Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27527 del 10/12/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 3 Num. 27527 Anno 2013
Presidente: SEGRETO ANTONIO
Relatore: LANZILLO RAFFAELLA

SENTENZA

sul ricorso 31499-2007 proposto da:
LICENZIATI ADRIANO LCNDRN76P02F839Z, domiciliato ex
lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato
LICENZIATI CRISTIANO giusta delega in atti;
– ricorrente contro

ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. 00079760328, in persona
dell’Avv. MAURIZIO FUGGITI e del Dott. ALBERTO
FERRARI DI COLLESAPE, elettivamente domiciliata in
ROMA,

VIA

BISSOLATI

76,

presso

lo

studio

Data pubblicazione: 10/12/2013

dell’avvocato TOMMASO SPINELLI GIORDANO, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato
FRIGNANI ALDO giusta delega in atti;

controricorrente

avverso la sentenza n. 3880/2006 della CORTE

10485/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 27/09/2013 dal Consigliere Dott.
RAFFAELLA LANZILLO;
udito l’Avvocato ALDO FRIGNANI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso;

2

D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 19/12/2006, R.G.N.

Svolgimento del processo

Con

Provvedimento 28 luglio 2000 n. 8546

l’Autorità garante

della concorrenza e del mercato (AGCM) ha inflitto sanzioni a
numerose società assicuratrici, fra cui la s.p.a. Generali
Assicurazioni, per avere posto in essere un’intesa orizzontale,

sistematico di informazioni commerciali sensibili tra imprese
concorrenti, in relazione alle polizze di assicurazione contro
la responsabilità civile automobilistica.
Ha rilevato un notevole incremento dei premi, nel periodo
interessato dal comportamento illecito (anni 1994 -2000), con
riferimento sia al livello in vigore prima del 1994,
anteriormente alla liberalizzazione delle tariffe; sia alla
media dei premi sul mercato europeo, che è risultata inferiore
di circa il 20% rispetto alla media dei premi praticati in
Italia.
Con atto di citazione notificato il 27 febbraio 2003 Adriano
Licenziati, avendo stipulato una polizza r.c.a. con la s.p.a.
Generali Assicurazioni dal 1997 al 2000, ha convenuto in
giudizio la società, chiedendo il

risarcimento dei danni ai

sensi dell’art. 33 legge 10 ottobre 1990 n. 287,

danni che ha

quantificato in complessivi C 1.051,85, pari al venti per cento
dei premi pagati.
La convenuta ha resistito alla domanda, eccependo anche la
prescrizione del diritto azionato, per essere decorso il termine
quinquennale di cui all’art. 2947 cod. civ.
3

nella forma di una pratica concordata, consistente nello scambio

Con sentenza n. 3880, depositata il 9 dicembre 2006, la Corte di
appello di Napoli – funzionalmente competente – ha respinto la
domanda attrice per intervenuta prescrizione, quanto ai premi
pagati nel 1997, e per mancanza di prova sul nesso causale fra
l’illecito scambio di informazioni e l’incremento dei premi,

Con atto notificato il 14 dicembre 2007 il Licenziati

propone

due motivi di ricorso per cassazione.
Resiste con controricorso la s.p.a.

Allianz, subentrata alla

Generali Assicurazioni a seguito di cessione di azienda.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Motivi della decisione

1.- La Corte di appello ha dichiarato prescritto il diritto al
risarcimento dei danni, quanto alle somme pagate nel 1997, sul
rilievo che il primo atto di costituzione in mora è consistito
nella lettera racc. del 23.1.2003 e che il termine di
prescrizione deve farsi decorrere dalla in cui sono avvenuti i
pagamenti dei premi, poiché la mancata conoscenza dell’illecito
concorrenziale, prima della pubblicazione del Provvedimento
dell’Autorità garante, è da considerare impedimento di mero
fatto all’esercizio del diritto, non contemplato dall’art. 2935
cod. civ., che – disponendo che la prescrizione comincia a
decorrere da quando il diritto può essere fatto valere – si
riferisce esclusivamente agli impedimenti giuridici al suddetto
esercizio.
2.- Il ricorrente censura la decisione con il secondo motivo,
4

quanto alle somme pagate negli anni successivi.

