Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27526 del 28/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 28/10/2019, (ud. 21/05/2019, dep. 28/10/2019), n.27526

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20997-2016 proposto da:

INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

SUL LAVORO (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso la

sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso

dagli avvocati RAFFAELA FABBI, LORELLA FRASCONA’;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA (OMISSIS), in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LAURA

MANTEGAZZA 24, presso lo studio del Dott. MARCO GARDIN,

rappresentata e difesa dall’avvocato FABIO DELL’ANNA;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

A.S.;

– intimato –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante in proprio e quale procuratore

speciale della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI I.N.P.S.

(S.C.C.I.) S.p.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto

medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D’ALOISIO,

ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO,

ESTER ADA VITA SCIPLINO;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1331/2016 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 24/06/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 21/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ALFONSINA

DE FELICE.

Fatto

RILEVATO

che:

la Corte d’appello di Lecce, a conferma della pronuncia del locale Tribunale, ha rigettato il ricorso proposto da Equitalia Sud S.p.a., accertando la decorrenza del termine di prescrizione quinquennale dei crediti contributivi previdenziali relativi agli anni 2000 – 2005, dovuti, in parte all’Inps e in parte all’Inail, da A.S. e portati in nove cartelle di pagamento non opposte;

la Corte territoriale ha, in particolare, rilevato che la durata decennale del termine di prescrizione (art. 2946 c.c.) non trova applicazione nell’ipotesi della mancata opposizione giudiziale avverso la cartella di pagamento per contributi previdenziali, poichè l’art. 2953 c.c. che introduce la cd. actio iudicati si riferisce soltanto ai titoli esecutivi cui può riconoscersi efficacia di giudicato e non anche alle cartelle di pagamento divenute definitive per mancata opposizione; per queste ultime l’atto rimane soggetto al termine di prescrizione quinquennale espressamente sancito dalla L. n. 335 del 1995, art. 3;

la cassazione della decisione è domandata dall’Inail sulla base di un unico motivo; Equitalia Servizi Riscossione S.p.a. (che ha incorporato Equitalia Sud S.p.a.) resiste con tempestivo controricorso e propone altresì ricorso incidentale sulla base di un unico motivo; A.S. e l’Inps rimangono intimati; è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di Consiglio;

l’Inail ha depositato memoria in prossimità dell’Adunanza camerale.

Diritto

CONSIDERATO

che:

nel ricorso principale, con l’unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Inail deduce “Violazione dell’art. 2953 c.c. e dell’art. 474 c.p.c. per violazione e falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9”; contesta la sentenza gravata là dove la stessa ha ritenuto la decorrenza della prescrizione quinquennale sul presupposto che la cartella di pagamento non opposta non rivesta la natura di titolo esecutivo; afferma che, non essendo trascorsi dieci anni tra la notifica delle cartelle esattoriali non opposte nei termini di legge e la notifica dell’avviso di iscrizione ipotecaria da parte di Equitalia S.p.a., sarebbe evidente l’errore in cui è incorsa la Corte d’appello di Lecce per non aver ritenuto applicabile al caso in esame la disposizione di cui all’art. 2953 c.c. e per aver dichiarato la prescrizione dei crediti dovuti all’INAIL ai sensi della L. n. 335 del 1995;

il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c.;

la questione dell’efficacia dei titoli di riscossione coattiva in materia previdenziale è stata oggetto di approfondita trattazione da parte di questa Corte, la quale, con la sentenza delle Sezioni Unite n. 23397 del 2016, ha in particolare statuito che “La scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo la L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell’art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l’avviso di addebito dell’INPS, che, dall’1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (D.L. n. 78 del 2010, art. 30, conv., con modif., dalla L. n. 122 del 2010).”

il motivo dedotto non introduce elementi ulteriori che inducano a discostarsi dal principio di diritto sopra richiamato, del quale la sentenza impugnata ha dato corretta attuazione;

nell’unico motivo del ricorso incidentale, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, Equitalia Sud S.p.a. contesta “Violazione e falsa applicazione degli artt. 2946,2953,2934 c.c., e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49”; si duole che la Corte territoriale abbia condannato Equitalia Sud alla rifusione delle spese di lite e abbia confermato la sentenza di prime cure che aveva cancellato l’ipoteca esattoriale impugnata, limitatamente alle cartelle di pagamento non opposte, aventi ad oggetto i crediti ritenuti erroneamente prescritti; si richiama all’orientamento di legittimità il quale ha affermato che alla cartella di pagamento divenuta definitiva si applica la prescrizione decennale, alla luce del quale avrebbe dovuto accertarsi non ancora decorso invano il predetto termine, con conseguente legittimità delle cartelle e dell’iscrizione ipotecaria impugnate;

il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c.;

le critiche formulate dalla ricorrente incidentale non introducono elementi ulteriori che inducano a discostarsi dal principio di diritto affermato con la sentenza delle Sezioni Unite n. 23397 del 2016 richiamato nell’esame del ricorso principale, del quale la sentenza impugnata ha dato corretta attuazione;

in definitiva, sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale sono dichiarati inammissibili; le spese del giudizio di legittimità vanno compensate stante la recente sopravvenienza dell’indirizzo qui seguito;

in considerazione dell’esito del giudizio, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte dichiara inammissibili sia il ricorso principale dell’Inail che il ricorso incidentale di Equitalia Sud S.p.a. Compensa le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale e della ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 21 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2019

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