Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27527 del 30/12/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. II, 30/12/2016, (ud. 22/11/2016, dep.30/12/2016),  n. 27527

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16153/2012 proposto da:

L.E., domiciliato presso la Cancelleria della Corte di

Cassazione, e rappresentato e difeso dall’avv. MASSIMO BOSCOLO,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PRISMA SRL, domiciliata presso la Cancelleria della Corte di

Cassazione e rappresentata e difesa dall’avv. LORENZO TESTA in

virtù di procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

PIETRA SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 303/2012 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 13/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/11/2016 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

udito l’Avvocato Ilaria Testa per delega dell’Avvocato Lorenzo Testa

per la controricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per l’inammissibilità o in

subordine per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 18 marzo 2002, L.E. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Padova la Prisma S.r.l. e la Pietra S.r.l. affinchè fossero condannate in solido, ovvero per la quota di rispettiva spettanza, al risarcimento dei danni a causa nel ritardo nella consegna del bene, consistenti nel pagamento dei canoni di locazione da gennaio a maggio 2000, nella somma versata a titolo di sanzione amministrativa e nelle somme corrispondenti agli introiti mancati per non avere potuto provvedere ad un adeguato approvvigionamento delle merci, a seguito della temporanea indisponibilità del locale di maggiori dimensioni.

A fondamento della domanda deduceva che le società convenute con preliminare del 7/4/1999 avevano promesso di vendergli una porzione di immobile in corso di costruzione sita in (OMISSIS), nella quale aveva intenzione di trasferire la sua attività di vendita di abbigliamento, svolta in altro locale condotto in locazione.

Tuttavia, sebbene nel preliminare fosse stata concordata la data del 31/12/1999 per la consegna dell’immobile contestualmente alla stipula del definitivo, quest’ultima era intervenuta solo in data 15 maggio 2000. Inoltre poichè i locali venduti erano privi della licenza di agibilità da parte del Comune, era incorso nella sanzione amministrativa di 5.164,57, essendo stato altresì costretto a continuare a versare i canoni di locazione per il periodo di ritardo tra la data prevista nel preliminare e quella della effettiva stipula del definitivo.

Si costituiva la Penta S.r.l., che pur riconoscendo il ritardo, deduceva che lo stesso era da imputare alle modifiche all’immobile richieste dall’attore, trattandosi in ogni caso di una dilazione del tutto fisiologica.

Si costituiva altresì la Prisma, la quale negava di avere sottoscritto il preliminare, disconoscendo la sottoscrizione in calce allo stesso ed ad una successiva missiva del 30/11/1999.

In conseguenza delle difese della Prisma, l’attore, con la memoria di cui all’art. 183 c.p.c., chiedeva accertarsi l’avvenuta ratifica ad opera della società dell’operato di M.R., che aveva sottoscritto il preliminare anche per conto della società, ovvero, ed in via subordinata, che la Pietra fosse condannata a titolo di risarcimento danni quale falsus procurator.

Il Tribunale con la sentenza del 12 ottobre 2005 rigettava le domande attorce, osservando che non potevano in alcun modo trovare accoglimento nei confronti della Prisma, non avendo l’attore avanzato istanza di verificazione, a seguito del disconoscimento della sottoscrizione del preliminare.

Inoltre mancava la prova che la società avesse ratificato il preliminare. Quanto alla Pietra, dalla lettura dell’art. 12 del definitivo, in base al quale le venditrici si erano obbligate ad ottenere l’autorizzazione di abitabilità/agibilità, assicurando di avere già presentato al Comune la relativa domanda, riteneva che si trattava di una previsione con la quale si era provveduto, con il consenso del promissario acquirente, a rinegoziare il termine di consegna dell’immobile, attesa la necessaria inerenza della licenza allo svolgimento dell’attività commerciale del L..

A seguito di appello proposto da parte dell’attore e nella resistenza delle società appellate, la Corte d’Appello di Venezia con la sentenza n. 303 del 13 febbraio 2012 rigettava l’impugnazione.