deducendo violazione degli art. 2935 e 2947 cod. civ., e 12
disp. sulla legge in generale. Assume che il termine di
prescrizione non può farsi decorrere da una data anteriore a
quella in cui l’assicurato ha avuto notizia dell’illecita intesa
e dei suoi effetti sull’aumento dei premi, e che ciò è avvenuto

dell’AGCM.
Richiama a supporto i principi enunciati da questa Corte a
Sezioni unite, con sentenza 2 febbraio 2007 n. 2305.
3.- Il motivo, che deve essere esaminato per primo, riguardando
una questione logicamente e giuridicamente pregiudiziale, è
fondato.
Erroneamente la Corte di appello ha fatto decorrere il termine
di prescrizione dalla data del pagamento dei premi, anziché
dalla data in cui si può ritenere acquisita dal pubblico e dagli
assicurati la conoscenza dell’illecito comportamento delle
compagnie assicuratrici, quindi la consapevolezza di avere
pagato a titolo di premi assicurativi somme superiori a quelle
che avrebbero potuto essere richieste, se l’illecito non fosse
stato commesso.
Questa Corte ha più volte ribadito – con riferimento ad analoga
fattispecie (Cass. civ. Sez. 3 2 febbraio 2007 n. 2305) – che il
testo dell’art. 2947 c.c. deve essere letto ed interpretato
congiuntamente al disposto dell’art. 2935 cod. civ., per cui la
prescrizione comincia a decorrere da quando il diritto può
essere fatto valere.
5

non prima della pubblicazione del Provvedimento n. 8546 del 2000

Per poter esercitare il diritto al risarcimento del danno è cioè
indispensabile che il titolare sia adeguatamente informato non
solo dell’esistenza del danno, ma anche della sua ingiustizia,
non potendo altrimenti riscontrarsi a suo carico l’atteggiamento
di inerzia che giustifica il correre della prescrizione.

quindi interpretato nel senso che la prescrizione inizia a
decorrere non dal momento in cui l’agente compie l’illecito o da
quello in cui il fatto del terzo determina ontologicamente il
danno all’altrui diritto, bensì dal momento in cui l’illecito ed
il conseguente danno si manifestano all’esterno, divenendo
oggettivamente percepibili e riconoscibili (Cass. 9 maggio 2000,
n. 5913; Cass. 28 luglio 2000, n. 9927; Cass. 21 febbraio 2003,
n. 2645).
Nel caso in esame una tale conoscenza non può ritenersi
acquisita in data anteriore a quella in cui l’AGCM ha depositato
il provvedimento sanzionatorio a carico delle compagnie
assicuratrici, rivelando pubblicamente la sussistenza degli
estremi di un’intesa illecita.
Trattasi di accordo che non si può presumere che fosse
conosciuto in precedenza, considerato che gli accordi in
violazione della concorrenza sono normalmente riservati e
nascosti a coloro che non vi partecipino: in particolare, alla
generalità degli utenti e dei consumatori (cfr. diffusamente,
sul punto, Cass. n. 2305/2007 cit.).

6

Il combinato disposto degli art. 2935 e 2947 c.c. deve essere

4k

Il richiamo della sentenza impugnata ad un preteso impedimento
di mero fatto all’esercizio del diritto non è in termini e
travisa il significato e le finalità della norma di cui all’art.
2935 cod. civ.
La Corte di merito ha erroneamente assimilato la fattispecie in

