Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27526 del 30/12/2016


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Cassazione civile, sez. II, 30/12/2016, (ud. 17/11/2016, dep.30/12/2016),  n. 27526

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13930/2013 proposto da:

P.M.C., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in Roma,

Via F. Siacci 2B, presso lo studio dell’avvocato CORRADO DE MARTINI,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato RENATO

DABORMIDA, come da procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

SAPORI NUOVI sas di S.M. & C., in persona del socio

accomandatario, legale rappresentante S.M., elettivamente

domiciliata in Roma, V. Due Macelli 47, presso lo studio

dell’avvocato ALBERTO IMPRODA, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati RICCARDO ROBUSCHI, MAZZA ARTURO, come da

procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1656/2012, della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 06/08/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/11/2016 dal Consigliere Dott. Ippolisto Parziale;

udito l’Avvocato Dabotinida e l’avvocato Pierangela Rodilosso per

delega Mazza, che si riportano agli atti e alle conclusioni assunte;

udito il sostituto procuratore generale, Carmelo Sgroi, che conclude

per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione notificato il 19 luglio 2005 la Sapori Nuovi sas proponeva opposizione, presso il Tribunale di Acqui Terme, avverso il decreto ingiuntivo emesso il 19 maggio 2005 su richiesta del geometra P.M.C., per l’importo di Euro 17.069,86, quale saldo per una prestazione d’opera professionale eseguita in suo favore.

L’opponente sosteneva che il compenso del professionista era stato già corrisposto e che lo stesso doveva essere calcolato sulla base del contributo ammesso dalla Regione Lombardia prima dell’erogazione.

2. P.M.C. si costituiva chiedendo il rigetto dell’opposizione.

3. Con sentenza n. 127/07 il Tribunale di Acqui Terme accoglieva l’opposizione.

4. P.M.C. proponeva appello, chiedendo la riforma della sentenza.

5. La Corte di Appello di Milano, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 1656/12, rigettava l’appello. Osservava che la clausola relativa al compenso di P.M.C. doveva essere interpretata in correlazione con le altre clausole, che facevano riferimento all’erogazione del contributo della Regione Lombardia, in particolare con l’indicazione, presente nel contratto, del tempo dell’adempimento in coincidenza “con la effettiva erogazione e il pagamento proporzionale rispetto all’incasso”.

6. Impugna tale decisione P.M.C., che articola due motivi.

La Sapori Nuovi sas resiste con controricorso. Parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione semplificata nella decisione del ricorso.

2. Il ricorso è infondato e va rigettato.

2.1 – Con il primo ed il secondo motivo che, stante la loro stretta connessione, possono essere trattati congiuntamente, P.M.C. lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti e la violazione dell’art. 112 c.p.c. e art. 111 Cost., poichè la corte territoriale si era limitata a confermare la sentenza di primo grado senza sviluppare un proprio percorso logico argomentativo e valutandone solo la correttezza formale.

2.2 – Le doglianze sono infondate.

La Corte di Appello di Milano ha in primo luogo riportato la motivazione del giudice di prime cure e le doglianze dell’appellante e ha poi respinto l’appello, chiarendo, con un giudizio logico e completo, non sindacabile nella presente sede investendo un profilo di merito, che la clausola relativa al compenso di P.M.C. doveva essere interpretata in correlazione con le altre clausole che facevano riferimento all’erogazione del contributo della Regione Lombardia, in particolare con l’indicazione, presente nel contratto, del tempo dell’adempimento in coincidenza “con la effettiva erogazione e il pagamento proporzionale rispetto all’incasso”.

La corte territoriale, inoltre, ha evidenziato che P.M.C. non aveva contestato in maniera specifica le argomentazioni su cui era fondata la sentenza del Tribunale di Acqui Terme. Nè il ricorrente ha riprodotto, nel suo ricorso per cassazione, il testo completo dell’accordo concluso con la società resistente o, almeno, le clausole che avrebbero dovuto giustificare l’accoglimento della sua impugnazione, in modo da consentirne un esame.

Va poi osservato che la clausola di rinuncia al compenso, prevista nel contratto per il caso della mancata erogazione del finanziamento, conduce ex se a collegare il diritto alla prestazione alla effettiva erogazione del contributo.

3. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis e comma 1 quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di Cassazione, che liquida in Euro 2.500,00 (duemilacinquecento) di cui Euro 200,00 (duecento) per esborsi, distratte all’avv. Arturo Mazza antistatario. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Sentenza redatta con la collaborazione dell’Assistente di Studio Dott. C.D..

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2016

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