI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), IN PERSONA DEL MINISTRO PRO
TEMPORE, PREFETTO PROVINCIA PADOVA IN PERSONA DEL PREFETTO PRO
TEMPORE, QUESTURA PADOVA IN PERSONA DEL QUESTORE PRO TEMPORE;
– intimati –
avverso l’ordinanza del GIUDICE DI PACE di PADOVA, depositata il
23/05/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
25/06/2020 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. O.S., nato in (OMISSIS), ricorre per la cassazione del provvedimento del Giudice di pace di Padova, in data 23 maggio 2019, che ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo ai sensi del comb. disp. artt. 181 e 309 c.p.c., previo rilievo della mancata comparizione delle parti, nel giudizio di opposizione al decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Padova.
2. Il ricorso per cassazione è articolato in un motivo. Non ha svolto difese l’Amministrazione intimata.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo di ricorso è denunciata violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 13, 13-bis, art. 127 c.p.c. e si contesta la definizione del giudizio con provvedimento di estinzione, a fronte della mancata comparizione delle parti all’udienza camerale.
Il ricorrente richiama Cassazione n. 27392 del 2006, evidenziando che il giudice avrebbe dovuto decidere sull’opposizione, previa verifica della ritualità degli atti finalizzati a consentire la comparizione delle parti.
3. Il motivo è fondato.
3.1. La pronuncia richiamata dal ricorrente – Cassazione 21/12/2006, n. 27392 – ha affermato, con riferimento al procedimento delineato dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 8, applicabile ratione temporis, l’obbligo del giudice di decidere nel merito, previa verifica della regolarità delle notificazioni e comunicazioni.
La conclusione era supportata dall’argomento letterale “il giudice accoglie o rigetta” – e da quello sistematico, valorizzando oltre all’esigenza di rapidità e concentrazione del procedimento, l’impulso officioso dell’attività successiva alla presentazione del ricorso.
In seguito, il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 8, è stato modificato dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 34, comma 19, che ha previsto la competenza del giudice di pace ed esteso il rito sommario di cognizione alle controversie aventi ad oggetto l’impugnazione del decreto prefettizio di espulsione.
Il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 18, al quale occorre fare riferimento perchè oggi disciplina il procedimento di interesse, stabilisce che si applica il rito sommario ove non diversamente disposto; del medesimo art. 18, comma 7, prevede poi che il giudizio è definito, in ogni caso, entro venti giorni dalla data di deposito del ricorso.
3.2. Il provvedimento impugnato con l’odierno ricorso risulta erroneo, pertanto, sia se si ritenga applicabile al procedimento D.Lgs. n. 150 del 2011, ex art. 18, la regola generale per cui la mancata comparizione delle parti impone la fissazione di una nuova udienza, sia nell’ipotesi in cui si ritenga, invece, tale regola incompatibile con il giudizio di opposizione al decreto prefettizio di espulsione, in quanto procedimento caratterizzato da celerità, semplificazione e officiosità dell’impulso. In ogni caso, una volta verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, il giudice è tenuto a decidere sull’opposizione (Cass. 28/02/2019, n. 6061).
4. All’accoglimento del ricorso segue la cassazione del provvedimento impugnato al giudice designato in dispositivo, che procederà all’esame dell’opposizione, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Giudice di pace di Padova, in persona di diverso magistrato.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 25 giugno 2020.
Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2020