Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27528 del 30/12/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. II, 30/12/2016, (ud. 22/11/2016, dep.30/12/2016),  n. 27528

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13359/2012 proposto da:

M.M., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

MONTE RUGGERO N 22, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPINA

MINERVINI, rappresentata e difesa dall’avvocato PIERO BOCCARDI,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

e contro

C.A., R.M., R.T., R.N.,

P.G., MO.CA.;

– intimati –

e contro

IMPRESA EDILE DOTT D.B. & CO SAS, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA BOCCA DI LEONE 78, presso lo studio

dell’avvocato CURZIO CICALA, rappresentata e difesa dall’avvocato

MAURO GADALETA in virtù di procura a margine del controricorso;

– ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 213/2012 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 28/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/11/2016 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

udito l’Avvocato Piero Boccardi per la ricorrente e l’Avvocato Mauro

Gadaleta per la controricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per il rigetto di entrambi i

ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 24/3/1997 la D.B. & Co. S.a.s. (d’ora in avanti B.) conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Bari R.M. affinchè fosse dichiarata la risoluzione delle scritture private del 17 maggio 1991, del 12 ottobre 1992 e del 22 aprile 1994 per il grave inadempimento del convenuto, con la conseguente condanna al rilascio degli appartamenti promessi in vendita e consegnati al promittente acquirente, oltre al pagamento della penale di Lire 300.000.000.

Deduceva che con il primo contatto del 17/5/1991, del quale i successivi avevano carattere integrativo, aveva promesso in vendita al convenuto una palazzina di sei piani, ciascuno con tre appartamenti, i quali erano stati dati in consegna anticipata al R., che tuttavia non aveva fatto fronte ai pagamenti previsti così come concordati.

Si costituiva il convenuto che a sua volta deduceva di avere versato in varie riprese e con varie modalità il corrispettivo, aggiungendo che poichè gli immobili erano stato realizzati a seguito di atto unilaterale d’obbligo da parte della società ai sensi della L. n. 10 del 1977, artt. 7 ed 8, il prezzo di vendita doveva corrispondere a quello previsto nell’atto d’obbligo, essendo nullo per la parte che eccedeva tale limite, sicchè il prezzo totale era di gran lunga inferiore rispetto a quello pattuito.

Concludeva, quindi, affinchè la domanda attorea fosse rigettata, con l’accoglimento della domanda riconvenzionale di trasferimento di beni in suo favore ex art. 2932 c.c., dichiarando altresì nulle le scritture integrative successive al preliminare e le clausole con le quali nei vari contratti, venivano richiesti interessi eccedenti il tasso legale.

Nel corso del giudizio intervenivano M.M., P.G. e Mo.Ca., i quali deducevano di avere concluso con il R. dei preliminari di compravendita aventi ad oggetto alcuni degli appartamenti promessi a loro volta in vendita al R..

In particolare la M. chiedeva riunirsi la causa con altra precedente intentata dalla stessa nei confronti del R. e della B., con la quale aveva proposto azione surrogatoria ai fini della pronunzia di sentenza ex art. 2932 c.c., nei confronti della società, avvalendosi del diritto alla stipula del preliminare del R., il quale era rimasto inerte, nonchè aveva richiesto la pronuncia della sentenza ex art. 2932 c.c., nei confronti del R., ovvero, ed in via subordinata, la pronunzia di risoluzione del preliminare di vendita, stante l’inadempimento del R., con la condanna alla restituzione del prezzo versato.

Disattesa la richiesta di riunione, il Tribunale di Bari con la sentenza del 5/11/2005 dichiarava la risoluzione del preliminare di compravendita e dei contratti integrativi del 12/10/1992, del 22/4/1994 e del 24/7/1995, per l’adempimento del promittente acquirente e dichiarava inammissibili ed infondate le domande riconvenzionali del convenuto e le domande spiegate dagli interventori.

A seguito di appello proposto dagli interventori e dal R., la Corte d’Appello di Bari, con la sentenza n. 213 del 28 febbraio 2012, in parziale riforma, eliminava la condanna della M., del P. e della Mo. al rilascio degli immobili promessi in vendita dalla B. al R., confermando per il resto la sentenza gravata, e con condanna degli appellanti tutti al rimborso delle spese del grado in favore della società.

In relazione all’appello del R., con il quale erano riproposte le domande riconvenzionali già avanzate in primo grado, rilevava la sentenza che le stesse erano state dichiarate inammissibili dal giudice di primo grado in quanto tardive, e tale affermazione era ormai coperta da giudicato, in quanto non oggetto di motivo di impugnazione.

