Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27527 del 02/12/2020
Cassazione civile sez. VI, 02/12/2020, (ud. 11/11/2020, dep. 02/12/2020), n.27527
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 17748-2019 proposto da:
A.G., elettivamente domiciliata in ROAMA, PIAZZA
CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dall’avvocato GIOVANNI D’AMBRA;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– controricorrente –
contro
RISCOSSIONE SICILIA SPA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 5578/13/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della SICILIA SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata il
13/12/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 11/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CROLLA
COSMO.
Fatto
RILEVATO
CHE:
1. A.G. impugnava la cartella di pagamento, dell’importo di Euro 17.046,38, emessa ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis in conseguenza della decadenza dal beneficio della definizione agevolata di cui alla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 1011 per effetto del mancato pagamento delle rate successive alla prima.
2. La CTP accoglieva il ricorso, pur ritenendo dovute le somme indicate nella cartella da pagarsi ratealmente.
3. La sentenza veniva impugnata dall’Agenzia delle Entrate e la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia accoglieva l’appello sul rilievo che il mancato pagamento delle rate determinava la decadenza del contribuente dal beneficio della rateizzazione.
4. Avverso la sentenza della CTR il contribuente ha proposto ricorso per Cassazione. L’Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate-Riscossioni si sono costituite depositando controricorso.
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
1.Con l’unico motivo di ricorso A.G. denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 1011 per come modificato dalla L. n. 31 del 2008, art. 36 bis, comma 2 di conversione del D.L. n. 248 del 2007 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; si sostiene che erroneamente la CTR ha dichiarato la decadenza del contribuente dalla definizione agevolata atteso che la normativa non prevede alcuna espressa decadenza dalla definizione agevolata per mancata pagamento delle rate successive alla prima.
2.La controversia non si pone in termini dell’immediata evidenza decisoria non essendovi precedenti sul punto di questa Corte
3. La causa va rimessa a nuovo ruolo, disponendone la trasmissione alla sezione ordinaria (quinta) per la trattazione in pubblica udienza.
P.Q.M.
Dispone la trasmissione del procedimento alla Quinta Sezione.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 11 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2020