Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27528 del 19/12/2011

Cassazione civile sez. II, 19/12/2011, (ud. 02/12/2011, dep. 19/12/2011), n.27528

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FELICETTI Francesco – Presidente –

Dott. NUZZO Laurenza – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – rel. Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso iscritto al n.r.g. 10207/06 proposto da:

Avv. T.V. (c.f. (OMISSIS)); rappresentato e

difeso da se medesimo ed elettivamente domiciliato presso lo studio

dell’avv. Massimiliano Morichi in Roma, via Baldo degli Ubaldi n. 71;

– ricorrente –

contro

Condominio dello stabile sito in

(OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 67/06,

depositata il 16/01/06;

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del

2/12/2011 dal Consigliere Dott. Bruno Bianchini;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. GOLIA Aurelio, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’avv. T.V. attivò innanzi al Tribunale di Torre Annunciata lo speciale procedimento disciplinato dalla L. n. 794, art. 28, e segg., chiedendo che il Condominio dello stabile sito in (OMISSIS) – fosse condannato a pagargli i compensi professionali dovuti per l’opera svolta nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo proposto dall’ing. G.M.. Il Condominio si costituì affermando di nulla dovere. Rigettato il ricorso, il T. propose appello che fu dichiarato inammissibile dalla Corte di Appello di Napoli, con sentenza n. 67/2006, ritenendo il giudice del gravame che la contestazione del Condominio non riguardasse l’an debeatur, essendosi limitato, l’ente di gestione, ad affermare l’avvenuto integrale pagamento delle spettanze del professionista e, comunque, l’intervenuta prescrizione presuntiva, rendendo quindi la pronunzia adottata suscettibile solo di ricorso per cassazione.

Per la cassazione di tale sentenza il T. ha proposto ricorso, articolandolo sulla base di un unico motivo. Il Condominio non ha svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 – L’avv. T. assume che la Corte territoriale sarebbe incorsa nella violazione delle norme del procedimento speciale per la liquidazione degli onorari di avvocato – L. n. 794 del 1942, artt. 28 e 29 – e dell’art. 339 c.p.c., avendo ritenuto, sulla scorta di una mal compresa sentenza di legittimità – Cass. 7652/2004 – ed in ossequio ad altra pronunzia di questa Corte, rimasta isolata – Cass. 8169/1997 – che non costituirebbe ampliamento del thema decidendum oggetto dello speciale procedimento L. n. 794 del 1942, ex artt. 28 e 29 – la deduzione di avvenuto pagamento o di intervenuta prescrizione del relativo diritto.

2 – Il motivo di ricorso è fondato.

2/a – Invero la ratio legis che giustifica la particolare celerità del procedimento L. n. 794 del 1942, ex art. 28 – che trova il suo logico sviluppo nel possibile esito conciliativo della lite con l’attribuzione di titolo esecutivo al verbale di conciliazione (art. 29, comma 4 L. citata) ed all’inappellabilità dell’ordinanza definitivi del procedimento camerale, riposa sulla semplicità del thema disputandum che si rinviene allorchè si controversa solo sulla quantificazione del credito del professionista, ferma restando la sua sussistenza, così da espungere dal particolare rito non solo tutte le controversie che attengano all’esistenza del mandato o al suo esatto adempimento, ma anche e soprattutto quelle che involgano, per effetto di specifica eccezione del cliente, l’imputazione, tra i vari incarichi affidati al difensore, degli acconti versati al professionista (cfr. sul punto Cass. 23344/2008): ciò in quanto la verifica dell’estinzione dei vari rapporti obbligatoli comporta l’esigenza di un approfondito esame, configgente con la tendenziale rapidità del procedimento. Ne deriva che, in siffatti casi, la pronunzia del giudice di merito, pur se adottata sotto forma di ordinanza, ha natura sostanziale di sentenza e va impugnata con il mezzo dell’appello, non giustificandosi più il regime derogatorio al diritto di difesa del professionista.

2/b – Nella fattispecie, la linea difensiva del Condominio che è stata riassunta nel ricorso – e deve ritenersi conforme alla realtà processuale, in mancanza di contestazioni da parte dell’ente di gestione – si è attestata sull’affermazione dell’avvenuto pagamento dell’onorario: in sede di interrogatorio formale dell’amministratrice del Condominio si è poi specificato (come riportato a fol. 4 del ricorso) che, data l’esistenza di plurimi incarichi all’avv. T., sarebbero stati corrisposti plurimi acconti da eventualmente correttamente imputare. Appare pertanto concretizzata l’esistenza di una controversia sull’an debeatur che costituisce il presupposto per l’appellabilità della decisione – avente dunque sostanza di sentenza – adottata nel procedimento camerale.

3 – Non essendosi attenuta la Corte territoriale agli anzidetti principi, la sentenza va cassata, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli che procederà a nuovo esame del gravame, provvedendo altresì alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità: l’esito del presente giudizio determina il sostanziale assorbimento della richiesta subordinata, contenuta nelle memorie ex art. 378 c.p.c., di “remissione in termini” – al fine di (riproporre la causa con il rito ordinario.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il ricorso, cassa e rinvia per nuovo esame a diversa sezione della Corte di Appello di Napoli che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di Cassazione, il 2 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2011

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