Le argomentazioni poste a fondamento della riconvenzionale fungevano però anche da argomenti per disattendere la domanda della controparte, rivelandosi però del tutto prive di fondamento, mancando la prova che il prezzo pattuito fosse superiore rispetto a quello stabilito nella L. n. 10 del 1977, artt. 7 ed 8, che il prezzo fosse stato effettivamente versato, che le scritture integrative attenessero ad una situazione debitoria inesistente e che il preliminare e le scritture integrative avessero previsto degli interessi usurari.

Infatti, dopo aver richiamato i principi in tema di onere della prova dell’inadempimento, e ribadito che la prova dell’esecuzione delle proprie prestazioni incombeva al R., riteneva che non vi fosse la prova che gli assegni fossero stati dati in pagamento dell’obbligazione oggetto di causa; inoltre il convenuto non aveva contestato il mancato pagamento delle rate di mutuo, non potendo la consulenza tecnica d’ufficio supplire alle lacune probatorie della parte.

Quanto alle richieste formulate dagli interventori, osservava che il loro intervento, in quanto volto a far valere un diritto nei confronti di alcune delle parti del giudizio, andava qualificato come adesivo autonomo, a differenza di quanto opinato dal Tribunale, ma era stato effettuato dopo la scadenza dei termini di cui all’art. 184 c.p.c., di modo che, sebbene non fosse impedita la proposizione di domande nuove o autonome, e sino alla precisazione delle conclusioni, era però impedita la formulazione di richieste istruttorie, dovendo gli interventori accettare il processo nello stato in cui già si trovava.

Nel merito della domanda di risoluzione della società, evidenziava che il Tribunale non aveva dichiarato il R. totalmente inadempiente, bensì gravemente inadempiente in quanto non aveva pagato le rate di mutuo che si era accollate, e non aveva versato le rate di prezzo portate dalle cambiali proprie e di terzi, cambiali che erano tornate tutte insolute.

Andava poi disattesa la richiesta di riduzione della penale avanzata dal R., tenuto conto che questi aveva versato un importo pari a circa il 10 % del corrispettivo pattuito, usufruendo però di 16 appartamenti e di altrettanti box, che aveva a sua volta promesso in vendita a terzi ricevendo significativi corrispettivi.

A seguito della risoluzione del contratto tra la società ed il R. doveva poi reputarsi che fossero venuti meno anche i preliminari stipulati con gli interventori.

Tuttavia riteneva meritevole di accoglimento il motivo di gravame con il quale si denunciava la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato in quanto la domanda di rilascio degli immobili era stata accolta non solo nei confronti del R., ma anche verso gli interventori, i quali non erano stati destinatari della richiesta di condanna da parte della B..

Infine, quanto alle spese di lite, riteneva che la prevalente soccombenza del R. e degli interventori, imponeva di tenere ferma la condanna già disposta per le spese del primo grado, dovendosi porre a loro carico anche quelle del grado di appello, mentre non poteva trovare accoglimento la richiesta di condanna degli appellanti a titolo di responsabilità processuale aggravata.

Per la cassazione di tale sentenza M.M. ha proposto ricorso sulla base di quindici motivi.

La D.B. & Co. S.a.s. ha resistito con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale affidato a due motivi.

Gli altri intimati non hanno svolto difese in questa fase.

Entrambe le parti costituite hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente si rileva che, alla luce di quanto espressamente precisato nella sentenza di questa Corte n. 5805/2012, richiamata negli scritti difensivi di entrambe le parti, che debba essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva delle intimate R.T., R.N. e C.A., le quali sono state convenute in qualità di eredi di R.M., che era stato parte nei pregressi giudizi di merito, nel frattempo deceduto. Infatti, come rilevato in quel giudizio con statuizione che assume efficacia di giudicato inter partes, a seguito di produzione documentale effettuata in quella sede dalla società controricorrente, emerge che con atto, datato 3 luglio 2009 e registrato in Bari il giorno 10 successivo, le predette parti intimate hanno dichiarato di rinunciare all’eredità del de cuius. Da tale dichiarazione consegue il difetto di legittimazione passiva delle rinunzianti, non potendo esse essere considerati eredi e quindi successori a titolo universale della parte defunta.

La riconosciuta mancanza di legittimazione passiva di R.T., R.N. e C.A. non comporta peraltro la necessità di ulteriori adempimenti a carico della parte ricorrente. Tra le parti intimate, quali eredi di R.M., risulta infatti anche R.M., il quale, non figurando tra i chiamati che hanno rinunziato all’eredità, deve presumersi abbia acquistato la qualità di erede e sia pertanto succeduto nel presente giudizio alla parte deceduta, come appunto affermato nel giudizio all’esito del quale è stata pronunziata la menzionata sentenza.