Ad avviso della corte veneta, doveva escludersi che il M. avesse sottoscritto il preliminare anche quale rappresentante della Prisma, non potendo attribuirsi alla successiva stipula del definitivo la volontà di ratificare, ancorchè ab implicito, il preliminare, mancando nel definitivo il richiamo ai precedenti impegni di cui al preliminare. Nè infine poteva attribuirsi rilevanza al fatto che la Prisma non avesse negato la ricezione dei pagamenti effettuati in esecuzione del preliminare, non essendo stato precisato all’atto del definitivo quali fossero state le date dei pagamenti stessi.

Quanto alla rilevanza del ritardo nei rapporti con la Pietra, secondo la sentenza della Corte distrettuale non poteva condividersi la lettura offerta dal Tribunale dell’art. 12, nel senso che con lo stesso fosse stato concordato anche il differimento del termine previsto per la consegna. In effetti, poichè non era previsto che l’immobile dovesse essere consegnato anche con la licenza di agibilità, l’impegno delle venditrici a richiederla al Comune non implicava anche una rinegoziazione del termine in esame.

Tuttavia tutti i danni lamentati dal L. apparivano ricollegati al fatto che l’immobile non fosse stato consegnato alla scadenza originariamente prevista con la licenza necessaria per l’esercizio della propria attività commerciale, sicchè rilevava la diversa previsione di cui all’art. 13 del preliminare che precisava che laddove, per motivi indipendenti dalla volontà dei venditori si fosse verificato un ritardo burocratico nell’ottenimento del certificato di agibilità/abitabilità, ciò non avrebbe potuto creare motivo di storno o di inadempimento del presente accordo.

In sostanza si contemplava l’ipotesi in cui alla data del 31/12/1999 la detta licenza non fosse stata rilasciata, la qual cosa non avrebbe determinato responsabilità delle promittenti alienanti, se ciò fosse stato conseguenza di cause indipendenti dalla volontà delle stesse venditrici. Per l’effetto, poichè spettava all’attore dimostrare che il ritardo nel rilascio della certificazione amministrativa era dipeso da colpevoli omissioni della Pietra, e non essendo stata fornita tale prova, la domanda doveva comunque essere rigettata.

Quanto, infine, alla domanda proposta con le memorie di cui all’art. 183 c.p.c., i giudici di appello, ritenevano, diversamente dal Tribunale, che fosse ammissibile, ma pervenivano alla valutazione di infondatezza nel merito mancando, infatti, la prova che il M., che aveva agito per conto di Pietra, nel sottoscrivere il preliminare avesse speso anche il nome della Prisma.

Per la cassazione di tale sentenza L.E. ha proposto ricorso sulla base di cinque motivi.

La Prisma S.r.l. ha resistito con controricorso illustrato con memorie ex art. 378 c.p.c..

La Pietra S.r.l. non ha svolto difese in questa fase.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si denunzia l’omessa, insufficiente e contradditoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Infatti, mentre la sentenza del Tribunale aveva motivato il rigetto della domanda attorea sul presupposto che con la previsione di cui all’art. 12 del contratto definitivo le parti avessero rinegoziato anche la data prevista per la consegna, la Corte d’Appello aveva invece ritenuto insostenibile tale tesi, salvo poi passare ad esaminare la portata dell’art. 13 del preliminare con un salto logico che priva la sentenza di una valida motivazione.

Con il secondo motivo si denunzia l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in merito all’interpretazione della clausola di cui all’art. 13 del preliminare, in quanto si sarebbe affermato che, poichè non era previsto che la consegna dell’immobile dovesse avvenire anche con il rilascio del certificato di agibilità, in realtà la clausola prevedeva un esonero da responsabilità al solo ricorrere della condizione rappresentata dal ritardo burocratico nel rilascio della licenza non imputabile ai venditori.

La sentenza poi non spiega per quale motivo deduca che il ritardo in cui sono incorsi i venditori sia dipeso da ritardo burocratico e non da altre ragioni, quali i ritardi nell’esecuzione delle opere di adeguamento, come peraltro ammesso anche dalle controparti.

Il terzo motivo denunzia la violazione dell’art. 112 c.p.c., in quanto la sentenza si sarebbe pronunciata su eccezioni non proposte dalle parti.

