Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27528 del 02/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 02/12/2020, (ud. 11/11/2020, dep. 02/12/2020), n.27528

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso iscritto al n. 9264/2019 R.G. proposto da:

Z.F., rappresentato e difeso, per procura speciale in

calce al ricorso, dall’avv. Lorenzo PROSPERI MANGILI, presso il cui

studio legale, sito in Roma, alla via Giovambattista Vico, n. 1, è

elettivamente domiciliato;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei

Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (C.F. (OMISSIS)), in persona del

Presidente pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza n. 6178/07/2018 della Commissione Tributaria

Regionale del LAZIO, depositata il 19/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del giorno 11/11/2020 dal Consigliere Dott. LUCIOTTI

Lucio.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue.

In controversia concernente l’impugnativa di un estratto di ruolo che il contribuente, Z.F., dichiarava di aver ottenuto in data 23/11/2015, dopo aver ricevuto, in data 10/11/2015, la notifica da parte dell’Agenzia delle entrate Riscossione di una intimazione di pagamento di una cartella di pagamento, che negava essergli stata mai in precedenza notificata, la CTR rigettava l’appello del contribuente ritenendo tardivo l’originario ricorso dal medesimo proposto avverso l’estratto di ruolo, ovvero quando era decorso il termine perentorio di sessanta giorni, previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, rispetto alla data di notifica al predetto contribuente della predetta intimazione di pagamento;

Avverso tale statuizione il ricorrente propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui replica con controricorso l’Agenzia delle entrate, restando intimata l’Agenzia delle entrate Riscossione.

Con memoria ex art. 378 c.p.c. del 05/11/2020 il contribuente ha depositato documentazione attestante l’avvenuta presentazione della domanda di definizione agevolata ai sensi della L. n. 145 del 2018, art. 1, commi 184 e s.s..

Ritiene il Collegio che allo stato non sussistono i presupposti per definire la causa ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, nn. 1-5, e che, conseguentemente, la stessa va rimessa alla pubblica udienza della Quinta Sezione civile di questa Corte.

P.Q.M.

rinvia la causa alla pubblica udienza della Quinta Sezione civile di questa Corte.

Così deciso in Roma, il 11 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2020

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