2. Con il primo motivo di ricorso si denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., in quanto, anche a voler considerare proposti dei motivi di appello in misura inferiore, rispetto a quelli effettivamente avanzati, aderendo quindi alla indicazione fornita dalla Corte distrettuale, comunque all’esito del giudizio di appello erano stati accolti ben due dei quattro motivi (così come individuati dalla Corte distrettuale), ed in particolare era stata rimossa l’unica pronunzia di condanna adottata nei confronti della ricorrente (rilascio degli immobili), dovendosi quindi ritenere illegittima la valutazione di soccombenza.

Il secondo motivo denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., in quanto la ricorrente è stata condannata al rimborso delle spese anche del giudizio di appello, nonostante nel corso di questi la B. avesse avanzato una richiesta di provvedimenti ex art. 700 c.p.c., disattesa, con provvedimento confermato in sede di reclamo, sicchè le spese di tale incidente cautelare andavano poste a favore della ricorrente.

Il terzo motivo denunzia l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio nonchè la nullità della sentenza per omessa pronuncia su fatti rilevanti. In sostanza la Corte d’Appello ha negato che il R. avesse effettuato il pagamento delle rate di mutuo e delle rate di prezzo portate dalle cambiali e di terzi e proprie, riportandosi sostanzialmente alla motivazione del Tribunale.

In tal modo però ha trascurato di considerare il pagamento effettuato alla data della stipula del primo preliminare, il secondo pagamento effettuato contestualmente alla conclusione dell’atto di accertamento compositivo del 12 ottobre 1992 e la coeva dazio in solutum di un appartamento, nonchè la successiva cessione alla B. di un altro appartamento con la scrittura del 14 marzo 1995.

Il quarto motivo denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 1193 c.c., nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo. Infatti risulta pacifico che il R. consegnò in pagamento alla società Lire 265.850.000 in assegni che vennero altresì riscossi.

La Corte distrettuale ha però ritenuto che gli stessi non siano stati offerti in pagamento dell’obbligazione per cui è causa, e ciò in violazione dell’art. 1193 c.c., secondo cui era la società a dovere dimostrare l’imputazione del pagamento ricevuto ad una diversa ragione debitoria.

Il quinto motivo denunzia la nullità della sentenza per omessa pronuncia su di un motivo di impugnazione e comunque su una questione decisiva ai fini del giudizio, nonchè la violazione e falsa applicazione dell’art. 1193 c.c., e l’omessa, contraddittoria ed insufficiente motivazione su di un fatto decisivo.

Infatti, il R. aveva sostenuto di avere provveduto in parte al pagamento del prezzo mediante il versamento della somma di Lire 400.000.000 e cioè con l’esecuzione per conto della società di lavori alle palazzine in costruzione.

Il Tribunale aveva disatteso tale deduzione ritenendo che i lavori risultavano quietanzati separatamente dal convenuto e che quindi non vi era prova che fossero andati a tacitazione del prezzo del preliminare. La Corte d’Appello, oltre ad avere taciuto della circostanza, ha in ogni caso violato la regola di cui all’art. 1193 c.c., essendo onere del creditore dimostrare la diversa imputazione del pagamento ricevuto.

Il sesto motivo denunzia la nullità della sentenza per omessa pronuncia su di un motivo di impugnazione e comunque su di una questione decisiva ai fini del giudizio, nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su di un fatto decisivo.

Infatti, l’inadempimento del R. è stato ravvisato per il mancato pagamento delle rate di prezzo portate dalle cambiali, ma ha trascurato che con l’atto di accertamento compositivo del 12/10/1992, con il quale le parti avevano inteso dirimere transattivamente ogni loro contrasto, era stato ricalcolato il prezzo in Lire 1.016.400.000, in luogo dell’originaria somma di Lire 1.850.0000.000, prevedendosi che oltre al pagamento di Lire 56.400.000, avvenuto contestualmente, il residuo prezzo sarebbe stato pagato mediante accollo delle rate di mutuo, scomparendo quindi ogni riferimento al pagamento delle cambiali.

Il settimo motivo denunzia l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su fatti decisivi nonchè l’omessa valutazione di prove decisive.

Infatti si è affermato che il R. non aveva contestato il mancato pagamento del mutuo, laddove emergeva che il convenuto aveva fornito ampiamente i mezzi necessari per il pagamento delle relative rate. Inoltre si era anche trascurato che in data 14/3/1995, e quindi dopo la pattuizione dell’accollo, le parti avevano concordato la cessione alla B. di un appartamento ed in cambio la società aveva accettato di pagare alla banca mutuante le rate di mutuo non adempiute da parte del R..

