Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27526 del 11/10/2021

Cassazione civile sez. III, 11/10/2021, (ud. 30/03/2021, dep. 11/10/2021), n.27526

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4401-2019 proposto da:

AXA ASSICURAZIONI, in persona del procuratore speciale

R.M., elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO TRIESTE 85, presso lo

STUDIO dell’AVV. DONATELLA MAZZA, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

LA SOCIETA’ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE SOCIETA’ COOPERATIVA, in

persona del procuratore, G.A., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 38, presso lo STUDIO degli AVV.TI

PIERFILIPPO COLETTI, e STEFANIA COLETTI, che la rappresentano e

difendono;

– controricorrente –

e contro

P.F., e PA.FA., in proprio e quali eredi di

B.F., e P.G., elettivamente domiciliati in

ROMA, via ANTONIO BERTOLONI 35, presso lo STUDIO dell’AVV. FEDERICO

CAPPELLA, che li rappresenta e difende insieme con l’AVV. CRISTINA

AMADORI;

– controricorrenti –

e nei confronti di:

DOMUS NOVA S.P.A.;

– intimata –

C.D.;

– intimata –

V.P.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1751-2018 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 26 giugno 2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio dal

Consigliere Dott. MARILENA GORGONI;

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Dopo essere stata investita, mentre era intenta ad attraversare sulle strisce pedonali, dalla Citroen, condotta da C.D., Z.C. riportava un trauma cranico con ferita lacero-contusa al cuoio capelluto, la frattura del perone sinistro, fratture costali multiple ed ematomi diffusi, che ne rendevano indispensabile il ricovero presso l’ospedale di (OMISSIS); il (OMISSIS) veniva trasferita alla casa di cura Domus Nova e sottoposta a terapia plurifarmacologica comprendente un gastroprotettore; il (OMISSIS) veniva dimessa, per poi essere di nuovo ricoverata presso l’ospedale di (OMISSIS) dove veniva registrato un progressivo scadimento delle sue condizioni generali; entrata in coma, decedeva il (OMISSIS) per shock irreversibile in paziente con insufficienza renale acuta, disidratazione, reni policistici.

Nel processo penale che ne era seguito a carico di C.D., il perito nominato dal PM attribuiva la causa del decesso a shock ipovolemico da emorraggia massiva, dovuta a riacutizzazione e sanguinamento di vecchia lesione ulcerosa duodenale.

Il procedimento penale veniva archiviato.

B.F., figlia di Z.C., in proprio e quale erede del padre, B.P., P.F. e Pa.Fa., nipoti della deceduta, convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di (OMISSIS), C.D., V.P. e Axa S.p.A., rispettivamente, conducente, proprietario e assicuratrice per la r.c.a dell’auto investitrice, nonché la casa di cura Domus Nova S.p.A., chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni conseguenti alla morte di Z.C., ritenendola avvenuta per le lesioni riportate nel sinistro del (OMISSIS), causato da C.D., e per l’errore terapeutico dei sanitari della casa di cura, i quali non avevano prescritto una terapia domiciliare con gastroprotettore, pur essendo loro nota la patologia ulcerosa della deceduta.

Axa e Domus Nova contestavano l’an e il quantum della pretesa risarcitoria; Axa, inoltre, eccepiva preliminarmente l’intervenuta prescrizione della domanda risarcitoria iure proprio, per decorrenza del termine di cui all’art. 2947 c.c., comma 2; e proponeva domanda riconvenzionale nei confronti di Domus Nova, al fine di essere tenuta indenne delle somme che eventualmente fosse stata condannata a corrispondere agli attori.

Domus Aurea chiamava in garanzia Cattolica Assicurazioni.

Il Tribunale di (OMISSIS), con la sentenza n. 1142/2010, non accoglieva la domanda degli attori, ritenendo sprovvista di prova la ricorrenza del nesso causale tra l’incidente stradale e il decesso di Z.C. e tra quest’ultimo e l’errore terapeutico o diagnostico imputato ai sanitari della casa di cura.

P.G., erede di B.F., deceduta dopo la decisione di primo grado, F. e Pa.Fa. impugnavano la sentenza del Tribunale di (OMISSIS), ritenendola viziata per non aver riconosciuto alcun risarcimento iure hereditario per le lesioni subite dalla defunta dal sinistro al decesso, per avere escluso il nesso di causa solo in base alla perizia penale, per avere omesso di considerare la grave patologia ulcerosa della paziente.

Axa chiedeva la conferma della decisione del Tribunale di Ravenna e proponeva domanda riconvenzionale nei confronti di Domus Nova per il caso in cui fosse stato riconosciuto un collegamento eziologico tra la condotta dei sanitari e l’evento morte al fine di essere tenuta indenne e manlevata di qualsiasi eventuale somma. Domus Nova chiedeva di confermare la sentenza di prime cure e, in via subordinata, di essere manlevata dalla Società Cattolica Assicurazioni.

La Corte d’Appello, con la sentenza n. 1751/2018, resa pubblica il 26 giugno 2018, riteneva incontestata la responsabilità di C.D. nella causazione del sinistro stradale e, sulla base delle risultanze della CTU svoltasi nel giudizio di primo grado, considerava accertato il nesso causale tra il suddetto sinistro e la morte, ma escludeva, invece, la responsabilità di Domus Nova, perché, sebbene il CTU non avesse escluso una possibile concausalità sull’evento morte dell’omessa prescrizione di gastroprotettori, non l’aveva affermata in termini probabilistici e, quindi, non aveva ritenuto ricorrente il nesso causale tra la predetta condotta dei sanitari e il decesso di Z.C.. Condannava, di conseguenza, C.D., V.P. e la Axa Assicurazioni a corrispondere a titolo risarcitorio, in solido, la somma complessiva di Euro 473.056,66 a favore di F., Fa. e P.G., quali eredi di B.F., quest’ultima, a sua volta, erede di B.P., nonché la somma di Euro 29.325,00 ciascuno a favore di F. e Pa.Fa., e a rifondere gli appellanti delle spese del giudizio di primo e secondo grado. Condannava gli appellanti a rifondere le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio a Domus Nova e alla società Cattolica Assicurazioni.