Ed, infatti la decisione di rigetto adottata dalla pronuncia impugnata si fonda sulla previsione di cui all’art. 13 del preliminare che si configura alla stregua di una clausola di esonero da responsabilità che andava pertanto fatta valere come eccezione di merito ad opera della parte interessata ad avvalersene.

Viceversa nella fattispecie era stata applicata la detta clausola, che non era stata esaminata dal giudice di prime cure, nè era stata proposta ovvero riproposta da parte degli appellati.

Il quarto motivo denunzia la violazione dell’art. 2697 c.c. in quanto i giudici di appello avrebbero illegittimamente invertito l’onere della prova.

A tal fine si richiama il principio costantemente seguito dalla giurisprudenza di legittimità per il quale al creditore è sufficiente provare la fonte negoziale o legale del diritto ed il relativo termine di scadenza, incombendo invece sul debitore la prova dell’inesistenza dell’inadempimento ovvero del fatto estintivo della pretesa creditoria. Nel caso in esame invece i giudici veneti avevano rigettato la domanda dell’attore affermando erroneamente che in base agli ordinari criteri sull’onere della prova, spettasse all’attore dimostrare che il ritardo nel rilascio della licenza fosse dipeso da colpevoli omissioni o inerzie delle venditrici, prova che non era stata fornita nè offerta.

Con il quinto motivo si lamenta il travisamento dei fatti, nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo.

Dopo aver riepilogato le ragioni in base alle quali la sentenza gravata ha escluso la riferibilità del contratto alla Prisma, si deferisce giuramento decisorio alla detta società chiedendo alla Corte di ammettere il mezzo istruttorio provvedendo all’espletamento dello stesso previa fissazione di apposita udienza.

2. Per evidenti ragioni di connessione deve procedersi alla disamina congiunta del primo e del terzo motivo di ricorso, i quali si palesano come infondati.

Ed, invero, una volta accolta la doglianza dell’appellante circa l’impossibilità di poter ricondurre la volontà di rinegoziare la data di consegna dell’immobile alla previsione di cui all’art. 12 del contratto definitivo, si imponeva in ogni caso al giudice di appello di verificare la fondatezza della domanda risarcitoria avanzata dal I,onghin, e fondata sul ritardato adempimento dell’obbligo di consegna dell’immobile in relazione alla data pattuita nel preliminare per il 31/12/1999.

Ne discende che la verifica circa l’effettività dell’inadempimento dedotto non poteva prescindere dalla disamina del contenuto del contratto preliminare e delle sue specifiche previsioni, non potendosi quindi addebitare alla Corte veneta alcuna illogicità o carenza di nesso consequenziale nell’essersi approcciata alla verifica delle volontà trasfuse nel preliminare.

Piuttosto il richiamo contenuto in motivazione all’osservazione del giudice di prime cure, quale idoneo a consentire di affrontare la tematica legata alla previsione di cui all’art. 13 del preliminare, che disciplina la responsabilità della promittente venditrice per il caso di ritardato rilascio della licenza di agibilità, ben si spiega per il fatto che la non condivisa interpretazione dell’art. 12 del definitivo, era stata supportata dal Tribunale con il convincimento che la consegna del bene dovesse necessariamente avvenire unitamente al rilascio del certificato in questione.

La Corte d’Appello ha escluso che la consegna devesse concernere il bene già munito della licenza, ma attesa la rilevanza della stessa licenza ai fini dell’accoglimento della domanda risarcitoria, ha correttamente verificato quale fosse stata la volontà delle parti in ordine alle conseguenze eventualmente scaturenti per l’ipotesi di ritardo nel rilascio.

Quanto invece alla deduzione di violazione della previsione di cui all’art. 112 c.p.c., va ribadita la necessità per il giudice di appello di dover valutare, una volta esclusa l’efficacia preclusiva dell’interpretazione dell’art. 12 del definitivo, i rapporti tra le parti alla luce delle previsioni contenute nel preliminare, tra le quali si inserisce anche l’art. 13, oggetto delle riflessioni della sentenza gravata.

Il motivo in ogni caso si fonda sull’erronea affermazione che la previsione de qua, in quanto configurante una clausola di esonero da responsabilità si palesa come un’eccezione in senso stretto, il cui rilievo) è rimesso all’iniziativa esclusiva della parte interessata ad avvalersene, con l’ulteriore conseguenza che non essendo stata esaminata da parte del Tribunale, in quanto implicitamente assorbita, era onere della società intimata, riproporla ai sensi dell’art. 346 c.p.c..

Reputa il Collegio di dovere però richiamare il consolidato orientamento della Corte, ribadito con numerose pronunce a Sezioni Unite, in base al quale nel nostro ordinamento le eccezioni in senso stretto, cioè quelle rilevabili soltanto ad istanza di parte, si identificano o in quelle per le quali la legge espressamente riservi il potere di rilevazione alla parte o in quelle in cui il fatto integratore dell’eccezione corrisponde all’esercizio di un diritto potestativo azionabile in giudizio da parte del titolare e, quindi, per svolgere l’efficacia modificativa, impeditiva od estintiva di un rapporto giuridico suppone il tramite di una manifestazione di volontà della parte da sola o realizzabile attraverso un accertamento giudiziale (così Cass. S.U. n. 15661/2005; ed ancor prima Cass. S.U. n. 1099/1998).

In assenza delle condizioni che consentono di ricondurre l’eccezione de qua ad un’ipotesi di eccezione in senso stretto (mancando una specifica previsione normativa che la riservi esclusivamente alla parte e non corrispondendo all’esercizio di un diritto potestativo come sopra chiarito), deve quindi ritenersi sussistente il potere di rilievo ufficioso dell’eccezione anche in grado di appello, e sempre che la stessa eccezione sia evincibile dagli atti di causa (in tal senso Cass. S.U. n. 10531/2013, per la quale il rilievo d’ufficio delle eccezioni in senso lato non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte ed è ammissibile anche in appello, dovendosi ritenere sufficiente che i fatti risultino documentati “ex actis”, in quanto il regime delle eccezioni si pone in funzione del valore primario del processo, costituito dalla giustizia della decisione, che resterebbe svisato ove anche le questioni rilevabili d’ufficio fossero subordinate ai limiti preclusivi di allegazione e prova previsti per le eccezioni in senso stretto) attesa anche la pacifica riferibilità delle preclusioni di cui all’art. 345 c.p.c., alle sole eccezioni in senso stretto.

Deve pertanto escludersi che la Corte d’appello, nel dare rilievo alla detta previsione contrattuale abbia violato la previsione di cui all’art. 112 c.p.c..

3. Evidenti ragioni di connessione impongono poi la disamina congiunta del secondo e del quarto motivo di ricorso.

Va sicuramente esclusa la sussistenza del dedotto vizio motivazionale nella parte in cui si contesta l’interpretazione che i giudici di merito avrebbero offerto dell’art. 13 del preliminare, quale clausola idonea a determinare un esonero da responsabilità dei venditori per il caso di ritardo nel rilascio del certificato per motivi indipendenti dalla volontà dei venditori.

In primo luogo preme ricordare che l’interpretazione di un atto negoziale è tipico accertamento in fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se non nell’ipotesi di violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, di cui all’art. 1362 c.c. e segg., o di motivazione inadeguata (ovverosia, non idonea a consentire la ricostruzione dell’iter logico seguito per giungere alla decisione). Sicchè, per far valere una violazione sotto il primo profilo, occorre non solo fare puntuale riferimento alle regole legali d’interpretazione (mediante specifica indicazione dei canoni asseritamente violati ed ai principi in esse contenuti), ma altresì precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato; con l’ulteriore conseguenza dell’inammissibilità del motivo di ricorso che si fondi sull’asserita violazione delle norme ermeneutiche o del vizio di motivazione e si risolva, in realtà, nella proposta di una interpretazione diversa (Cass. 26 ottobre 2007, n. 22536). D’altra parte, per sottrarsi al sindacato di legittimità, quella data dal giudice del merito al contratto non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni (tra le altre: Cass. 12 luglio 2007, n. 15604; Cass. 22 febbraio 2007, n. 4178). Ne consegue che non può trovare ingresso in sede di legittimità la critica della ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca esclusivamente nella prospettazione di una diversa valutazione degli stessi elementi già dallo stesso esaminati; sicchè, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l’altra (Cass. 7500/2007; 24539/2009).