l’illecito sia certo e sia conosciuto, ma ne sia incerta la
qualificazione come illecito suscettibile di generare il diritto «
tutelato dall’azione proposta in giudizio (nella specie, diritto
al risarcimento dei danni).
E’ noto che l’incertezza interpretativa è normalmente inidonea a
giustificare l’inerzia del titolare del diritto, quindi la
dilazione del termine iniziale di decorrenza della prescrizione,
dovendo la parte interessata assumere il rischio della
qualificazione dei fatti posti a fondamento della sua domanda,
sulla base della corretta interpretazione dei principi giuridici
che regolano la materia.
Altro è il caso in cui siano ignoti alla parte gli stessi
estremi del fatto illecito come realtà fenomenica.
Va specificato in proposito che l’attore ha posto a base della
sua domanda risarcitoria non la sua privata e personale
conoscenza dei fatti costitutivi dell’illecito concorrenziale,
ma il Provvedimento dell’AGCM che tali fatti ha per la prima
volta pubblicamente accertato e reso noti.
Se il Licenziati avesse agito sulla base di quel che
personalmente conosceva, si potrebbe effettivamente dire che la
7

esame ai casi in cui il fatto costitutivo in cui si concretizza

sua azione in giudizio perseguiva esclusivamente la soluzione di
un problema interpretativo, cioè la qualificazione come illecito
del comportamento della convenuta ed il risarcimento dei danni,
cioè una questione la cui incertezza non autorizza a tenere in
sospeso la decorrenza del termine di prescrizione.

della sua domanda i fatti che l’AGCM ha accertato con il
Provvedimento n. 8546/2000: fatti dei quali, come si è detto,
egli come la grande massa degli utenti dei servizi
assicurativi – non era, né avrebbe potuto essere a conoscenza,
neppure facendo uso della più accurata diligenza, trattandosi di
accordi “coperti” fra le compagnie, aventi ad oggetto lo scambio
di informazioni anche su dati sensibili idonei ad orientare i
comportamenti di mercato in senso anticoncorrenziale; accordi
dei quali, fra l’altro, l’AGCM ha potuto accertare l’esistenza e
l’illiceità solo a seguito di una lunga e accurata istruttoria,
resa possibile dal suo diritto di accesso
cittadino qualunque

interdetto al

alle notizie e ai documenti più

riservati in possesso delle imprese indagate.
Non viene quindi in considerazione l’alternativa fra impedimenti
di diritto e impedimenti di fatto alla proposizione della
domanda risarcitoria, né sono in questione ipotetiche incertezze
interpretative circa la qualificazione della fattispecie dedotta
in giudizio.
Si tratta invece di far decorrere la prescrizione da data non
anteriore a quella in cui si è verificato il fatto dal quale
8

L’attore ha agito in giudizio, per contro, ponendo a fondamento

deriva il diritto azionato: fatto che, nella specie, consiste
nella pubblicazione del provvedimento sanzionatorio dell’AGCM.
La sentenza impugnata deve essere sul punto annullata, con
rinvio della causa alla Corte di appello di Napoli, affinché
decida la controversia applicando il seguente principio di
“Qualora l’azione di risarcimento dei danni proposta da

chi si dichiari danneggiato dalla violazione delle regole della
concorrenza sia fondata esclusivamente sulla base dei fatti
accertati dall’AGCM con il Provvedimento n. 8546/2000, la
prescrizione del diritto al risarcimento dei danni comincia a
decorrere da data non anteriore a quella della pubblicazione del
suddetto Provvedimento.
La prescrizione, infatti, non può farsi decorrere da una data
anteriore a quella in cui si è verificata la fattispecie posta a
base della domanda giudiziale”.
4.- Quanto ai pagamenti relativamente ai quali l’azione
risarcitoria è stata ritenuta non prescritta, la Corte di
appello ha rilevato che l’AGCM ha accertato e punito
esclusivamente l’intesa fra le compagnie assicuratrici, ma non
ha accertato né che fra esse sia intervenuto un accordo sulle
tariffe da applicare, né che lo scambio di informazioni abbia
avuto concreti effetti sulla formazione dei premi assicurativi.
Ha ritenuto quindi che l’attore, a cui ne incombeva l’onere ai
sensi dell’art. 2697 cod. civ., non abbia fornito la prova del
nesso causale fra l’illecito e il danno lamentato.

9

diritto:

5.- Con il primo motivo,

denunciando violazione degli art.