L’ottavo motivo denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1455 c.c., nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su di un fatto decisivo, in quanto è stata apoditticamente affermata la gravità dell’inadempimento del R., non considerando la complessiva attività posta in esser dalle parti, ed in particolare l’atteggiamento di tolleranza mantenuto per anni dalla società, essendosi anzi proceduto a varie rinegoziazioni degli impegni presi.

Con il nono motivo si denunzia la violazione e falsa applicazione della L. n. 10 del 1977, artt. 7 ed 8, nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su di un fatto decisivo e l’omessa valutazione di una prova decisiva.

Infatti, la sentenza gravata ha negato la fondatezza della deduzione del R. secondo cui il prezzo pattuito nel preliminare sarebbe superiore a quello imposto ai sensi delle norme citate, assumendo che non era stata fornita la relativa prova.

Emergeva, invece ila stipula dell’atto unilaterale d’obbligo da parte della società nei confronti del Comune, sicchè il prezzo totale non poteva superare l’ammontare di Lire 1.175.000.000 (e non Euro 1.850.000.000 come invece pattuito).

Ne consegue che il R. ha il diritto ad ottenere il trasferimento degli immobili promessi in vendita in base al prezzo imposto dalla L. n. 10 del 1977.

Il decimo motivo denunzia l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su di un fatto decisivo in ordine alla mancata ammissione della CTU.

Osserva la ricorrente che inizialmente il Tribunale aveva disposto il mezzo istruttorio sia per verificare il rispetto delle previsioni di cui alla L. n. 10 del 1977, sia per riscontrare i pagamenti effettuati da parte del R..

La Corte distrettuale, aderendo alla successiva soluzione del Tribunale (che non aveva dato seguito alla CTU), ha però ritenuto che la consulenza richiesta mirava a sopperire alla deficienza delle allegazioni difensive, ed aveva quindi scopo esplorativo.

Viceversa emergeva che in atti vi era la prova dei pagamenti effettuati dal promissario acquirente mentre quanto all’indagine relativa alla violazione della L. n. 10 del 1977, stante la prova dell’atto di obbligo da parte della società, la CTU era necessaria affinchè, sulla base delle cognizioni tecniche dell’ausiliario, fosse possibile verificare se il prezzo pattuito era corrispondente a quello imposto per legge.

Il diniego di ammissione della consulenza era quindi privo di adeguata motivazione.

Con l’undicesimo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione della L. n. 108 del 1996, artt. 1 e 2 e degli artt. 139 e 1419 c.c., nonchè l’omessa, insufficiente e contradittoria motivazione su di un fatto decisivo.

La sentenza ha infatti disatteso la doglianza relativa alla illegittima pattuizione di interessi usurari affermando che non vi era la prova e che la L. n. 108 del 1996, era entrata in vigore in epoca successiva alla conclusione dei contratti.

A tal riguardo occorre ricordare che la giurisprudenza ha ritenuto applicabili le previsioni della legge in esame anche ai contratti conclusi in epoca anteriore, quali quelli oggetto di causa, se però gli interessi vengano a maturare dopo l’entrata in vigore della legge, essendone escluso il richiamo solo per i rapporti già interamente esauriti a tale ultima data.

Nel caso di specie la CTU richiesta mirava a dimostrare la violazione della legge, palesandosi quindi illegittimo il suo diniego.

Il dodicesimo motivo denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., per l’omessa pronunzia su di un motivo di impugnazione e per omessa motivazione su di un punto decisivo.

Infatti, con uno specifico motivo di appello si era lamentato che il Tribunale avesse dichiarato la risoluzione oltre che delle scritture del 17/5/1991, del 12/10/1992 e del 22/4/1994, per le quali vi era espressa domanda della società, anche della scrittura del 24/7/1995, per la quale non vi era stata alcuna richiesta.

Il tredicesimo motivo denunzia la nullità della sentenza per omessa pronuncia su di un fatto decisivo, per omessa motivazione su di un fatto decisivo e per la violazione dell’art. 1455 c.c..

La ricorrente nella memoria di replica e nella seconda comparsa conclusionale in grado di appello aveva prospettato la questione circa l’esistenza di fatto di una società tra la B. ed il R., avente come scopo quello di permettere la vendita degli immobili a terzi.

La protratta inerzia della società a fronte del mancato adempimento del R., e l’atteggiamento processuale tenuto nel primo giudizio intentato dalla M., confermano l’esistenza di un accordo in tal senso.

Deve pertanto reputarsi che i versamenti effettuati dalla M. in favore del R. siano poi nei fatti pervenuti alla B., che pertanto non può rifiutare l’adempimento delle proprie obbligazioni.