Axa Assicurazioni ricorre avverso la suddetta pronuncia, articolando dodici motivi.

Resistono con separati controricorsi F., Fa. e P.G. e la Società Cattolica Assicurazioni. Quest’ultima si difende solo dai motivi secondo, quarto, nono e decimo, cioè gli unici involgenti la responsabilità della Domus Nova, sua assicurata.

La trattazione del ricorso è stata fissata in Camera di Consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., n. 1 e non sono state depositate conclusioni scritte da parte del PM.

Le parti hanno depositato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta “invalidità della sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4 per violazione degli artt. 648 e 562 c.p.p., nonché del principio generale della certezza del diritto”.

Ad avviso di Axa Assicurazioni, la sentenza avrebbe violato il principio di diritto secondo il quale “allorquando il decreto di archiviazione venga emesso dopo il compimento di una accurata istruttoria, esso assume il carattere sostanziale di una sentenza di proscioglimento, tale da poter essere equiparata ad una sentenza penale irrevocabile”.

1.1. Il motivo non merita accoglimento.

Innanzitutto, mette conto osservare che il principio di diritto che, secondo la ricostruzione offerta dalla ricorrente, sarebbe stato violato dalla sentenza impugnata e che emergerebbe da una serie di pronunce di questa Corte, tra quelle evocate la più recente è la n. 6858/2018, non è stato ben colto. La quaestio iuris affrontata dalle decisioni richiamate era quella della individuazione del dies a quo del più lungo termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito avente rilevanza penale; specificando che, ove dal giudice penale sia stato emesso decreto di archiviazione, detto termine comincia a decorrere dalla data dell’illecito, essendo la data di tale provvedimento rilevante ai fini della decorrenza della prescrizione, solo allorché il decreto di archiviazione, in quanto emesso dopo il compimento di una vera istruttoria, integri sostanzialmente una sentenza di proscioglimento.

In altri termini, dette pronunce lasciano del tutto impregiudicata la ben diversa questione per cui è causa, relativa all’autonomia del giudizio civile rispetto a quello penale anche sotto il profilo della possibilità di procedere ad un nuovo accertamento istruttorio.

A tale ultimo riguardo, invece, l’orientamento di questa Corte, ribadito anche recentemente con l’ordinanza n. 19931 del 23/09/2020, è nel senso che il decreto di impromovibilità dell’azione penale, adottato ai sensi dell’art. 408 c.p.p. e ss. (decreto di archiviazione), non impedisce che lo stesso fatto venga diversamente definito, valutato e qualificato dal giudice civile, dal momento che, a differenza della sentenza, la quale presuppone un processo, il provvedimento di archiviazione ha per presupposto la mancanza di un processo e non dà luogo a preclusioni di alcun genere. Detto decreto, infatti, né comporta esercizio dell’azione penale, né ha effetti preclusivi in ordine ad una successiva, diversa valutazione dei fatti, che comporti la riapertura delle indagini.

Neppure preclude, ed è questo ciò che qui interessa, che lo stesso fatto venga diversamente definito, valutato e qualificato dal giudice civile, stante il principio di separatezza ed autonomia tra il giudizio civile ed il giudizio penale.

Tale principio è talmente condiviso radicato e condiviso che questa Corte, con la tornata di diciotto pronunce assunte nella Pubblica udienza del 18 aprile 2019, ha fatto leva su di esso per affermare che “nel giudizio civile di rinvio ex art. 622 c.p.p. si determina una piena “translatio” del giudizio sulla domanda civile, sicché la Corte di appello civile competente per valore, cui la Cassazione in sede penale abbia rimesso il procedimento ai soli effetti civili, applica le regole processuali e probatorie proprie del processo civile e, conseguentemente, adotta, in tema di nesso eziologico tra condotta ed evento di danno, il criterio causale del “più probabile che non” e non quello penalistico dell’alto grado di probabilità logica, anche a prescindere dalle contrarie indicazioni eventualmente contenute nella sentenza penale di rinvio” (così, in massima Cass. 12/06/2019, n. 16859 e le successive conformi).

Detto approdo giurisprudenziale ha preso le mosse proprio dal venir meno del principio dell’unità della giurisdizione, fondato su una concezione del processo di matrice punitiva e su un sistema processuale inquisitorio, il quale, disponendo delle tecniche adeguate per ricercare la verità, era ineludibilmente individuabile quale sede elettiva ed esclusiva per l’accertamento dei fatti storici posti alla base del reato, anche quando gli stessi fatti avessero avuto rilievo extrapenale; e si è rafforzato con il superamento dell’avversione per la duplicazione dell’attività giurisdizionale e della superiore esigenza di giustizia, inerente alla certezza e alla stabilità delle situazioni e dei rapporti giuridici, da cui derivava la necessità di evitare contrasti tra giudicati di diverse giurisdizioni. A risultare determinante è stato però soprattutto lo svuotamento della supremazia della giustizia penale nei rapporti tra processo penale e processo civile, realizzata, dal punto di vista definito statico, con il congegno dell’efficacia vincolante dell’accertamento penale anche nel giudizio civile (prevalenza), e, dal punto di vista dinamico, sottraendo al giudice civile la cognizione preventiva di fatti potenzialmente accertabili dal giudice penale con l’imposizione della sospensione del processo civile, in caso di pendenza dell’azione civile e di quella penale, in attesa delle statuizioni del giudice penale (precedenza). Si è così aperta la strada all’opposto principio del favor separationis e ad un nuovo modo di intendere i rapporti tra giudizio civile e giudizio penale, le cui implicazioni devono essere individuate volta per volta, anche allo scopo di evitare scelte irrazionali; scelte che si potrebbe pensare di giustificare con il fatto indiscutibile che i capisaldi concettuali alla base del sistema processuale voluto dal legislatore del 1988 non sempre si stagliano nitidamente a livello di enunciazione positiva, visto che alcune fattispecie che prescrivono l’efficacia estensiva del giudicato penale anche in sede extrapenale non sono state totalmente espunte dal sistema (artt. 651-654 c.p.p.).