1223, 2043 e 2697 cod. civ., il ricorrente richiama i principi
affermati da questa Corte a sezioni unite con la sopra citata
sentenza n. 2305/2007 e con altre, precedenti e successive,
secondo cui:

“L’azione risarcitoria, proposta dall’assicurato ai

(norme per la tutela della concorrenza e del mercato), nei
confronti dell’assicuratore che sia stato sottoposto a sanzione
dall’Autorità garante per aver partecipato ad un’intesa
anticoncorrenziale, tende alla tutela dell’interesse
giuridicamente protetto (dalla normativa comunitaria, dalla
Costituzione e dalla legislazione nazionale) a godere dei
benefici della libera competizione commerciale (interesse che
può essere direttamente leso da comportamenti anticompetitivi
posti in essere dalle imprese, a monte delle singole
contrattazioni), nonché alla riparazione del danno ingiusto,
consistente nell’aver pagato un premio di polizza superiore a
quello che l’assicurato stesso avrebbe pagato in condizioni di
libero mercato.
In siffatta azione l’assicurato ha l’onere di allegare la
polizza assicurativa contratta (quale condotta finale del
preteso danneggiante) e l’accertamento, in sede amministrativa,
dell’intesa anticoncorrenziale (quale condotta preparatoria) e
il giudice potrà desumere l’esistenza del nesso causale tra
quest’ultima ed il danno lamentato anche attraverso criteri di
alta probabilità logica o per il tramite di presunzioni”; salvo
10

sensi del 2 ° comma dell’art. 33 della legge n. 287 del 1990

restando

l’obbligo del giudice di valutare gli elementi di

prova offerti dall’assicuratore che tenda a provare contro le
presunzioni o a dimostrare l’intervento di fattori causali
diversi, che siano stati da soli idonei a produrre 11 danno, o
che abbiano, comunque, concorso a produrlo.

giudice potrà procedere in via equitativa alla relativa
liquidazione,

determinando l’importo risarcitorio in una

percentuale del premio pagato” (Cass. civ. n. 2305/2007 cit.).
Afferma che la sentenza impugnata ha disatteso tali principi.
5.1.- Il motivo è fondato.
Correttamente la Corte di appello ha rilevato che il
Provvedimento n. 8546 dell’AGCM non ha inflitto specifica
sanzione alle compagnie assicuratrici per un ipotetico cartello
sui prezzi.
Non è esatto però che l’Autorità garante non si sia affatto
pronunciata sul collegamento causale fra l’intesa illecita e
l’abnorme incremento dei premi che ne è conseguito.
Ha formulato al contrario ampi rilievi in proposito, tali da
giustificare la presunzione o quanto meno da prospettare
significative ragioni di sospetto – circa la sussistenza di un
tale collegamento, come questa Corte ha più volte rilevato
(cfr. Cass. civ. 26 maggio 2011 n. 11610:

“Se è vero che l’AGCM

ha inflitto condanna solo ai sensi dell’art. 2, 2 ° comma, legge
n. 287 del 1990, ravvisando un’intesa idonea a falsare il gioco
della concorrenza e non anche un accordo di cartello sul livello
11

Accertata, dunque, l’esistenza di un danno risarcibile, il

k

dei premi,

la rilevazione

è indubbio che

dell’abnorme

incremento dei premi relativi alle polizze di RCA, nel periodo
interessato dall’intesa, ha costituito da un lato un
presupposto del giudizio di illiceità del comportamento:
dall’altro lato un indubbio accertamento del suo effetto, in

L’AGCM ha motivato il giudizio di illiceità con il fatto che lo
scambio di informazioni è andato ben oltre le finalità – lecite
e fisiologiche per le imprese del settore – di comunicarsi i
dati rilevanti per la determinazione del c.d. premio puro (cioè
di quella parte del premio che è commisurata alla natura e
all’entità dei rischi), e si è esteso a comprendere i c.d. dati
sensibili, che concorrono a determinare l’importo del premio
commerciale, che è quello concretamente convenuto in polizza e
che include, oltre al premio puro, le imposte, i caricamenti
corrispondenti al costi ed alle spese generali e soprattutto
l’utile di impresa (cfr. §§ 239-251, 257 del Provvedimento n.
8546/2000).
Ciò ha consentito alle imprese partecipanti di “coordinarsi
rapidamente_su di un equilibrio di mercato collusivo, anche in
assenza di accordi espliciti sul prezzi” e di “adeguare le
proprie strategie alla realizzazione di equilibri di prezzo a
cui sia associato 11 massimo profitto congiunto per l’industria
nel suo complesso, con grave danno per il corretto funzionamento
del mercato e per i consumatori” (§ 251; § 254 ss.)”.