Il quattordicesimo motivo denunzia la nullità della sentenza per omessa pronuncia su di un fatto decisivo, nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su di un fatto decisivo e la violazione e falsa applicazione dell’art. 1458 c.c..

Infatti si ribadisce che la condanna alla restituzione degli immobili poteva essere emessa in favore della società solo nei confronti della sua controparte contrattuale. La corte distrettuale pur accogliendo il motivo di appello formulato sul punto sotto il profilo della violazione dell’art. 112 c.p.c., ha però erroneamente applicato l’art. 1458 c.c., in quanto poichè il bene era stato consegnato alla ricorrente, era divenuta impossibile per il R. la restituzione materiale all’attrice, occorrendo quindi pronunciare la sua condanna al pagamento dell’equivalente.

Il quindicesimo motivo lamenta la nullità della sentenza per omessa pronuncia su di un fatto decisivo nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su di un fatto decisivo, in quanto, una volta pronunziata la risoluzione del preliminare e delle scritture integrative intercorse tra la società ed il R., avrebbe dovuto consequenzialmente condannare la società alla restituzione di tutti gli anticipi versati dal promissario acquirente.

3. Con il primo motivo di ricorso incidentale la B. si duole dell’accoglimento del motivo di appello con il quale è stata esclusa la legittimità della condanna al rilascio degli immobili adottata nei confronti degli interventori, posto che i preliminari conclusi dal R. con gli stessi sono dei contratti derivati che seguono la sorte del contratto principale risolto.

Con il secondo motivo si denunzia la violazione dell’art. 96 c.p.c., in quanto è stata esclusa la responsabilità processuale aggravata della M., nonostante la proposizione, in un diverso giudizio, di un’inammissibile domanda surrogatoria, e la successiva proposizione nel presente giudizio di un intervento, parimenti inammissibile.

Per l’effetto deve ritenersi che stante l’erroneità delle tesi giuridiche della M. e la spregiudicatezza processuale con la quale sono state portate avanti, sussistono i presupposti per l’applicazione della norma de qua.

4. L’ordine logico delle questioni impone di esaminare da ultimo i primi due motivi del ricorso principale, attenendo gli stessi alle statuizioni concernenti il carico delle spese di lite, le quali a loro volta presuppongono la previa verifica circa la fondatezza dei motivi di ricorso che investono il merito della controversia.

5. In primo luogo occorre evidenziare che l’attrice in un separato giudizio, oltre a proporre la domanda ex art. 2932 c.c., nei confronti del R., per l’adempimento del contratto preliminare dalla stessa stipulato, ovvero, ed in via subordinata, la richiesta di risoluzione per inadempimento del suo promittente venditore, aveva altresì avanzato ex art. 2900 c.c., domanda finalizzata ad ottenere, utendo iuribus, il trasferimento in via giudiziale ed in favore del R. degli immobili dei quali si era reso promissario acquirente dalla società, sul presupposto dell’inerzia del proprio debitore.

Tale giudizio è stato infine definito, per quanto attiene alla domanda surrogatoria dalla sentenza di questa Corte n. 5805/2012, con la quale si è ritenuta la domanda inammissibile per difetto del requisito dell’inerzia del debitore, atteso che, proprio nel giudizio oggi all’esame della Corte, il R. si era attivato, sebbene in maniera non tempestiva sul piano processuale, per la tutela del propri diritti, ed al fine proprio di conseguire una pronunzia ex art. 2932 c.c..

La stessa proposizione della domanda surrogatoria da parte della M. denota la sua evidente consapevolezza della non titolarità, relativamente alla vicenda contrattuale intercorsa tra il R. e la B., di una posizione giuridica qualificabile in termini di diritto soggettivo, vantando una posizione derivata, essendo la sorte del proprio contratto destinata ad essere influenzata e di riflesso dalle sorti di tale contratto, posto che la possibilità di ottenere il trasferimento degli immobili alla stessa compromessi, è subordinata al fatto che la titolarità degli stessi sia conseguita da parte del R..

In tal senso, e parallelamente alla posizione dell’odierna ricorrente, si è affermato ad esempio che (cfr. Cass. n. 497/1992) l’azione revocatoria, di cui all’art. 2901 c.c., non è esperibile, da parte dei creditori del promittente venditore, contro le sentenze emesse, ai sensi dell’art. 2932 c.c., nei confronti del debitore e ricollegabili ad un preliminare stipulato preordinatamente o scientemente in loro danno: ciò in quanto detti creditori sono soggetti essi medesimi all’efficacia della sentenza, se non rimossa, in mancanza di intervento adesivo dipendente nel relativo giudizio, mediante esperimento dell’opposizione di terzo revocatoria ex art. 404 c.p.c., comma 2 (in termini si veda anche Cass. n. 19804/2011; Cass. n. 7127/2001).