1.2. La suddetta autonomia, dal punto di vista processuale e, in particolare probatorio, era stata già consacrata dalla pronuncia a sezioni unite n. 576 dell’11/01/2008, secondo cui “In tema di responsabilità civile aquiliana, il nesso causale è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 c.p., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all’interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano – ad una valutazione “ex ante” – del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell’accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell’evidenza o del “più probabile che non”, mentre nel processo penale vige la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio”.

2.Con il secondo motivo la ricorrente denuncia “Omessa valutazione di un fatto decisivo risultante dagli atti di causa ex art. 360 c.p.c., n. 5”, rappresentato dall’errore presupposto nella perizia svolta in sede penale che aveva escluso l’incidenza della mancata prescrizione di gastroprotettori alla paziente dimessa, sulla premessa della non conoscenza della pregressa patologia di ulcera duodenale da cui era affetta Z.C. da parte dei medici della Domus Nova, avendo affermato il CTU che “se conosciuta (la patologia) avrebbe dovuto invece imporre il proseguimento della terapia antiulcerosa”.

La sentenza impugnata, quanto alla mancata prescrizione del proseguimento domiciliare della terapia antiulcerosa, ha stabilito quanto segue: a) si ignora se Z.C., già portatrice di ulcera e verosimilmente consapevole della terapia per essa necessaria, abbia assunto oppure no a domicilio un farmaco gastroprotettore, ancorché non prescrittole da Domus Nova; b) non c’e’ prova controfattuale che, nonostante l’assunzione di farmaci gastroprotettori, la riacutizzazione dell’ulcera non sarebbe stata determinata dallo stress legato all’allettamento ed al dolore delle fratture; c) il decesso era avvenuto non a domicilio, ma dopo una settimana dal ricovero e in ambito ospedaliero, quando l’iter terapeutico applicato era certamente autonomo dalle prescrizioni effettuate dalla Domus Nova al momento delle precedenti dimissioni; d) al momento della riacutizzazione della ulcera Z.C. versava in uno stato di grave scadimento delle condizioni generali che ne rendeva probabile la morte.

E’ da escludersi, dunque, che la circostanza denunciata non sia stata presa in considerazione dalla sentenza impugnata, come preteso dalla ricorrente.

La motivazione resa della Corte d’Appello dà ampiamente conto del ruolo che avrebbe assunto la eventuale mancata prescrizione della terapia farmacologica sul decesso di Z.C.; perciò è da escludersi che vi sia alcun rapporto tra l’omesso esame della conoscenza, da parte dei sanitari della Domus Nova, della patologia ulcerosa da cui era affetta la degente e la morte conseguente alla riacutizzazione della ulcera duodenale.

Il motivo, pertanto, non merita accoglimento.

3. Con il terzo motivo la ricorrente deduce “Nullità della sentenza in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, nonché 112, 115 e 116 c.p.c.”, risultando contraddittoria, illogica ed incoerente quando, dopo aver riconosciuto, a pag. 9, “il ruolo quanto meno concausale” del sinistro stradale, “alla luce delle buone condizioni preesistenti della donna”, ha omesso di indicare le altre eventuali concause della morte.

In primo luogo, è opportuno chiarire esattamente qual è stato il contenuto della statuizione della Corte territoriale, perché l’assunto cassatorio non sembra averne colto appieno la ratio.

Ciò impone di mettere in evidenza che la censura attribuisce alla sentenza un’affermazione, quella del ruolo concausale del grave politraumatismo derivato dall’investimento sul decesso di Z.C., che e’, invece, tratta dalla CTU e riportata a pag. 9, tra virgolette, dalla sentenza impugnata, al fine di trarne la seguente conclusione: “trattasi di affermazioni le quali portano a ritenere accertato, secondo i principi stabiliti dalle S.U. della Corte di Cassazione nella sentenza n. 576/2008, il nesso di causa tra le lesioni riportate nel sinistro da Z.C. e la morte della medesima. Non esclude il nesso causale il fatto che le lesioni riportate da Z.C. nel sinistro abbiano innescato una serie di eventi patologici in gran parte collegati alle condizioni morbose preesistenti: trattandosi, infatti, di condizioni in tutto e per tutto comuni in un soggetto di età avanzata, si resta, comunque, nell’ambito della regolarità causale che, anche nella più stretta interpretazione dell’art. 41 c.p., implica sussistenza del nesso causale”. La pronuncia ha altresì escluso, come precisato nello scrutinio relativo al motivo precedente, che la mancata prescrizione della terapia farmacologica domiciliare a base di gastroprotettore abbia assunto un ruolo (con)causale al verificarsi del decesso di Z.C..

In altri termini, la Corte d’Appello ha ritenuto che la causa del decesso dovesse essere individuata nei traumi conseguenti all’incidente, avendo escluso che le patologie precedenti della deceduta, ottantenne in condizioni di salute compatibili con la sua età, avessero fatto venir meno il nesso causale tra l’incidente e l’evento di danno ed avendo altrettanto pacificamente negato, per difetto di prova, che tra la mancata prescrizione alle dimissioni di farmaci gastroprotettori ed il decesso di Z.C. vi fosse un nesso eziologico.

3.1. La questione merita un approfondimento.

Come questa Corte ha bene specificato nella pronuncia n. 28986 dell’11/11/2019, in ordine al concorso di condotte umane colpevoli e cause naturali al verificarsi dell’evento di danno, deve distinguersi l’ipotesi in cui la condotta dell’agente non sarebbe stata in grado di provocare l’evento di danno, in assenza della causa naturale, qui rappresentata dal quadro patologico preesistente, da quella in cui la causa naturale ne abbia amplificato gli effetti pregiudizievoli.