“lo

scambio di informazioni ha anche permesso di incrementare la
12

danno degli utenti dei servizi assicurativi.

frequenza

degli

aumenti

di

tariffa,

passati

dall’unica

variazione annuale, nel primo anno di liberalizzazione, alle
oltre quattro variazioni del 1999 (il danno lamentato dal
Cementano si riferisce al 1997-98). Ogni impresa era infatti in
grado di verificare che i concorrenti si conformassero alle

periodo di riallineamento, di assumere un’ulteriore, analoga
iniziativa (§§ 71, 244, 258)”.
“Ne consegue che il provvedimento sanzionatorio non ha accertato
solo il carattere

potenzialmente lesivo dei benefici della

concorrenza e degli interessi economici dei consumatori – come
prospettato dalla ricorrente – ma anche il fatto che tale
comportamento

ha

prodotto

un’ingente

e

ingiustificata

lievitazione dei premi sul mercato italiano delle polizze RCA”
(su tutti questi principi cfr., fra le tante, Cass. civ. Sez. 3,
10 maggio 2011 n. 10211 e n. 10212; Cass. civ. Sez. 3, 20 giugno
2011 n. 13486; Cass. civ. Sez. 3, 20 dicembre 2011 n. 27554).
Tali accertamenti dell’AGCM stanno alla base del principio
affermato con la citata sentenza n. 2305/2007 delle sezioni
unite, secondo cui – ai fini della prova del nesso causale fra
l’intesa sanzionata e l’incremento dei premi – l’assicurato ha
l’onere di allegare la polizza assicurativa contratta (quale
condotta finale del preteso danneggiante) e l’accertamento in
sede

amministrativa

dell’intesa

anticoncorrenziale

(quale

condotta preparatoria), e il giudice potrà desumere l’esistenza
del nesso causale tra quest’ultima ed il danno lamentato “anche
13

proprie iniziative incrementative, il che consentiva, dopo un

attraverso criteri di alta probabilità logica o per il tramite
di presunzioni”(conf.

Cass. civ. Sez. 3, 26 maggio 2011 n.

11610; Idem, 9 maggio 2012 n. 7039, fra le tante).
Con ciò la Corte non ha ovviamente sovvertito, né intendeva, né
avrebbe potuto sovvertire, le norme in tema di onere della prova

del provvedimento sanzionatorío dell’Autorità garante a materie
da esso non previste.
Ha solo preso atto di tutti i rilievi svolti dall’Autorità nel
Provvedimento n. 8546/3000, tali da offrire gravi, precisi e
concordanti indici presuntivi circa l’effettiva sussistenza di
un collegamento causale fra i comportamenti sanzionati e
l’incremento dei premi, ed ha enunciato il principio per cui – a
fronte di tale Provvedimento – l’assicurato può avvalersi della
presunzione della sussistenza del nesso causale, fermo restando
ovviamente il più ampio diritto della controparte di fornire la
prova contraria.
La Corte di appello di Napoli ha ignorato tali considerazioni.
Non ha preso in esame la domanda dell’attore di avvalersi della
presunzione circa la sussistenza del nesso causale, né ha posto
a fondamento della sua decisione ipotetiche deduzioni a prova
contraria della compagnia assicuratrice convenuta, discostandosi
così non solo dai principi enunciati da questa Corte, ma anche
dalle conformi indicazioni emerse in sede comunitaria, ove si è
affermato che

sommo interesse dell’ordinamento giuridico-

economico a che siano predisposti adeguati strumenti al fine di
14

del nesso causale; e neppure ha voluto estendere gli effetti

garantire il diritto al risarcimento dei danni alle vittime
delle violazioni degli art. 81 e 82 del Trattato CE (oggi art.
101 e 102 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea),
anche in funzione preventiva e dissuasiva rispetto ad ulteriori
illeciti, in considerazione della gravità dei danni che derivano

violazione delle norme sulla concorrenza; che peraltro la
disciplina delle azioni risarcitorie presenta gravi difficoltà,
poiché qualsiasi valutazione ipotetica di come sarebbero evolute
le condizioni di mercato e le interazioni fra gli operatori, in
assenza delle violazioni, pone problemi economici e giuridici
estremamente complessi; che d’altra parte non si può accettare
che la disciplina giuridica della materia renda eccessivamente
difficile, o praticamente impossibile, l’esercizio dei diritti
risarcitori, che l’ordinamento giuridico dell’UE intende
garantire (cfr.

Libro Bianco della Commissione Europea sulle

azioni di risarcimento del danno per violazione delle norme
comunitarie antitrust,

Bruxelles2 agosto 2008. COM (2008) 165.

Cfr. altresì la giurisprudenza europea: da ultimo cause riunite
295-298/04, Manfredi, Racc. 2006, p. I, 6619).
Da qui la tendenza delle giurisdizioni nazionali ad adottare
approcci pragmatici, quanto alla determinazione dell’entità dei
danni da risarcire, ed in particolare a ricorrere a presunzioni,
all’inversione dell’onere della prova, o comunque a legittimare
valutazioni giudiziali fondate sulla base delle stime più
attendibili

(Comunicazione della Commissione relativa alla
15

alla collettività intera j oltre che ai singoli contraenti, dalla

quantificazione del danno nelle azioni di risarcimento fondate
sulla violazione dell’articolo 101 o 102 del trattato sul
funzionamento dell’Unione europea

[2013/C 167/07]).

In linea con tali principi, la giurisprudenza di questa Corte
ha ritenuto operante la presunzione che i rilevanti incrementi

Provvedimento sanzionatorio dell’AGCM, siano effetto dei
comportamenti sanzionati.
Costituisce quindi un punto fermo che – accertata dall’AGCM la
sussistenza di un’intesa illecita, potenzialmente idonea a
consentire alle imprese coinvolte di uniformare i loro
comportamenti nelle scelte di prezzo; accertato che tali
incrementi dei prezzi si sono effettivamente verificati nel
medesimo periodo – gli utenti dei servizi assicurativi possono
avvalersi della presunzione che i maggiori prezzi loro praticati
siano conseguenza dell’illecito comportamento, ancorché non
specificamente sanzionato dall’autorità garante, e che il danno
conseguente possa essere quantificato in una percentuale della
maggior somma pagata.
Resta fermo, ovviamente, il diritto dell’impresa convenuta di
fornire la prova contraria, cioè la prova che il danno lamentato
– cioè l’aumento dei premi – sia da ascrivere a cause diverse
dall’illecito concorrenziale.
La sentenza impugnata ha assunto la sua decisione a prescindere
da quest’ultimo aspetto; a prescindere cioè dall’esame delle
prove dedotte dalla società convenuta e dalla valutazione della
16

dei premi verificatisi durante gli anni a cui si riferisce il

loro idoneità a smentire concretamente e credibilmente le
suddette presunzioni, discostandosi anche sotto questo profilo
dai principi più volte enunciati da questa Corte.
Ogni ulteriore censura risulta assorbita.
6.-

In accoglimento dei due motivi di ricorso la sentenza

Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, affinché
riesamini la controversia e ne risolva i vari aspetti
conformemente ai principi sopra enunciati e con logica e
completa motivazione.
7.- La Corte di rinvio deciderà anche sulle spese del presente
giudizio.
P.Q.M.

La Corte di cassazione accoglie il ricorso. Cassa la sentenza
impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Napoli, in
diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del
giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 27 settembre 2013

Il

Presidente

impugnata deve essere annullata, con rinvio della causa alla

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA