Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27528 del 28/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 28/10/2019, (ud. 21/05/2019, dep. 28/10/2019), n.27528

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25329-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

FLAMINIA 135, presso lo studio dell’avvocato PIERLUIGI GIAMMARIA,

rappresentata e difesa dagli avvocati GIUSEPPE PARENTE, MAURIZIO

CIMETTI;

– ricorrente –

contro

B.C., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

MASSIMO POZZA;

– controricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante in proprio e quale procuratore

speciale della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI I.N.P.S.

(S.C.C.I.) S.p.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto

medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D’ALOISIO,

ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO,

ESTER ADA VITA SCIPLINO;

– resistente –

avverso la sentenza n. 323/2017 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 28/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 21/05/2019 dal Consigliere Relatore Don. ALFONSINA

DE FELICE.

Fatto

RILEVATO

che:

la Corte d’appello di Torino, a conferma della pronuncia del locale Tribunale, nel rigettare gli appelli proposti dall’Inps e da Equitalia Nord S.p.a., ha accolto la domanda di B.C. rivolta all’annullamento delle intimazioni di pagamento per maturata prescrizione quinquennale dei crediti previdenziali da lui dovuti all’Ente impositore;

la Corte territoriale ha fatto espressa applicazione del principio di diritto formulato dalle Sezioni Unite n. 23397 del 2016, intervenuta nel corso dello svolgimento del giudizio di merito, col quale si è stabilito che “La scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo la L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell’art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l’avviso di addebito dell’INPS, che, dall’1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (D.L. n. 78 del 2010, art. 30, conv., con modif., dalla L. n. 122 del 2010)”;

la cassazione della sentenza è domandata da Agenzia delle Entrate – Riscossione, subentrata ad Equitalia Servizi Riscossione S.p.a. che aveva a sua volta incorporato Equitalia Nord S.p.a., sulla base di un unico motivo; B.C. resiste con tempestivo controricorso; l’Inps deposita procura;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con l’unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la ricorrente contesta “Violazione dell’art. 2946 c.c.: la sentenza contro cui si ricorre è viziata nella parte in cui non ha applicato il termine di prescrizione ordinario decennale ex art. 2946 c.c. trattandosi di crediti iscritti a ruolo ed oggetto di cartella di pagamento non impugnata dalla parte debitrice”; afferma la natura di titolo esecutivo ex lege del ruolo riportato nella cartella di pagamento, a cui si applicherebbe il termine ordinario di prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c.c.;

quanto alla decorrenza del dies a quo della prescrizione, afferma che, con l’ingresso nel rapporto dell’Agente della riscossione, si sarebbe venuto a determinare un effetto novativo delle originarie ragioni del credito (novazione soggettiva), con la conseguenza che a tal fine si debba aver riguardo al termine in cui il diritto è stato azionato da parte dell’Agente della riscossione;

il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c.;

la questione dell’efficacia dei titoli di riscossione coattiva in materia previdenziale, come correttamente richiamato nella sentenza gravata, è stata oggetto di approfondita trattazione da parte di questa Corte, la quale, con la sentenza delle Sezioni Unite n. 23397 del 2016, ha statuito che alle cartelle di pagamento per crediti previdenziali non opposte si applica la prescrizione quinquennale di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9;

non introducendo il motivo dedotto elementi ulteriori che inducano a discostarsi dal principio di diritto delle Sezioni Unite, posto a fondamento della motivazione della sentenza qui impugnata, il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza nei confronti della parte costituita; nulla spese in difetto di significativa difensiva da parte dell’Inps.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità nei confronti di B.C., che liquida in Euro 200 per esborsi, Euro 2000 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento ed accessori di legge. Nulla spese nei confronti dell’Inps.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 21 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2019

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