La differenza che corre tra le due ipotesi si gioca sulla differenza tra causalità materiale o naturale, da un lato, e causalità giuridica, dall’altro.

La causalità attiene al collegamento naturalistico tra fatti accertato sulla base delle cognizioni scientifiche del tempo ovvero su basi logico-inferenziali. Essa attiene alla relazione probabilistica (svincolata da ogni riferimento alla prevedibilità soggettiva) tra condotta ed evento di danno (e tra quest’ultimo e le conseguenze risarcibili), da ricostruirsi secondo un criterio di regolarità causale, integrato, se del caso, da quelli dello scopo della norma violata e dell’aumento del rischio tipico, previa analitica descrizione dello stesso (cfr. Cass. Sez. Un., 11/01/2008, n. 576; Cass. 11/07/2019, n. 17084), mentre su un piano diverso si colloca la dimensione soggettiva dell’imputazione. Quest’ultima corrisponde, all’effetto giuridico che la norma collega ad un determinato comportamento sulla base di un criterio di valore, che è rappresentato dall’inadempienza nella responsabilità contrattuale e dalla colpa o dal dolo in quella aquiliana (salvo i casi i casi di imputazione soggettiva dell’evento nell’illecito aquiliano – artt. 2049,2050,2051 e 2053 c.c.): Cass. 11/11/2019, n. 28991.

I principi in base ai quali accertare il nesso di causalità materiale (principi cui la legge rinvia e dà per noti, dal momento che alcuna norma contiene una definizione di “nesso causale”), sono individuati dalla legge e sono precisamente gli artt. 40 e 41 c.p..

A differenza della causalità penale, orientata alla negazione della irrilevanza delle concause (art. 41 c.p.), la causalità civile guarda al danno e non all’evento; mentre infatti la causalità penale è orientata nella direzione dell’evento e da ciò deriva l’irrilevanza, ovvero l’equivalenza, delle cause concorrenti (art. 41 c.p., comma 1), la causalità civile ha l’attenzione concentrata sul danno, perché la responsabilità in questo settore ruota sulla figura del danneggiato, diversamente da quella penale, che gravita intorno alla figura dell’autore del reato; la prima non è connotata dal principio di stretta legalità, per cui non si esclude che la prova del collegamento eziologico possa fondarsi su ragionamenti inferenziali; la funzione della responsabilità civile è quella di trovare la più opportuna allocazione delle conseguenze pregiudizievoli verificatesi nella sfera della vittima, quella della responsabilità penale ha matrice sanzionatoria.

L’accertamento del nesso di causalità materiale o naturale è necessario per stabilire se vi sia responsabilità ed a chi vada imputata; ad esso segue l’accertamento del nesso di causalità giuridica che individua tra le possibili conseguenze pregiudizievoli, derivate dalla sequenza lesioni – danno, quelle risarcibili.

Proprio il mantenimento della differenza tra il nesso di causalità materiale, che e’, dunque, un criterio oggettivo di imputazione della responsabilità, e il nesso di causalità giuridica, che, invece, consente di individuare e selezionare le conseguenze dannose risarcibili dell’evento, offre un’appagante soluzione al problema dell’accertamento del nesso eziologico rispetto ad eventi, come quello per cui è causa, ad eziologia multifattoriale e più specificamente alle ipotesi di concorso tra causa umana colpevole e cause naturali (o umane non colpevoli) alla produzione dell’evento dannoso: perché se viene processualmente accertato che la causa naturale è tale da escludere il nesso di causa tra condotta umana ed evento, la domanda sarà rigettata, se la causa naturale ha rivestito efficacia eziologica non esclusiva, ma soltanto concorrente rispetto all’evento, la responsabilità dell’evento sarà per intero ascritta all’autore della condotta illecita.

E nel caso di specie, come già chiarito, la Corte territoriale ha negato che la causa naturale, cioè il quadro patologico pregresso di Z.C., avesse escluso ovvero interrotto il nesso di causa tra l’investimento e la morte dell’investita.

3.2. Da qui occorre partire, allo scopo di fugare ogni dubbio in ordine al ragionamento che la Corte territoriale ha seguito.

In applicazione dell’art. 41 c.p., del resto, dalla sentenza espressamente evocato, la Corte territoriale, contrariamente a quanto ritenuto dallla ricorrente, nell’accertare il nesso di causalità materiale, non ha affatto attribuito un ruolo concausale, siccome inteso dalla ricorrente, (esclusa la condotta asseritamente omissiva dei sanitari della Domus Nova), alle pregresse patologie della vittima, nemmeno alla patologia ulcerosa, il cui riacutizzarsi ne ha causato il decesso.

Il ragionamento della Corte territoriale risulta, sia pure implicitamente, in piena sintonia, infatti, con la esclusione di ogni possibilità di riduzione proporzionale in ragione della minore incidenza dell’apporto causale del danneggiante, in quanto una comparazione del grado di incidenza eziologica di più cause concorrenti può instaurarsi soltanto tra una pluralità di comportamenti umani colpevoli, non tra una causa umana imputabile ed una concausa causa naturale (lo stesso è a dirsi quando la causa umana imputabile concorra con una causa umana non imputabile: Cass. 15/01/2020, n. 515).

Tale esito giurisprudenziale risente del lungo travaglio, a seguito del quale questa Corte regolatrice ha individuato nell’art. 1227 c.c., comma 1 l’applicazione dei principi della causalità e del funzionamento del nesso causale. In questo quadro la colpa, cui fa riferimento l’art. 1227 c.c., comma 1, va intesa come criterio di selezione delle concause rilevanti ai fini della riduzione del risarcimento, degradando la causa naturale a fonte non di danni ascrivibili alla categoria dei fatti imputabili, ma di mere conseguenze negative.

3.3. L’unico precedente di segno contrario – Cass. 16/01/2009, n. 975 – è stato sottoposto a critica da questa Corte dalla sentenza 21/07/2011, n. 159991, le cui conclusioni, nei passaggi fondamentali, meritano di essere riprodotte:

a) è contraria al dettato normativo l’affermazione secondo cui, nel concorso tra fatto umano e fatto naturale, cui deve essere equiparato il comportamento non colpevole, l’aliquota di danno imputabile all’uno e all’altro andrebbe stabilita dal giudice “in via equitativa”, dal momento che il giudizio equitativo concerne l’accertamento del danno (art. 1226 c.c.) e non l’accertamento delle sue cause;

b) l’accertamento del nesso di causa non può che avere per esito l’accertamento della sua sussistenza o della sua insussistenza, sicché è inconcepibile un suo “frazionamento”;

c) l’infrazionabilità del nesso di causalità materiale tra condotta ed evento di danno è confermata indirettamente dall’art. 1227 c.c.: tale norma, infatti, prevedendo la riduzione della responsabilità nel solo caso di concorso causale fornito dalla vittima, implicitamente esclude la frazionabilità del nesso nel caso di concorso di cause naturali o di condotte con colpevoli con la condotta del responsabile.

3.4. La sentenza gravata si è dunque ispirata ad un principio che deve essere ribadito, e cioè che, quando l’esistenza e l’entità delle pregresse situazioni patologiche della vittima non abbiano efficacia liberatoria né interruttiva del rapporto eziologico tra condotta umana colpevole ed evento di danno, parlare di concorso di cause significa porre l’accento sul valore assorbente delle cause umane colpevoli al verificarsi dell’evento di danno (Cass. 21/07/2011, n. 15991; Cass. 11/11/2019, n. 28986; Cass. 15/01/2020, n. 515), per effetto della combinazione della previsione dell’art. 41 c.p., comma 1 secondo il quale il concorso di cause non esclude il rapporto di causalità tra l’azione o l’omissione e l’evento, e del diritto giurisprudenziale affermatosi nel senso per cui il concorso tra causa umana imputabile e causa naturale non imputabile non è suscettibile di frazionamento, attesa la diversa natura dei fattori causali.

3.5. L’altra ipotesi, cui si è accennato, quella in cui la condotta umana colpevole abbia amplificato il precedente quadro patologico della vittima, ricorre quando non è più in discussione la ricerca del nesso di causa materiale, essendo ormai certo colui al quale deve essere imputata la responsabilità dell’evento di danno, ma allorché si debba attivare un diverso accertamento, volto a definire il perimetro delle conseguenze risarcibili, al fine di evitare che l’agente sia chiamato a farsi carico anche di conseguenze pregiudizievoli non riconducibili, ex art. 1223 c.c., al suo agire. Ciò perché non va trascurato che la funzione della responsabilità civile non è (o almeno non esclusivamente) quella di sanzionare il responsabile, bensì quella di compensare la vittima, allocando altrove le conseguenze pregiudizievoli derivanti da un fatto illecito, cioè trasferendole dalla sfera della vittima in quella di chi sia chiamato a risponderne.

In gioco viene, dunque, la causalità giuridica, da accertare, quando la condotta antigiuridica e’, come in questo caso, una condotta omissiva, col criterio controfattuale, cioè stabilendo cosa sarebbe accaduto se l’incidente non si fosse verificato.

Applicando il suddetto criterio, ci si può trovare dinanzi ad un’alternativa secca: o le conseguenze pregiudizievoli patite dalla vittima sarebbero state le stesse anche se la vittima fosse stata in salute, oppure esse sono state amplificate dalle condizioni di salute preesistenti. Solo nel secondo caso si porrà un problema di aestimatio del risarcimento e di individuazione dei criteri che permettano di addossare all’autore del comportamento illecito solo le conseguenze di cui egli debba rispondere ai sensi dell’art. 1223 c.c.

Le superiori considerazioni portano inevitabilmente ad escludere che la Corte territoriale sia incorsa nell’errore imputatole dalla ricorrente.

Il motivo, dunque, non merita accoglimento.

4.Con il quarto motivo al giudice a quo si rimprovera “Violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto e in particolare dell’art. 116 c.p.c., art. 2043 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, per manifesto travisamento della CTU,che avrebbe indotto il giudice a quo ad una distorta ricostruzione della quaestio facti.

In sostanza, la CTU aveva individuato una concausalità nel decesso di Z.C. che la Corte d’Appello non avrebbe preso in considerazione: questo è il nocciolo della critica che la ricorrente muove alla sentenza impugnata.

Va innanzitutto rilevato in termini generali che: a) il denunciato travisamento della CTU, ove provato, porterebbe alla revocazione della sentenza, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, configurando un’ipotesi di travisamento dei fatti processuali, ma non ne giustificherebbe la cassazione, come, invece, preteso (cfr. ex multis Cass. 08/02/2019, n. 3867); b) la denunciata violazione dell’art. 116 c.p.c. concepibile solo: b1) se il giudice di merito valuti una determinata prova ed in genere una risultanza probatoria, per la quale l’ordinamento non prevede uno specifico criterio di valutazione diverso dal suo prudente apprezzamento, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore ovvero il valore che il legislatore attribuisce ad una diversa risultanza probatoria; b2 se il giudice di merito dichiari di valutare secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza soggetta ad altra regola – non è stata argomentata in alcun modo.

Ad ogni modo, quanto al dedotto travisamento, di esso non vi è traccia nella sentenza assoggettata ad impugnazione.

Come osservato da questa Corte in altre occasioni, la verifica della sussistenza del nesso causale non è “soltanto questione di ricostruzione dei fatti nel loro svolgersi fenomenologico, ma sempre ed anche vicenda “giuridica”, cioè questione anche di diritto, e, più precisamente, vero e proprio ragionamento probatorio sui fatti, allegati e non, dimostrati e non” (così, in motivazione, Cass. n. 15991/2011 cit.).

