Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27526 del 02/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 02/12/2020, (ud. 10/11/2020, dep. 02/12/2020), n.27526

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 22495-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

ASIS SALERNITANA RETI E IMPIANTI SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 259/2/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA SEZIONE DISTACCATA di SALERNO, depositata

il 17/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. DELLI

PRISCOLI LORENZO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente avverso un avviso di accertamento catastale col quale si procedeva a rettificare il classamento di una unità immobiliare sita nel comune di Castellabate;

la Commissione Tributaria Regionale della Campania, con sentenza n. 259/02/19 depositata il 17 gennaio 2019, respingeva l’appello dell’Agenzia osservando che occorre distinguere tra immobili della categoria catastale D e quelli di cui alla categoria catastale E. I primi comprendono una serie di fabbricati che, per le loro caratteristiche sono destinati ad attività lucrative, mentre nella categoria E sono compresi gli altri immobili tra cui gli acquedotti civili ed i fabbricati posti a loro servizio che, per le particolarità della destinazione a fini di pubblica utilità, non presentano caratteristiche tali da poterli considerare autonomi ai fini della produzione di un reddito. Nella specie la società contribuente è una società che rende un servizio pubblico e agisce senza fini di lucro e la riscossione dei canoni non costituisce utile d’impresa ma ha la funzione di copertura dei costi di gestione e produzione dell’acqua e dei servizi connessi. L’immobile oggetto dell’avviso è un partitore idrico, come tale inquadrabile nella categoria E/9 e l’Agenzia nell’atto di appello non ha fatto altro che ripetere definizioni standardizzate, senza operare censure specifiche sui punti della sentenza di primo grado, ed infatti l’appello è una riproduzione delle difese di primo grado;

l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato a due motivi mentre la parte contribuente non si costituiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che con il primo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione del R.D.L. n. 652 del 1939, artt. 4, 5 e 10 convertito in L. n. 1249 del 1939, artt. 8 e 10 del regolamento per la formazione del catasto edilizio urbano, approvato con D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 2 del D.M. Finanze 2 gennaio 1998, n. 28 e del D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 40, convertito nella L. n. 286 del 2006 afferenti al classamento degli immobili urbani a destinazione speciale, nonchè dell’art. 2195 c.c., n. 1, atteso che quest’ultima disposizione definisce commerciale un’attività diretta alla produzione di beni e servizi, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 5, comma 5, in quanto trattasi di immobile oggettivamente destinato ad una gestione reddituale concernente attività industriale, indipendentemente dalle finalità di interesse generale perseguite dal soggetto intestatario;

considerato che con il secondo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 132 e 161 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c., del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, nonchè degli artt. 24 e 111 Cost., perchè la sentenza della Commissione Tributaria Regionale non conterrebbe una adeguata e sufficiente motivazione, sia per difetto di un esplicito resoconto dei fatti di causa che delle ragioni poste a fondamento della decisione;

Il Collegio reputa che la particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare renda opportuna la trattazione in pubblica udienza della quinta sezione civile, in ragione di quanto previsto dall’art. 380-bis c.p.c., comma 3 (si veda Cass. 20 novembre 2018, n. 29910; Cass. 3 marzo 2020, n. 5851), e dunque dispone il rinvio a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte rimette la causa alla pubblica udienza della sezione semplice quinta civile e rinvia a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2020

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