Ne deriva quindi che, rispetto al contratto preliminare intercorso tra il R. e la B., la M. riveste una posizione del tutto derivata, non potendo vantare un diritto soggettivo al suo adempimento (se non utendo iuribus e nel solo caso, non ricorrente nella fattispecie, di inerzia del proprio debitore) è titolare di una posizione di mero interesse che ne legittima la partecipazione al giudizio, in parte qua, nella limitata qualità di interventrice adesiva dipendente.

La carenza di una posizione qualificabile in termini di diritto soggettivo in capo alla ricorrente in merito alla sorte del contratto concluso tra società ed il R., induce ad avviso del Collegio a ritenere che l’intervento spiegato dalla stessa, in relazione alla richiesta volta a supportare a domanda del R. nei confronti della società, debba appunto qualificarsi come intervento adesivo dipendente, senza che ciò determini una contraddittorietà con quanto affermato dalla sentenza gravata, proprio in punto di qualificazione dell’intervento avanzato dalla stessa ricorrente.

A tal fine giova premettere che la distinzione tra intervento adesivo autonomo ed intervento adesivo dipendente, viene tradizionalmente motivata dalla giurisprudenza della Corte nel senso che (cfr. tra le più remote Cass. n. 1634/1966) l’intervento volontario si qualifica come principale quando si faccia valere un diritto – relativo all’oggetto del processo o dipendente dal titolo in questo già dedotto – nei confronti di tutte le parti, mentre si qualifica come adesivo autonomo quando il diritto, avente la relazione indicata, venga fatto valere nei confronti di una o di alcune soltanto delle parti in causa. Esso, infine, si qualifica come adesivo dipendente quando, in luogo di quella del diritto soggettivo perfetto, si faccia valere una posizione più attenuata costituita da un proprio interesse a sostenere le ragioni di una o di alcune delle parti sotto il profilo del danno o del vantaggio riflessi che l’interveniente possa subire in dipendenza della soccombenza o della vittoria della parte adiuvata (conf. Cass. n. 1699/1968 che chiarisce che il carattere fondamentale dell’intervento ad adiuvandum è che con esso non viene proposta una nuova domanda che amplia la materia del contendere, ma si interloquisce soltanto nella causa pendente fra le parti originarie – la quale anche dopo l’intervento rimane l’unica causa del processo – al fine di svolgere un’attività secondaria e subordinata a quella della parte adiuvata, mediante l’intervento adesivo il terzo mira, infatti, unicamente ad allearsi con una delle parti in lite, per aiutarla a far valere le sue ragioni contro l’altra, allo scopo di tutelare un proprio interesse e non un proprio diritto, in quanto dalla vittoria o dalla soccombenza della parte adiuvata consegue correlativamente un vantaggio o uno svantaggio nella sua sfera giuridica; conf. Cass. n. 1990/1969).

Tali principi sono stati costantemente ribaditi nel corso degli anni dalla giurisprudenza di questa Corte che anche di recente ha riaffermato che (cfr. Cass. n. 25145/2014) l’intervento adesivo dipendente del terzo è consentito ove l’interveniente sia titolare di un rapporto giuridico connesso con quello dedotto in lite da una delle parti o da esso dipendente e non di mero fatto, attesa la necessità che la soccombenza della parte determini un pregiudizio totale o parziale al diritto vantato dal terzo quale effetto riflesso del giudicato.

Nel caso in esame come si ricava dalla lettura delle richieste avanzate dalla M. con l’atto di intervento (vedi pag. 8 del ricorso) e precisamente di quelle riportate sub 3), la parte non ha inteso far valere rispetto al contratto concluso dalla società un’autonoma posizione di diritto soggettivo, ma l’interesse giuridicamente tutelato, e scaturente dal preliminare dalla medesima concluso con il R., ad ottenere il trasferimento della proprietà degli immobili compromessi in vendita, previo trasferimento della loro titolarità stessi in favore del suo promittente venditore.

La rilevanza giuridica dell’interesse risulta poi evidente in ragione dell’efficacia risolutoria della pronuncia di accoglimento della domanda della B. che avrebbe definitivamente impedito al R. di divenire acquirente del bene rendendo quindi impossibile l’adempimento del secondo preliminare sia in maniera spontanea che in via coattiva, risultando carente il requisito della possibilità del trasferimento per provvedimento del giudice.