Sicché, il problema della causalità materiale sta nell’individuare “i criteri secondo i quali il giudice, in presenza di elementi di prova che riguardano l’enunciato relativo all’esistenza di un nesso causale, stabilisce se tale enunciato ha o non ha ricevuto una adeguata conferma probatoria”, dovendosi sempre misurare con lo scarto tra la correlazione dei fatti oggetto dell’attenzione dello scienziato e l’indagine causale giuridica. “Quello di “conseguenza” (…) non è un concetto normativo e, dunque, rinvia a saperi extragiuridici, sui quali il diritto poi interviene con proprie autonome scelte di fondo che conducono alla rielaborazione in termini giuridici delle conclusioni offerte dall’applicazione del sapere extragiuridico cui, di volta in volta, si è attinto” (così Cass. 6/07/2020, n. 13872).

Di conseguenza, non c’e’ scollamento tra la CTU e la decisione del giudice, perché il consulente tecnico ha descritto le cause che hanno portato al decesso di Z.C., il giudice a quo ha giuridicamente ricostruito il nesso di causa, assumendo a base di riferimento proprio le risultanze della CTU.

5. Con il quinto motivo la ricorrente denuncia “Nullità della sentenza in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4”.

La ricorrente ritiene contraddittoria, illogica, arbitraria ed irrazionale la decisione della Corte d’Appello di escludere il nesso causale tra il decesso e le preesistenti condizioni di salute della vittima, basata sulla seguente motivazione: “trattandosi di condizioni in tutto e per tutto comuni in un soggetto di età avanzata, si resta, comunque nell’ambito della regolarità causale che, anche nella più stretta interpretazione dell’art. 41 c.p., implica sussistenza del nesso causale”, dopo aver affermato che le conseguenze del sinistro erano state “per nulla modeste, soprattutto in una donna di 80 anni affetta com’era la Z., da patologia vascolare cronica con note di interessamento cranioencefalico, insufficienza renale per reni policistici ed ulcera duodenale”.

Il motivo è manifestamente infondato, in quanto si basa su una lettura distorta della sentenza impugnata, la quale non contiene nessuna contraddizione sul punto segnalato.

Lo forzo confutativo della ricorrente risulta viziato dall’omessa considerazione del principio di diritto che ha ispirato il ragionamento della sentenza impugnata, fondato sull’art. 41 c.p. e sul principio secondo cui quando l’evento di danno dipenda dal concorso di una causa umana colpevole e una causa naturale ovvero umana non colpevole, l’evento di danno va per intero ascritto al soggetto che abbia tenuto la condotta colpevole, perché qui in re illicita versatur etiam pro casu tenetur, non essendovi ragioni per alleggerire l’efficienza causale dell’unica condotta colpevole.

6. Con il sesto motivo, in subordine, si censura la sentenza impugnata per “Violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto, in particolare dell’art. 115 c.p.c., artt. 40 e 41 c.p., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, per essere la Corte d’Appello partita dalla premessa che le preesistenti condizioni di salute della vittima fossero “in tutto e per tutto comuni in un soggetto d’età avanzata”: premessa non desunta dagli atti, oggetto di una valutazione che avrebbe richiesto una specifica competenza in campo medico, nonché la conoscenza specifica di dati ed informazioni certamente non disponibili all’uomo di media cultura e la capacità di apprezzare l’interazione di una condotta e/o fattore esterno con riguardo alle reazioni morbose psicofisiche.

Il motivo è inammissibile.

Alla base del ragionamento prospettato è che dagli atti di causa non emergessero gli elementi valutativi assunti dalla Corte territoriale a basa della propria decisione; il che non corrisponde al vero, come già riferito scrutinando il motivo precedente, visto che la CTU riteneva la defunta una ottantenne affetta da una serie di patologie croniche, ma in discreto equilibrio psicofisico e definiva buone le sue condizioni preesistenti.

Quand’anche così non fosse, il motivo non meriterebbe accoglimento, perché “ove si assuma che il fatto considerato come notorio dal giudice non risponde al vero, l’inveridicità del preteso fatto notorio può formare esclusivamente oggetto di revocazione, ove ne ricorrano gli estremi, non di ricorso per cassazione” (Cass. 22/05/2019, n. 13715).

7. Con il settimo motivo è dedotta “Omessa valutazione di un fatto decisivo risultante dagli atti di causa ex art. 360 c.p.c., n. 5”. La tesi della ricorrente è in sostanza la seguente: dieci giorni dopo il primo ricovero conseguito all’incidente stradale, la paziente era stata dimessa “in condizioni stabili”, ciò avrebbe dovuto essere inteso dalla Corte territoriale come implicita ammissione di cessato pericolo rispetto alle ragioni del ricovero, quindi gli effetti lesivi dei traumi derivanti dall’incidente avrebbero dovuto intendersi come cessati. La morte essendo avvenuta per la rottura dell’ulcera duodenale – evento che avrebbe potuto verificarsi in ogni tempo – era da ascriversi ad un nesso causale autonomo, diverso e comunque nuovo rispetto a quello ingenerato dall’incidente che si era interrotto con le dimissioni.

Il motivo non merita accoglimento.

Non trova alcun riscontro nei fatti di causa che le dimissioni segnassero cronologicamente il momento ultimo del dispiegarsi del nesso causale tra incidente e lesioni. Le dimissioni, quand’anche avessero riferito di una stabilizzazione delle condizioni della danneggiata – si tratta, comunque, di un’affermazione non verificabile, visto che le dimissioni non sono state portate a conoscenza di questa Corte – non si esprimevano affatto nel senso della piena guarigione di Z.C..

Quanto di esse riportato in sentenza, come correttamente rilevato, dalla Corte territoriale, dimostrava la sussistenza di un quadro clinico ancora lontano dalla guarigione.

E comunque pretendere di affermare che la morte di Z.C. sia dipesa da un ciclo causale del tutto autonomo iniziato dopo le dimissioni, non eziologicamente dipendente dall’incidente stradale, degradato invece a mera occasione dell’evento morte, significa sostituirsi alla Corte territoriale nella valutazione dei fatti di causa che l’hanno portata ritenere che la morte di Z.C. fosse riconducibile all’incidente stradale e che le pregresse patologie non avessero affatto escluso, e quindi neppure interrotto, il nesso di causa tra le lesioni riportate nell’incidente e la morte.

Il nesso causale, infatti, è elemento costitutivo dell’illecito, e rientra tra i compiti del giudice individuare, tra le possibili concause, gli antecedenti in concreto rilevanti per la verificazione del danno, mediante l’adozione di un criterio di selezione la cui scelta – censurabile in sede di legittimità ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto suscettibile di essere operata in violazione di norme sostanziali – è stata correttamente eseguita (cfr. Cass. 07/12/2005, n. 26997).

8. Con l’ottavo motivo è denunciata “Violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto e in particolare degli artt. 115,116 c.p.c. e art. 2729 c.c.ex art. 360 c.p.c., n. 3”, per avere la Corte d’Appello, nell’ipotizzare che la paziente avesse assunto a domicilio un gastroprotettore indipendentemente dalle prescrizioni mediche, non avrebbe posto alla base del proprio ragionamento fatti allegati idonei a supportare il ragionamento deduttivo, ma una mera congettura.

Va preliminarmente osservato che la Corte d’Appello non ha escluso che alla casa di cura non fosse causalmente imputabile l’evento morte, nonostante la mancata prescrizione della terapia domiciliare a base di gastroprotettore, ipotizzando che la paziente potesse avere assunto di sua iniziativa il farmaco antiulcera, come affermato dalla ricorrente; il ragionamento che l’ha portata ad escludere la responsabilità dei medici della casa di cura è stato ben più complesso (cfr. supra p. 2.1.) e di ciò lo sforzo confutativo della ricorrente non tiene affatto conto.

Ad ogni modo, la deduzione della violazione dell’art. 2729 c.c. è stata prospettata senza che ne ricorressero i presupposti, siccome individuati da questa Corte. La ricorrente avrebbe dovuto denunciare che il giudice di merito aveva fondato la presunzione su circostanze non gravi, né precise né precise e concordanti; dovendosi ricordare che la gravità si rifà a principi di logica in genere oppure a principi di una qualche logica particolare, per esempio di natura scientifica o propria di una qualche lex artis che facciano ritenere probabile che dato un fatto noto A si sia verificato il fatto ignoto B, la precisione è indice della probabilità che la conoscenza del fatto noto A indirizzi verso il fatto ignoto B e non anche verso un altro o altri fatti, la concordanza indica che alla conoscenza del fatto ignoto si è giunti in modo concordante con altri elementi probatori (Cass., Sez. Un., 24/01/2018, n. 178).

Una censura di contenuto diverso e/o diversamente argomentata, come in questo caso, si risolve in un diverso apprezzamento della ricostruzione della quaestio facti, e, in definitiva, nella prospettazione di una diversa ricostruzione della stessa quaestio, collocando la censura su un terreno che non è quello dell’art. 360 c.p.c., n. 3.

9. Con il nono motivo è dedotta “Violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto e in particolare degli artt. 1218,1223,1225,1227,2043 e 2697 c.c., in relazione alla L. n. 24 del 2017, ex art. 360 c.p.c., n. 3”, perché la Corte avrebbe omesso ogni accertamento sul rispetto da parte dei sanitari della Domus Nova delle linee guida che in caso di somministrazione di Toradol impongono l’assunzione di un gastroprotettore, data la notevole incidenza del farmaco a livello gastroduodenale, e di considerare gli oneri provatori gravanti sui sanitari e sulla casa di cura.

Il motivo è infondato.

La premessa in iure da cui muove il mezzo impugnatorio è errata.

Per affermare la responsabilità della casa di cura sarebbe stato necessario dimostrare il nesso di derivazione causale del danno lamentato dall’inadempimento dei sanitari. Nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere dell’attore, paziente danneggiato, provare l’esistenza del nesso causale tra la condotta del medico e il danno di cui chiede il risarcimento, onere che va assolto dimostrando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del “più probabile che non”, la causa del danno, con la conseguenza che, se, al termine dell’istruttoria, non risulti provato il suddetto nesso tra condotta ed evento, la domanda dev’essere rigettata. Ai fini dell’accertamento della responsabilità, occorre poi sempre offrire la prova dell’esistenza di un nesso di causalità fra la condotta – commissiva od omissiva (nella quale si sintetizza quella del medico che si discosta dalle linee guida) – e l’evento infausto. Lo stesso art. 1218 c.c. si fonda sul principio della vicinanza alla prova (così Cass., Sez. Un., 30/10/2011, n. 13533), il quale sussiste con riferimento alla prova della diligenza della condotta (che attiene alla sfera giuridica del debitore), ma è inconcepibile con riferimento alla prova del nesso tra illecito e danno, che si realizza nella sfera giuridica del creditore. Inoltre, l’art. 1218 c.c., là dove richiede al debitore di provare ” che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”, richiede la prova della “non imputabilità dell’impossibilità di adempiere”, che si colloca nell’ambito delle cause estintive dell’obbligazione (costituenti “tema di prova della parte debitrice”), e concerne un ciclo causale ben distinto da quello che ha prodotto l’evento dannoso conseguente all’adempimento mancato o inesatto. La norma, quindi, addossa al debitore l’onere di provare la causa che ha determinato l’impossibilità di adempimento, ma la prova dell’inesistenza del danno senza la condotta del debitore – che è la prova del nesso di causalità – grava sul creditore del risarcimento, in quanto fatto costitutivo del diritto al risarcimento, secondo la regola generale di cui all’art. 2697 c.c. (Cass. 30/11/2018, n. 30998).

10. Con il decimo motivo alla sentenza impugnata si rimprovera “Omessa valutazione di un fatto decisivo risultante dagli atti di causa ex art. 360 c.p.c., n. 5”.

La ricorrente lamenta che il giudice a quo non abbia preso in considerazione le critiche dei propri consulenti alla CTU, relativamente agli effetti collaterali del Toradol senza copertura gastrica.

Il motivo è inammissibile, perché le critiche asseritamente mosse alla CTU dal consulente di parte non sono state riportate nel ricorso, in ossequio alle prescrizioni di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6, al fine di consentirne la valutazione in termini di decisività e di rilevanza.

11. Con l’undicesimo motivo è denunciata “Nullità della sentenza in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione dell’art. 163 c.p.c., artt. 1226 e 2056 c.c.”, per non avere indicato i parametri che hanno determinato la liquidazione del danno.

Il motivo è inammissibile.

Benché né l’unitarietà del danno non patrimoniale né la diffusione e l’incentivazione all’uso delle tabelle di liquidazione – su cui Cass. 7/6/2011 n. 12408 che, in difetto di previsioni normative, ha ritenuto che, essendo compito dei giudici di legittimità garantire l’uniforme interpretazione del diritto, fosse necessario indicare ai giudici di merito un unico valore medio di riferimento da porre a base del risarcimento per via equitativa del danno non patrimoniale, individuandolo nelle tabelle milanesi – esonerino il giudice dall’obbligo di rendere trasparenti i criteri di liquidazione adottati né da quello di dare contezza del contenuto descrittivo del danno, non solo al fine di rendere intellegibile la funzione del risarcimento, ma anche di verificare il collegamento e la corrispondenza tra le poste ammesse al risarcimento, i criteri di liquidazione adottati e la somma in concreto riconosciuta alla vittima (Cass. 07/12/2020, n. 27954), resta insuperabile il fatto che il motivo è formulato in termini assolutamente generici; tale genericità non è idonea a dimostrare in che termini la decisione della Corte territoriale – che pure ha fatto riferimento alle tabelle del Tribunale di Milano, all’età della vittima, alla condizione particolare dei soggetti danneggiati – non abbia soddisfatto l’esigenza di trasparenza quanto ai criteri di liquidazione adottati, sì da non scongiurare il rischio di discrepanza tra danno e risarcimento e da fugare il dubbio di non avere garantito l’integrale riparazione del danno o, all’opposto, di essere incorsa in discutibili duplicazioni.

E ciò soprattutto in considerazione del fatto che Axa asserisce di aver contestato “l’arbitraria attribuzione del 20% al danno biologico trasmesso jure hereditatis alla signora B.F. e, conseguentemente, tutti i conteggi derivanti da questa premessa” (p. 52 del ricorso), ma senza accompagnare, nell’odierno ricorso, tale denuncia dall’esposizione delle ragioni che, in concreto, avrebbero determinato l’incongruità e l’arbitrarietà della liquidazione (Cass. 13/5/2020, n. 8884). Deve ricordarsi che per denunciare un errore bisogna identificarlo e, quindi, fornirne la rappresentazione, sicché l’esercizio del diritto di impugnazione può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora il motivo con cui è esplicato contenga la specifica indicazione delle ragioni per cui si assume che la decisione sia errata, pena l’inammissibilità del motivo per la sua inidoneità a raggiungere lo scopo, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 4 (cfr. Cass. 11/01/2005, n. 359 e successiva giurisprudenza conforme).

12. Con il dodicesimo motivo si lamenta “Nullità della sentenza in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, del principio di proporzionalità, dell’art. 111 Cost. e dell’art. 6Cedu”.

Alle considerazioni già enunciate con riferimento al non accoglimento della tesi dell’apporzionamento della responsabilità nel caso di concorso di cause umane colpevoli e cause naturali preesistenti che, invece, la ricorrente qui espressamente ripropone, va aggiunto quanto segue.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la menomazione preesistente può essere concorrente o coesistente col danno causato dall’illecito; saranno coesistenti le menomazioni i cui effetti invalidanti non mutano per il fatto che si presentino sole od associate ad altre menomazioni, anche se afferenti medesimi organi; saranno invece concorrenti le menomazioni i cui effetti invalidanti sono meno gravi se isolate e più gravi se associate ad altre menomazioni, anche se afferenti ad organi diversi. In particolare, riferendosi alla causalità della lesione e del danno con i fatti addebitati ad un soggetto occorre escludere la risarcibilità dei danni non conseguenza immediata e diretta di una condotta illecita o inadempiente; siamo nel campo della causalità poiché la preesistenza di cause pone un problema di causalità giuridica, per cui sono state individuate concause concorrenti o coesistenti.

Nel caso in specie, pur non avendo la sentenza impugnata compiutamente spiegato quale iter abbia seguito nella perimetrazione dei danni risarcibili, limitandosi a considerare che il quadro patologico preesistente non impediva alla vittima di condurre un’esistenza normale, nondimeno, è da ritenersi che la Corte territoriale, proprio sottolineando che il quadro patologico preesistente doveva considerarsi quello normale in un soggetto ottantenne, abbia implicitamente ritenuto di essere nell’ambito di quelle che sono definite menomazioni policrone coesistenti, che si hanno quando la preesistenza di malattie o menomazioni non ha concausato la lesione, né ha aggravato o è stata aggravata dalla menomazione sopravvenuta (c.d. menomazioni coesistenti): ipotesi ricorrendo la quale di dette menomazioni non si deve tenere conto nell’accertamento del danno risarcibile (si vedano sul punto Cass. n. 28986/2019, cit., cui adde, tra le decisioni massimate, Cass. 21/08/2020, n. 17555).

12. In definitiva, il ricorso deve essere rigettato.

13. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

14. Si dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per porre a carico della ricorrente l’obbligo di pagamento del doppio del contributo unificato, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore dei controricorrenti, liquidandole; in Euro 7.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, per i controricorrenti P., in solido; e in pari misura per la controricorrente Cattolica.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto dellà sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio della Sezione Terza civile della Corte Suprema di Cassazione, il 30 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2021

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