Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27526 del 19/12/2011

Cassazione civile sez. II, 19/12/2011, (ud. 02/12/2011, dep. 19/12/2011), n.27526

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FELICETTI Francesco – Presidente –

Dott. NUZZO Laurenza – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – rel. Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso iscritto al n.r.g. 2058/07 proposto da:

Avv. B.M.G. (c.f. (OMISSIS));

rappresentata e difesa dall’avv. FARRAUTO Giuseppe e dall’avv.

Gabriele Pafundi ed elettivamente domiciliata presso lo studio del

secondo in Roma, viale Giulio Cesare n. 14, giusta procura a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

P.M.; R.E.;

– parti intimate –

avverso l’ordinanza del Tribunale di Savona, depositata il 26/10/2006

e notificata il 14/12/2006;

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del

2/12/2011 dal Consigliere Dott. Bruno Bianchini;

Udito l’avv. Stefano Santarelli, con delega dell’avv. Raffaele

Pafundi, per la parte ricorrente, che ha insistito per l’accoglimento

del ricorso;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. GOLIA Aurelio, che ha concluso per l’inammissibilità

del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’avv. B.M.G. propose innanzi al Tribunale di Savona ricorso à sensi della L. n. 794 del 1942, art. 28, e segg., chiedendo la liquidazione degli onorari e delle competenze professionali per l’attività svolta in favore di P.M. e R.E. nell’ambito di un giudizio in cui i medesimi figuravano come terzi chiamati da tale P.G.; i predetti, costituendosi, eccepirono preliminarmente la prescrizione presuntiva del credito e sostennero comunque di nulla dovere, avendo pagato più del dovuto, agendo altresì il via riconvenzionale per la restituzione delle somme corrisposte in eccesso.

Pur concordando le parti sul fatto che, a causa delle contestazioni sull’an debeatur, non poteva più applicarsi il rito speciale previsto dalla legge professionale e pur avendo rivolto istanza per la trasformazione del rito con prosecuzione della trattazione innanzi al medesimo giudice, il Tribunale adito, con ordinanza dell’11 ottobre 2006, dichiarò l’inammissibilità del ricorso, condannando altresì il ricorrente al pagamento delle spese.

Per la cassazione di tale provvedimento l’avvocato B. ha proposto ricorso straordinario ex art. 111 Cost., sulla base di tre motivi, denunzianti la violazione ed erronea applicazione della L. n. 794 del 1942, art. 28, e segg.; gli intimati non hanno svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 – Con il primo “motivo” l’avv. B. ribadisce la ricorribilità in cassazione della pronunzia di inammissibilità, nella parte in cui la stessa regoli definitivamente le spese del procedimento, assumendo che per questo capo, il provvedimento perde il carattere meramente ordinatorio – che invece deve essere riconosciuto alla pronuncia principale di inammissibilità sul ricorso della L. n. 794 del 1942, ex artt. 28 e 29 – per assumere valenza decisoria; tale valutandone conduce poi la ricorrente alla formulazione del logicamente connesso terzo motivo con cui viene denunciata la violazione e l’errata applicazione della L. n. 794 del 1942, art. 28, e segg., avendo pronunziato, il giudice del merito, sulla ripartizione delle spese di lite, pur non avendo adottato una decisione – suscettibile di far stato – sulla propria domanda di liquidazione delle proprie spettanze professionali.

2 – Con il secondo motivo la ricorrente denunzia l’erroneità della pronunzia di inammissibilità del ricorso laddove difettino – a seguito delle eccezioni di merito dei clienti – i presupposti per l’attivazione o la prosecuzione della procedura semplificata sostenendo che, in tal caso, il giudice adito avrebbe dovuto disporre che il procedimento, oramai regolarmente incardinato, procedesse secondo il “rito” ordinario innanzi a sè.

3 – Esaminati congiuntamente i tre motivi – per la loro stretta correlazione logica – si osserva che la Corte non ha ragione di derogare al principio, – v. Cass. 17053/2011 – secondo il quale l’ordinanza, pronunziata nello speciale procedimento camerale di liquidazione degli onorari di avvocato, con cui si dichiari la non sottoponibilità al rito speciale della controversia che contenga anche la contestazione dell’an debeatur, non è suscettibile di ricorso straordinario ex art. 111 Cost., non avendo contenuto decisorio; tale valutazione comporta che sono fondati gli altri due motivi, dal momento che la carenza di potestas judicandi con il rito speciale sulla domanda di liquidazione, fa venir meno il potere di statuire sulle spese di lite del procedimento speciale; consegue da ciò che la pronunzia su di esse ha, diversamente dall’altra sull’ammissibilità del rito, su tale capo, carattere decisorio e, potendo formare in parte qua oggetto di ricorso in sede di legittimità à sensi dell’art. 111 Cost., è suscettibile di esser cassata senza rinvio.

4 – Nulla per le spese, in considerazione dell’esito della decisione, in cui non si ravvisa una soccombenza degli intimati, atteso che la cassazione del provvedimento giudiziale – e quindi la soccombenza dei clienti del professionista – non è collegata al rigetto di una loro infondata eccezione ma ad un’errata valutazione del giudice del merito rispetto ai limiti della propria potestas judicandi.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione e, decidendo nel merito, cassa il provvedimento impugnato limitatamente alla condanna al pagamento delle spese. Nulla per le spese per il procedimento di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di Cassazione, il 2 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2011

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