A tal riguardo deve escludersi che l’affermazione della natura di intervento adesivo dipendente in ordine richiesta della M. di accogliere la domanda riconvenzionale del R. contrasti con la qualificazione quale intervento adesivo autonomo offerta dalla sentenza oggetto di gravame, la quale alla pag. 7 ha precisato che “se è vero che l’intervento degli stessi – in quanto volto a far valere un diritto nei confronti di alcune delle parti – va qualificato (contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice) come intervento litisconsortile (altrimenti detto “intervento adesivo autonomo” ed “intervento ex co-aequali interesse”) “, posto che tale qualificazione deve intendersi limitata alle sole richieste dell’interventrice volte a far valer per l’appunto una posizione di diritto soggettivo.

A tal riguardo va altresì evidenziato, sempre come confermato dalla lettura delle conclusioni di cui all’atto di intervento, riportate alla pag. 8 del ricorso, che la M. sub 4) ha altresì richiesto l’emissione della sentenza ex art. 2932 c.c., relativamente ai contratti preliminari dalla medesima conclusi con il R., ovvero, nelle conclusioni sub 5), ha avanzato la richiesta di pronunziare la risoluzione degli stessi contratti per inadempimento colpevole della controparte, con la condanna altresì alla restituzione elle somme versate quale corrispettivo.

Appare quindi evidente che rispetto a tali ultime domande, con le quali era fatta valere una posizione indubitabilmente qualificabile come di diritto soggettivo, l’intervento della M. non può che essere qualificato in termini di intervento adesivo autonomo, senza che però tale corretta qualificazione possa estendersi anche alle richieste miranti alla tutela di un semplice interesse giuridicamente tutelato, quale quello vantato dalla M. rispetto alle sorti del preliminare concluso tra la società ed il R..

Una volta escluso quindi che le affermazioni contenute nella sentenza gravata siano ostative alla differenziazione della natura dell’intervento della M. in relazione alla diversa situazione giuridica soggettiva cui è strumentale, deve altresì evidenziarsi che all’interventore adesivo dipendente è preclusa l’autonoma impugnabilità della sentenza sfavorevole alla parte adiuvata salvo che per le statuizioni che di condanna al pagamento delle spese processuali emesse nei suoi confronti (cfr. da ultimo Cass. n. 23235/2013; Cass. n. 17644/2007). In tal senso si è quindi affermato che (cfr. Cass. S.U. n. 5992/2012) l’interventore adesivo non ha un’autonoma legittimazione ad impugnare (salvo che l’impugnazione sia limitata alle questioni specificamente attinenti la qualificazione dell’intervento o la condanna alle spese imposte a suo carico), sicchè la sua impugnazione è inammissibile, laddove la parte adiuvata non abbia esercitato il proprio diritto di proporre impugnazione ovvero abbia fatto acquiescenza alla decisione ad essa sfavorevole;

Ne consegue che non avendo il R. proposto autonoma impugnazione per contestare la correttezza della decisione che ha confermato la risoluzione del contratto preliminare (e delle scritture integrative) concluso con la B., il ricorso proposto dalla sola M. deve essere dichiarato inammissibile relativamente ai motivi da 3 a 15, in quanto volti nel loro complesso, sotto vari profili, a contestare la correttezza della pronuncia di risoluzione per inadempimento del R., senza che questi abbia a sua volta inteso dolersi della soluzione raggiunta dalla Corte distrettuale.

6. Passando alla disamina dei primi due motivi del ricorso principale, che investono nel complesso la legittimità della condanna alle spese della ricorrente, reputa il Collegio che gli stessi si palesino privi di fondamento, avendo la Corte distrettuale fatto corretta applicazione del costante principio per il quale (cfr. ex multis Cass. n. 406/2008), il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse e il suddetto criterio non può essere frazionato secondo l’esito delle varie fasi del giudizio ma va riferito unitariamente all’esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi soccombente abbia conseguito un esito a lei favorevole. Con riferimento al regolamento delle spese il sindacato della Corte di Cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi (conf. Cass. n. 16012/2002).

Nella fattispecie, ed avuto riguardo proprio all’esito finale del giudizio, che ha visto la soccombenza totale della parte adiuvata dall’intervento della M. (risultata solo in parte vittoriosa, e relativamente al profilo secondario della condanna al rilascio dei beni e della qualificazione dell’intervento spiegato, senza che però quest’ultima abbia influito sul merito della decisione), non appare seriamente contestabile la conclusione circa l’attribuzione della qualifica di parte soccombente ala odierna ricorrente, palesandosi quindi infondata la dedotta violazione dell’art. 91 c.p.c..