Nela fattispecie però, oltre a non evidenziarsi con precisione quale sia stata la specifica regola ermeneutica violata, si prospetta piuttosto un vizio di motivazione che investe non tanto la ricostruzione della volontà delle parti (il ricorrente concorda nel ritenere che la clausola de qua consente l’esonero da responsabilità della promittente venditrice per l’ipotesi in cui il ritardo nel rilascio della certificazione sia imputabile a ritardi burocratici, residuando invece la responsabilità nel caso di ritardo riconducibile a colpevoli omissioni o inerzia) quanto l’essersi ritenuto che il ritardato rilascio sia effettivamente dipeso da problemi burocratici e non da altra causa.

11 quarto motivo poi lamenta la violazione della regola di giudizio posta dall’art. 2697 c.c., in quanto inopinatamente sarebbe stato posto a carico dell’attore l’onere di provare che il ritardo non era frutto di problemi di carattere burocratico ma rinveniva la sua giustificazione nell’inerzia ovvero nelle colpevoli omissioni delle società appellate.

Orbene effettivamente non può essere condivisa l’affermazione resa sul punto ad opera della Corte distrettuale, ponendosi la stessa in palese contrasto con i consolidati principi in tema di riparto dell’onere della prova in materia di inadempimento, quali costantemente ribaditi a far data da Cass. S.U. n. 13533/2001 (cui adde ex multis Cass. n. 3373/2010; Cass. n. 15659/2011; Cass. n. 826/2015).

Tuttavia la sentenza gravata, ha fatto seguire a questa affermazione, indubbiamente in contrasto con i detti principi, l’ulteriore considerazione secondo cui “il fatto che alla data di stipulazione della vendita egli (il L.) sottoscrivendo il contratto, ha concordato con l’impegno delle venditrici a conseguire l’abitabilità in un momento successivo, senza pretendere penali o riduzioni di prezzo, conferma che nessuna condotta colposa od omissiva fosse ad esse imputabile per tale ritardo”.

Appare al Collegio che con tali argomentazioni la Corte distrettuale, pur declinando in premessa ed erroneamente l’astratta regola di riparto dell’onere della prova, abbia poi nei fatti ravvisato la prova della riconducibilità del ritardo ad impedimenti burocratici e non a colpevoli condotte delle venditrici.

Deve pertanto reputarsi che la decisione della controversia non sia avvenuta facendo rigida applicazione della regola posta dall’art. 2697 c.c. e traendo le conseguenze derivanti dal mancato assolvimento al relativo onere, ma ha piuttosto ritenuto che fosse stata offerta la prova della sussistenza delle condizioni per l’esonero della responsabilità delle venditrici.

Tale specifica argomentazione, oltre a dare risposta a quanto dedotto dal ricorrente nel secondo motivo di ricorso, e che cioè non sarebbe stato spiegato dai giudici di appello per quale motivo il ritardo sia da ascrivere ad impedimenti burocratici, non risulta adeguatamente contrastata dalle censure di parte ricorrente, che in realtà non sembra avere colto tale ulteriore profilo della decisione gravata.

Trattasi peraltro di considerazione che attiene direttamente alla valutazione del fatto e che come tale non appare censurabile in sede di legittimità.

I motivi devono quindi essere disattesi.

4. Quanto, infine al quinto motivo, che deve ritenersi specificamente indirizzato nei confronti della Prisma, a fronte della rubrica che denunzia la presenza di un vizio motivazionale, lo stesso si risolve nella richiesta di deferire alla controparte un giuramento) decisorio, secondo la formula riportata in ricorso.

Il motivo è però infondato, atteso che è principio costantemente affermato, ed al quale il Collegio intende dare seguito, quello per il quale il giuramento decisorio non può trovare ingresso nel giudizio di cassazione neppure allo scopo che la causa venga rinviata al giudice del merito per l’ammissione e l’espletamento del giuramento non deferito nella fase istruttoria (Cass. n. 8998/2001; Cass. n. 434/1994).

5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue.

6. Nulla a disporre sul punto nei confronti della Pietra S.r.l. che non ha svolto difese in questa fase.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese di lite in favore della Prisma S.r.l. che liquida in Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15% sui compensi ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 22 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA