Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27528 del 02/12/2020
Cassazione civile sez. VI, 02/12/2020, (ud. 11/11/2020, dep. 02/12/2020), n.27528
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 9264/2019 R.G. proposto da:
Z.F., rappresentato e difeso, per procura speciale in
calce al ricorso, dall’avv. Lorenzo PROSPERI MANGILI, presso il cui
studio legale, sito in Roma, alla via Giovambattista Vico, n. 1, è
elettivamente domiciliato;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro
tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei
Portoghesi n. 12;
– controricorrente –
e contro
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (C.F. (OMISSIS)), in persona del
Presidente pro tempore;
– intimata –
avverso la sentenza n. 6178/07/2018 della Commissione Tributaria
Regionale del LAZIO, depositata il 19/09/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del giorno 11/11/2020 dal Consigliere Dott. LUCIOTTI
Lucio.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue.
In controversia concernente l’impugnativa di un estratto di ruolo che il contribuente, Z.F., dichiarava di aver ottenuto in data 23/11/2015, dopo aver ricevuto, in data 10/11/2015, la notifica da parte dell’Agenzia delle entrate Riscossione di una intimazione di pagamento di una cartella di pagamento, che negava essergli stata mai in precedenza notificata, la CTR rigettava l’appello del contribuente ritenendo tardivo l’originario ricorso dal medesimo proposto avverso l’estratto di ruolo, ovvero quando era decorso il termine perentorio di sessanta giorni, previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, rispetto alla data di notifica al predetto contribuente della predetta intimazione di pagamento;
Avverso tale statuizione il ricorrente propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui replica con controricorso l’Agenzia delle entrate, restando intimata l’Agenzia delle entrate Riscossione.
Con memoria ex art. 378 c.p.c. del 05/11/2020 il contribuente ha depositato documentazione attestante l’avvenuta presentazione della domanda di definizione agevolata ai sensi della L. n. 145 del 2018, art. 1, commi 184 e s.s..
Ritiene il Collegio che allo stato non sussistono i presupposti per definire la causa ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, nn. 1-5, e che, conseguentemente, la stessa va rimessa alla pubblica udienza della Quinta Sezione civile di questa Corte.
P.Q.M.
rinvia la causa alla pubblica udienza della Quinta Sezione civile di questa Corte.
Così deciso in Roma, il 11 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2020