7. Quanto invece alla diversa questione concernente la omessa considerazione della soccombenza della società rispetto alla richiesta di emissione di provvedimento ex art. 700 c.p.c., ed al successivo rigetto del reclamo proposto avverso il provvedimento di diniego, occorre ricordare che trattasi di misura cautelare adottata in corso di causa, avente chiaramente funzione strumentale rispetto all’esito del giudizio di merito, relativamente alla quale deve rammentarsi che (cfr. Cass. n. 3436/2011) il provvedimento cautelare chiesto in corso di causa dà vita ad un subprocedimento incidentale, come tale privo di autonomia rispetto alla causa di merito. Ne consegue che la regolamentazione delle spese processuali di detto subprocedimento non può che essere disposta, al pari di quella relativa alle spese che si sostengono nel procedimento principale, con il provvedimento che chiude quest’ultimo. In tal senso si è poi affermato (cfr. Cass. n. 22436/2011), ancorchè, ai fini dell’attribuzione delle spese di consulenza sostenute nella fase cautelare, possa venire in rilievo la mancanza dei requisiti richiesti dalla legge per la proponibilità della denuncia, rientra tuttavia nel potere discrezionale del giudice del successivo giudizio di merito, in considerazione dell’esito finale della lite favorevole al denunciante, porre le spese del giudizio, comprese quelle di c.t.u., affrontate nella fase cautelare, a carico del convenuto (coni. Cass. n. 6627/1988).

Deve quindi affermarsi che il nesso di strumentalità che avvince il procedimento cautelare al giudizio di merito, impone di dover valutare la soccombenza in ordine alle spese di lite sostenute per il primo sempre avuto riguardo a quelli che sono gli esiti del secondo, potendosi al più giustificare l’adozione di un provvedimento di compensazione parziale ovvero totale, il cui esercizio anche in chiave negativa, in quanto costituente, alla luce della previgente disposizione di cui all’art. 92 c.p.c., ancora applicabile al caso in esame, rappresenta espressione di potere discrezionale del giudice, insindacabile come tale in sede di legittimità.

Nel caso di specie la Corte barese ha ritenuto di regolare l’intero carico delle spese, ivi incluse quelle concernenti gli incidenti cautelari, con una stretta applicazione dell’art. 91 c.p.c., senza che tale scelta possa essere messa in discussione in questa sede.

8. Passando alla disamina del primo motivo di ricorso incidentale, fondato sulla qualità di aventi causa degli interventori e sulla natura derivata del contratto preliminare dagli stessi concluso, con la conseguenza che la pronuncia di condanna al rilascio andrebbe disposta in via automatica ed anche in assenza di una richiesta della società, ritiene il Collegio che invece appaia condivisibile la valutazione del giudice di merito che ha appunto ribadito che anche la richiesta di rilascio proposta nei conforti di coloro che avevano contratto con il R. e che attualmente erano nella detenzione degli immobili interessati dalla risoluzione del preliminare concluso dalla società, presupponeva una specifica domanda, non essendovi ragioni per derogare a tale principio in ragione della sola natura derivata del preliminare concluso dalla ricorrente.

Per l’effetto deve reputarsi, in assenza di una specifica censura mossa avverso l’affermazione del giudice di appello secondo cui in primo grado non era stata avanzata dalla società una domanda di rilascio di tal segno, debba confermarsi la correttezza della valutazione della Corte distrettuale che ha riformato la decisione del Tribunale in parte qua, in quanto conteneva una pronuncia adottata in assenza di domanda.

9. Del pari infondato risulta il secondo motivo di ricorso incidentale. Ed, invero costituisce risalente orientamento di questa Corte, rispetto al quale non vi sono elementi per discostarsi, quello per il quale l’accertare se una parte abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave involge un’indagine di fatto i cui risultati sono sottratti al sindacato di legittimità, se non inficiati da errori di diritto o vizi logici (Cass. n. 1808/1970; Cass. n. 3950/1968; Cass. n. 1740/1979).

La Corte di merito ha ritenuto, avvalendosi di tale potere di valutazione in fatto(di escludere la responsabilità processuale aggravata della ricorrente, ma tale affermazione risulta contestata in questa sede solo per violazione di legge, mancando la deduzione altresì di un vizio motivazionale, che costruisce l’unica possibilità di poter censurare la correttezza della valutazione espressa al riguardo.

10. Le spese seguono la prevalente soccombenza della ricorrente principale e si liquidano come da dispositivo che segue.

11. Nulla a disporre sul punto nei confronti degli intimati che non hanno svolto difese in questa fase.

PQM

La Corte rigetta i primi due motivi del ricorso principale e dichiara inammissibili i restanti;

rigetta il ricorso incidentale;

condanna la ricorrente principale al rimborso in favore della D.B. & co. S.a.s., delle spese del presente grado di giudizio che liquida in Euro 8.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15% sui compensi ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 22 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA